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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05884/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di mangime effettuata tra settembre 2008 e agosto 2009. La società agricola ingiunta propose opposizione sostenendo che il mangime presentava vizi gravissimi, tali da integrare una vendita di aliud pro alio e da giustificare l'eccezione di inadempimento, poiché l'eccessiva concentrazione di rame avrebbe causato l'intossicazione e la morte di alcuni animali. Il Tribunale respinse l'opposizione, ma la Corte d'appello accolse il gravame valorizzando una consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ritenuta ritualmente acquisita e idonea a dimostrare l'intossicazione cronica da rame e il danno. La società fornitrice ricorse per cassazione con sette motivi, deducendo: 1) inutilizzabilità della CTU/ATP nel giudizio di merito perché non ammessa o non ritualmente acquisita; 2) inattendibilità e incompletezza della consulenza, perché riferita a una sola consegna e non a tutte le forniture; 3) violazione della normativa sul campionamento e prova dell'identità del prodotto analizzato; 4) tardività della domanda di aliud pro alio rispetto alla domanda originaria di inadempimento; 5) errato rigetto di prescrizione e decadenza ex garanzia per vizi; 6) erronea valutazione delle prove e violazione dell'onere della prova; 7) ulteriore vizio relativo alla mancata accettazione del contraddittorio su domande nuove e alla sottoscrizione delle memorie avversarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'utilizzo dell'ATP/CTU e alla pretesa violazione delle regole di campionamento, osservando che l'elaborato peritale era stato ritualmente prodotto agli atti e che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la modifica della domanda in memoria ex art. 183 c.p.c. era ammissibile perché connessa alla vicenda sostanziale già dedotta e non lesiva del contraddittorio, e che, in ogni caso, il giudice doveva qualificare d'ufficio la domanda nei termini di vendita di aliud pro alio, soggetta al rimedio contrattuale di risoluzione/inadempimento e non ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una diversa lettura delle prove e non denunciavano correttamente una violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono scrutinati nei limiti propri del vizio dedotto; non è consentito usare la violazione di legge o l'omesso esame per chiedere una rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile come critica alla mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma non è violata quando il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; tale attività appartiene al libero apprezzamento del merito.

  • art. 698 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzabilità dell'elaborato di ATP, ma la Corte nega che ciò impedisse l'ingresso della relazione nel materiale probatorio una volta ritualmente prodotta.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità della consulenza tecnica è relativa e va eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti si sana.

  • art. 183 c.p.c.

    La domanda può essere modificata in memoria purché resti connessa alla vicenda sostanziale originaria e non comprometta il diritto di difesa della controparte.

  • art. 1453 c.c.

    La qualificazione della pretesa come aliud pro alio consente l'azione contrattuale di risoluzione/inadempimento.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato in relazione alla garanzia per vizi della cosa venduta, ma la Corte evidenzia che, se la prestazione è radicalmente diversa da quella pattuita, si esce dall'ambito della semplice garanzia per vizi.

  • art. 1495 c.c.

    Termini di decadenza e prescrizione propri della garanzia per vizi che non operano quando la fattispecie è qualificata come aliud pro alio.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito decide sulla base del materiale probatorio; in cassazione non è consentito sovvertire l'apprezzamento delle prove sotto la veste del vizio di violazione dell'onere probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e il contenuto precettivo posto in confronto con la sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dai controricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 18, comma 7, L. 281/1963

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del campionamento e dell'identità del prodotto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • L. 183/1993

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la mancata accettazione del contraddittorio e la sottoscrizione delle memorie, ma la questione è stata ritenuta inammissibile o non specificamente dedotta in appello.

Massime di principio

  • La relazione di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione e prodotta nel fascicolo di parte, è liberamente valutabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti, anche se una parte non abbia partecipato al procedimento cautelare istruttorio.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio ha natura relativa e deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione; in difetto, la nullità si sana.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La modifica della domanda proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile quando rimane collegata alla medesima vicenda sostanziale e non altera in modo pregiudizievole il contraddittorio o la durata del processo.
  • Quando la prestazione dedotta in lite si rivela radicalmente diversa da quella pattuita, il giudice deve qualificare d'ufficio la fattispecie come aliud pro alio, con applicazione del rimedio contrattuale di risoluzione o inadempimento e non dei termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione richiede specificità: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che vi si pone in contrasto; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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