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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Intimazione di pagamento - Impugnabilità- Cartella di pagamento - Notifica al domicilio noto - Momentanea assenza - Affissione alla casa comunale e alla porta dell'abitazione - Spedizione della raccomandata- Mancata esibizione della ricevuta di ritorno - Mancato consolidamento del debito tributario-Irreperibilità assoluta e relativa - Distinzione - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo l'irritualità della notifica della cartella. Il destinatario era temporaneamente assente presso il domicilio conosciuto; pertanto, non ricorreva un'ipotesi di irreperibilità assoluta, bensì di irreperibilità relativa, soggetta agli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. La notifica richiedeva il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e l'invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La mancata esibizione della ricevuta di ritorno impediva di provare il perfezionamento della notifica.

La decisione

L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è stata ritenuta ammissibile anche se l'intimazione non è espressamente inclusa nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché contiene una pretesa tributaria specifica ed è impugnabile in ossequio alla tutela del contribuente e ai principi di buon andamento dell'amministrazione. La notifica della cartella è stata considerata irrituale per la mancata prova dell'invio e del perfezionamento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; di conseguenza, il debito tributario non poteva considerarsi consolidato sulla base di quella notificazione.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Il procedimento prevede il deposito del plico presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    In caso di irreperibilità relativa o momentanea assenza del destinatario presso un indirizzo noto, tutti e tre gli adempimenti sono necessari affinché la notifica si perfezioni.

  • Art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione va coordinata con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; il rito speciale previsto per l'irreperibilità assoluta non si applica quando residenza e indirizzo del contribuente sono conosciuti.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta, distinta dall'irreperibilità relativa derivante dalla temporanea assenza del destinatario.

  • Art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili non esclude l'impugnazione dell'intimazione di pagamento quando essa manifesta una pretesa tributaria concreta e attuale.

  • Artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Sono stati valorizzati per ammettere una tutela effettiva del contribuente contro un atto contenente una pretesa tributaria e per assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Occorre distinguere sempre tra irreperibilità assoluta, in cui l'indirizzo attuale del destinatario è ignoto, e irreperibilità relativa, in cui l'indirizzo è noto ma il destinatario è temporaneamente assente.
  • Quando l'indirizzo è noto e il destinatario è assente, la notifica deve rispettare integralmente l'art. 140 c.p.c.; il solo deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso non sono sufficienti.
  • L'amministrazione o l'agente notificante deve poter dimostrare anche l'invio della raccomandata informativa e il relativo esito; la mancata produzione della ricevuta di ritorno può rendere irrituale la notificazione.
  • Una notifica irregolare della cartella può impedire il consolidamento della pretesa tributaria e consentire al contribuente di contestarla in occasione dell'intimazione di pagamento successiva.
  • Anche un atto non espressamente elencato tra quelli impugnabili può essere contestato quando contiene una pretesa tributaria specifica, attuale e lesiva del contribuente.

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