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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 6619 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale erano stati contestati redditi e volumi d'affari non dichiarati ai fini IRES, IRAP e IVA. I motivi riguardavano: la validità della notificazione dell'avviso nonostante la mancata comunicazione della cessazione dell'attività; la determinazione dell'imponibile IVA secondo il regime dell'attività di agenzia di viaggi, anziché secondo l'attività di intermediazione nella locazione di immobili dedotta dalla contribuente; e la presunta violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, una volta dichiarata la cessazione dell'attività, la questione della notificazione deve essere valutata secondo le regole generali dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non soltanto secondo l'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972; nel caso concreto, la notificazione presso il domicilio fiscale italiano della società e a mani della legale rappresentante era comunque valida e tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non proposta nei precedenti gradi di giudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il termine di sessanta giorni si applica soltanto agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell'impresa, non agli accertamenti svolti presso gli uffici finanziari. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 35, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina le comunicazioni delle variazioni e della cessazione dell'attività ai fini IVA. La Corte ha chiarito che, dopo la dichiarazione di cessazione, non sussiste più l'obbligo di comunicare il trasferimento del luogo di esercizio dell'attività cessata; la notificazione degli atti tributari va valutata secondo le regole generali.

  • Art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    Contiene le regole generali per la notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto ha consentito di ritenere valida la notificazione presso il domicilio fiscale italiano della società e presso la legale rappresentante.

  • Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997

    Prevede sanzioni per l'omessa comunicazione della cessazione dell'attività. La Corte ha rilevato che l'argomentazione della contribuente sul punto era fondata, ma priva di conseguenze pratiche, perché la notificazione era comunque validamente eseguita.

  • Art. 74-ter, d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede regole speciali per la determinazione della base imponibile IVA delle agenzie di viaggio. La Corte non ha esaminato nel merito la questione perché la contribuente l'aveva proposta per la prima volta in Cassazione.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Le garanzie si applicano agli accertamenti preceduti da "accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività".

    Il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento opera esclusivamente quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti fisicamente nei locali dell'impresa o del professionista. Non si applica agli accertamenti eseguiti presso gli uffici finanziari senza verifica in loco.

  • Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato indicato dalla ricorrente per tutti i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione della cessazione dell'attività può comportare sanzioni, ma non rende automaticamente invalida una notificazione effettuata presso il domicilio fiscale dichiarato o presso il legale rappresentante.
  • Dopo la cessazione dell'attività, la validità della notificazione di un atto tributario deve essere verificata principalmente alla luce delle regole generali sulle notifiche fiscali e dell'effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Una questione giuridica nuova, non sottoposta ai giudici di merito, non può normalmente essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è collegato a verifiche fiscali effettuate nei locali dell'attività; non ogni contraddittorio o interlocuzione con l'Ufficio fa decorrere tale termine.
  • Quando l'Amministrazione determina il reddito o l'IVA sulla base dell'attività formalmente comunicata e risultante dagli elementi disponibili, spetta al contribuente contestare tempestivamente tale qualificazione e fornire la prova dell'attività effettivamente svolta.
  • Per evitare la definitività dell'accertamento, le eccezioni relative alla notifica, alla qualificazione dell'attività e al metodo di determinazione dell'imponibile devono essere formulate già nei giudizi di merito e adeguatamente documentate.

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