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Ordinanza

Ordinanza n. 380/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento del Responsabile del Servizio 5 Sportello Unico per l’Edilizia Privata del Comune di Ischia n. 206 del 15.10.2024, notificato il 30.10.2024, con il quale il Responsabile ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere edili, ai sensi dell’art. 31 DPR 6.06.2001 n. 380, e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa, in parte qua: a) la relazione tecnica n. 61637 del 16.12.2023, richiamata nel gravato atto.

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione adottato dal Responsabile del Servizio 5 Sportello Unico per l’Edilizia Privata del Comune di Ischia e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il provvedimento era stato notificato il 30 ottobre 2024; il ricorso è stato proposto il 18 dicembre 2024, mentre l'istanza cautelare è stata formulata soltanto il 14 gennaio 2026. A sostegno della domanda cautelare, la ricorrente ha dedotto quale pregiudizio imminente il possibile accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ritenuto presupposto per l'acquisizione dei beni interessati dalla misura demolitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non fosse immediato, poiché l'acquisizione dei beni non discendeva direttamente dall'ordine di demolizione nella fase considerata, ma presupponeva ulteriori attività amministrative, ossia l'accertamento dell'inottemperanza e una successiva determina dirigenziale. Non è stata quindi ravvisata l'attualità del periculum in mora necessario per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordine di demolizione delle opere edilizie.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per l'assenza di un pregiudizio imminente e attuale.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora deve consistere in un pregiudizio imminente e attuale direttamente riconducibile all'atto impugnato; non è sufficiente un danno che dipenda da ulteriori atti o attività amministrative future e necessarie.
  • L'ordine di demolizione non determina automaticamente l'acquisizione dei beni: il pregiudizio derivante dall'acquisizione presuppone l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione di un'ulteriore determinazione dirigenziale, sicché tali passaggi successivi incidono sulla valutazione dell'urgenza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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