Sentenza del 05/03/2019 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI GENERALI - Società cooperativa a responsabilità limitata- Cancellazione - Somme riscosse a titolo di lavoro dipendente o di socio lavoratore - Assimilabilità al compenso del capitale di rischio - Non sussiste - Aggredibilità per debiti fiscali della società - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che i soci fossero responsabili dei debiti fiscali della cooperativa estinta perché avevano ricevuto somme nei due periodi d'imposta precedenti alla liquidazione. Secondo l'Ufficio, tali somme, pur formalmente indicate come retribuzioni, avrebbero potuto costituire distribuzioni occulte dell'attivo sociale o compensi del capitale di rischio, anche in considerazione della breve durata della società e dell'importo delle retribuzioni. I soci contestavano tale ricostruzione, sostenendo che le somme erano state percepite come lavoratori dipendenti o soci lavoratori, in corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, e non come assegnazioni di utili o beni sociali. Contestavano inoltre l'applicabilità dell'art. 36 del DPR 602/1973 all'IVA e la richiesta dell'intero debito a ciascun socio.
La decisione
La Commissione ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale del socio M.M., confermando la decisione favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che le retribuzioni percepite dai soci lavoratori hanno titolo diverso rispetto alle somme distribuite ai soci come partecipanti al capitale di rischio e, pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità prevista dall'art. 36, comma 3, del DPR 602/1973. L'Agenzia non ha dimostrato l'esistenza di distribuzioni dell'attivo sociale, né un concreto mascheramento di redditi di capitale sotto forma di stipendi. È stata inoltre ritenuta illegittima l'estensione della pretesa all'IVA, poiché l'art. 36 riguarda esclusivamente le imposte sui redditi, e comunque non era legittimo richiedere a ciascun socio l'intero debito invece della sola somma eventualmente ricevuta. L'eccezione sul contraddittorio preventivo è stata respinta, non essendo questo caso tra quelli in cui il contraddittorio era obbligatorio. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce l'effetto estintivo della società; i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione estingue la società, ma non consente ai soci di sottrarsi ai creditori quando abbiano ricevuto somme o beni derivanti dalla liquidazione o dalla distribuzione dell'attivo. La responsabilità è comunque limitata a quanto concretamente percepito a tale titolo.
Art. 36 del DPR 602/1973
I soci che abbiano ricevuto, negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione sono responsabili nei limiti del valore dei beni stessi.
La norma richiede la prova concreta di una distribuzione o assegnazione di attività sociali. Non sono automaticamente equiparabili a tali assegnazioni le retribuzioni corrisposte per lavoro dipendente o per attività svolta come socio lavoratore. Inoltre, la norma si applica alle imposte sui redditi e non all'IVA.
Art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1, della Legge 142/2001
La disciplina distingue il rapporto associativo del socio dal rapporto di lavoro del socio lavoratore.
Il socio di cooperativa può operare sia come partecipante al rischio d'impresa sia come lavoratore. Le somme corrisposte per il lavoro prestato costituiscono remunerazione di una prestazione e non distribuzione di capitale o utili.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Spettava all'Agenzia dimostrare che le somme percepite dai soci fossero distribuzioni dell'attivo sociale o compensi dissimulati del capitale, non essendo sufficiente richiamare genericamente la brevità della vita societaria o l'importo degli stipendi.
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
La sentenza deve esporre lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione. La Commissione ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado.
Cassazione, sentenza n. 11968 del 13 luglio 2012
Il Fisco che voglia agire nei confronti del socio è tenuto a dimostrare che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa.
La responsabilità fiscale del socio non deriva dalla mera qualità di socio o dal semplice ricevimento di somme, ma dalla prova di una concreta assegnazione di beni o denaro sociale.
Cassazione, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
Il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio per i tributi diversi da quelli armonizzati e deve essere previsto nei casi stabiliti dalla legge. La Commissione ha ritenuto che il procedimento automatico oggetto della causa non rientrasse in tali ipotesi.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti fiscali solo se l'Amministrazione dimostra che hanno ricevuto somme o beni come distribuzione dell'attivo sociale, entro il limite di quanto effettivamente percepito.
- Le retribuzioni corrisposte a soci lavoratori per prestazioni effettive non sono, di regola, assimilabili a utili, dividendi o assegnazioni del capitale di rischio. Per contestarle occorrono elementi concreti che dimostrino la loro natura fittizia o fraudolenta.
- La mera brevità della vita della società, l'importo delle retribuzioni o l'esistenza di debiti fiscali non bastano da soli a provare una distribuzione occulta dell'attivo.
- L'Amministrazione deve individuare e quantificare la somma effettivamente ricevuta da ciascun socio: non può chiedere indistintamente a ogni socio l'intero debito fiscale della società.
- La responsabilità prevista dall'art. 36 del DPR 602/1973 riguarda le imposte sui redditi e non può essere automaticamente estesa all'IVA o ad altri tributi estranei all'ambito della norma.
- In una situazione analoga è importante conservare buste paga, contratti, registri contabili, bonifici e documentazione che dimostrino l'effettività del rapporto di lavoro e la congruità delle retribuzioni.
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