Sentenza n. 189/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato 5 febbraio 2025, notificato al datore di lavoro in pari data, Rep. -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato nell’ambito della disciplina sui flussi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 febbraio 2025 con cui era stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciato su istanza del richiedente, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio il TAR aveva accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione il riesame. La Prefettura, all’esito di una rinnovata istruttoria, ha adottato il 2 dicembre 2025 un nuovo provvedimento con cui, motivando sull’incapacità occupazionale del datore di lavoro, ha confermato la revoca. Il ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento né ha svolto deduzioni dopo il suo deposito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame disposto in sede cautelare ha modificato la situazione oggetto del giudizio, sostituendo alla determinazione originaria un nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, che ha confermato la revoca per l’incapacità occupazionale del datore di lavoro. Poiché il nuovo atto non è stato impugnato, non permaneva un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento originario. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’adozione di un provvedimento sopravvenuto, anche non satisfattivo e persino reiterativo o aggravativo della lesione, può rendere improcedibile il ricorso originario quando modifica la situazione di diritto o di fatto in modo da far venir meno l’interesse alla sua decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe processuale insieme all’art. 35 c.p.a.; il testo non specifica un’ulteriore interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio e in esecuzione di una misura cautelare di riesame, di un nuovo provvedimento che rivaluta la posizione dell’interessato e sostituisce o modifica la determinazione originariamente impugnata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
- La sopravvenienza rende improcedibile il ricorso anche quando il nuovo provvedimento non soddisfa la pretesa del ricorrente e conferma o aggrava la lesione, se la nuova determinazione modifica la situazione giuridica o fattuale in modo da rendere non più utile l’annullamento dell’atto originario.
- Quando il nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame non viene autonomamente impugnato, il giudice non può estendere a esso la cognizione sul ricorso originario e deve dichiarare l’improcedibilità di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse.
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