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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025 con la quale il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-/2024 del 21 agosto 2024 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-; del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-/2024 del 21 agosto 2024 emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-; di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai suindicati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio sul ricorso gerarchico contro un provvedimento di ammonimento del Questore

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro l'ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, nonché l'ammonimento stesso e gli atti connessi. L'amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla persona offesa, qualificabile come controinteressata in senso formale, e ha chiesto alle parti di interloquire ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo l'oggettiva incertezza circa la qualifica della persona offesa come controinteressata, ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla persona offesa individuata nel provvedimento di ammonimento. Ha ritenuto che la vittima della condotta costituisca controinteressata, poiché titolare di un interesse al mantenimento della misura di prevenzione, adottata anzitutto a sua tutela. Tale qualificazione sussiste a prescindere dalla presentazione, da parte della vittima, di una specifica istanza al Questore, non essendo questa richiesta quale presupposto per l'adozione dell'ammonimento. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il provvedimento indicava espressamente il soggetto passivo della condotta e non ricorrevano oggettive ragioni di incertezza. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119

    Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.

    La disposizione disciplina l'ammonimento del Questore quale misura di prevenzione adottabile anche in assenza di querela e senza che la vittima debba presentare una specifica istanza.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuati o facilmente individuabili; l'omessa notifica alla persona offesa, qualificata come controinteressata, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza, non ravvisabili quando il provvedimento impugnato indica espressamente la persona offesa titolare dell'interesse al mantenimento della misura.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come la possibile inammissibilità per omessa notifica al controinteressato.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato contro un provvedimento di ammonimento del Questore adottato a tutela della vittima di condotte riconducibili alla violenza domestica, la persona offesa indicata nel provvedimento è controinteressata in senso formale e il ricorso deve esserle notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La qualità di controinteressata della vittima della condotta sussiste anche quando essa non abbia presentato una specifica istanza al Questore, poiché tale iniziativa non costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'ammonimento.
  • Non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile quando il provvedimento di ammonimento identifica espressamente la persona offesa e il suo interesse al mantenimento della misura è riconoscibile in quanto la misura è adottata anche a sua tutela.
  • L'omessa notifica del ricorso alla persona offesa qualificabile come controinteressata determina l'inammissibilità del giudizio, anche se l'impugnazione riguarda il provvedimento prefettizio che ha deciso il ricorso gerarchico contro l'ammonimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzo

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