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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22480 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - In genere dogane - Rettifica ex art. 32, par. 1, lett. c), reg. cee n. 2913 del 1992 - Applicabilità secondo il diritto unionale - Condizioni - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate: l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione doganale richiedendo l'inclusione delle royalties pagate dalla contribuente nel valore in dogana, ritenendole non incluse nel prezzo e rilevanti ai fini dei diritti doganali secondo l'art. 32, par.1, lett. c) del Codice doganale comunitario (Reg. 2913/92) e disposizioni applicative (Reg. 2454/93). La contribuente ha contestato che tali diritti di licenza non costituivano condizione di vendita né risultava un controllo dei licenzianti sui fornitori/produttori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società contribuente. La decisione del giudice d'appello (CTR Lombardia), che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per includere le royalties nel valore in dogana perché mancava una condizione di vendita e non risultava un controllo dei licenzianti sui fornitori, è stata confermata. La Cassazione ha inoltre censurato l'Agenzia per insufficiente specificazione degli elementi probatori in cassazione (mancata produzione dei contratti che avrebbero dimostrato controllo), condannandola al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) - art. 29

    Stabilisce il principio del valore di transazione quale regola generale per il valore in dogana, salvo rettifiche previste dall'articolo 32; il valore deve riflettere il reale valore economico della merce.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) - art. 32, par.1, lett. c)

    i "corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare"

    Prevede l'aggiunta al prezzo di transazione delle royalties e diritti di licenza solo se non inclusi nel prezzo, se si riferiscono alle merci da valutare e se costituiscono condizione della vendita.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 - art. 157, par.1

    Precisazione che per 'corrispettivi e diritti di licenza' rientrano, fra l'altro, pagamenti per l'utilizzo di diritti inerenti alla fabbricazione, vendita per esportazione, impiego e rivendita delle merci importate.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 - art. 157, par.2

    Specificazione che l'aggiunta delle royalties al prezzo avviene solo quando il pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce condizione di vendita.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 - art. 159

    Stabilisce condizioni specifiche per l'inclusione nel valore doganale di corrispettivi relativi all'uso di marchi commerciali o di fabbrica.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 - art. 160

    Riconduce alla circostanza in cui il pagamento delle royalties è espressamente richiesto dal venditore o da persona a lui legata come 'condizione della vendita'.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993 - art. 143 e Allegato 23 (definizione di controllo)

    Definisce 'controllo' in senso ampio: una persona controlla un'altra quando è in grado, di diritto o di fatto, di esercitare un potere di costrizione o di orientamento; elemento rilevante per verificare se il beneficiario delle royalties possa imporne il pagamento come condizione della vendita.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza GE Healthcare, 9 marzo 2017

    Ha affermato che l'art. 32(1)(c) si applica solo se ricorrono tre condizioni cumulative: (i) le royalties non sono incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; (ii) si riferiscono alle merci da valutare; (iii) l'acquirente è tenuto a pagarle come condizione della vendita. Ha inoltre precisato come valutare la nozione di 'condizione di vendita' e la rilevanza del controllo esercitato da terzi beneficiari delle royalties.

  • TAXUD - Commento n.11 del Comitato del codice doganale (TAXUD/800/2002, versione IT 2007)

    Documento di soft law che fornisce esempi e indicatori utili per determinare l'esistenza di controllo e di condizione di vendita (es. scelta del produttore, controllo su produzione/logistica, restrizioni alle vendite, fissazione prezzi, caratteristiche tecnologiche), utile come guida interpretativa pur non essendo giuridicamente vincolante.

  • Giurisprudenza nazionale citata (es. Cass. n. 8473/2018)

    Conferma l'orientamento secondo cui la subordinazione all'assolvimento delle royalties può evincersi dal complesso delle clausole contrattuali anche quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore.

Massime di principio

  • Perché le royalties siano aggiunte al valore in dogana devono concorrere tre condizioni cumulative: non essere incluse nel prezzo, riferirsi alle merci importate e costituire una condizione della vendita.
  • La 'condizione della vendita' va interpretata sostanzialmente: conta se il pagamento è talmente rilevante per il venditore (o per una persona a lui legata) da rendere la vendita subordinata a tale pagamento; ciò si verifica anche quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore se esiste un controllo/idonea relazione tra i soggetti.
  • La nozione di 'controllo' è ampia e può essere di fatto: non è necessario un controllo legale formale, ma può emergere da poteri di orientamento (es. scelta del produttore, imposizione di metodi di produzione, limitazioni commerciali, fissazione prezzi, ecc.).
  • Le royalties rilevano anche se il loro ammontare non è determinato al momento del contratto: rileva la loro connessione economica con le merci e la condizione di vendita.
  • In giudizio il fisco deve indicare e documentare gli elementi che dimostrano l'esistenza delle tre condizioni; il contribuente può vincere dimostrando l'assenza della condizione di vendita o l'assenza di controllo. In cassazione, chi impugna deve fornire specifica indicazione documentalmente riprodotta (p.es. clausole contrattuali) per consentire la verifica, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • I documenti e le linee guida della Commissione (TAXUD) sono strumenti utili per l'interpretazione uniforme ma non vincolanti; vanno considerati assieme alle disposizioni regolamentari e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

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