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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-359/23

Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-359/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in composizione di filtro, ha respinto la richiesta di ammissione del ricorso proposto da Tinnus Enterprises LLC contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di un disegno comunitario. Ha ritenuto che i motivi invocati non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, trattandosi in larga misura di critiche alla valutazione dei fatti, delle prove e della corretta applicazione di giurisprudenza già esistente. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e Tinnus Enterprises è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso in impugnazione in materia di disegno comunitario: mancata ammissione dell’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, in una controversia su nullità di disegno comunitario fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, in quanto asseritamente sollevante questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, e se i motivi relativi all’interpretazione di "caratteristiche dell’aspetto", al criterio del "solo" condizionamento tecnico e alla valutazione di elementi di prova e circostanze oggettive fossero sufficienti a tal fine.

Principio di diritto

Un ricorso avverso una decisione del Tribunale resa in materia di disegno comunitario, soggetto al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, può essere ammesso a proseguire solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi di ricorso sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta invocare la rilevanza generale della materia, la novità astratta di una questione, presunte divergenze interpretative o contestazioni sulla valutazione dei fatti e delle prove; tali argomenti non soddisfano l’onere di dimostrazione richiesto, sicché la Corte ha respinto la richiesta di ammissione e dichiarato che il ricorso non può proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sul disegno comunitario

Ricorso in materia di disegno comunitario e filtro di ammissibilità dell’impugnazione

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se i ricorsi possano essere esaminati, nell’ambito di un’impugnazione proposta da Tinnus Enterprises LLC contro una sentenza del Tribunale. La controversia riguarda una domanda di annullamento e riforma in un procedimento di nullità di un disegno comunitario relativo a un attrezzatura per la distribuzione di fluidi.

Fatti e svolgimento del procedimento

Tinnus Enterprises impugnava la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023, con cui era stato respinto il suo ricorso avverso la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021, adottata in un procedimento di nullità tra Mystic Products Import & Export, SL e Tinnus Enterprises. L’impugnazione alla Corte era quindi soggetta al meccanismo di filtro previsto per talune decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina la possibilità di proseguire il ricorso alla circostanza che esso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una richiesta specifica, motivata e completa;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, relativo al motivo di nullità fondato sul fatto che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.

Motivi addotti dal ricorrente

Tinnus Enterprises sosteneva che la sentenza impugnata avesse commesso tre errori nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:

  • il Tribunale non avrebbe definito il concetto di "caratteristiche dell’aspetto", limitandolo indebitamente a soli quattro elementi del prodotto;
  • avrebbe errato nel ritenere insufficiente una domanda di brevetto europeo per dimostrare che la forma cilindrica dell’alloggiamento non era imposta solo da ragioni tecniche;
  • avrebbe male applicato il criterio enunciato nella sentenza DOCERAM, non considerando adeguatamente tutte le circostanze oggettive, incluse le soluzioni alternative e la protezione brevettuale.

La ricorrente insisteva sul fatto che vi fossero questioni nuove, e che l’intervento della Corte fosse necessario per garantire l’uniformità della giurisprudenza e guidare lo sviluppo del diritto dei disegni comunitari.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare, con precisione e dettaglio, perché il ricorso sollevi una questione significativa ai fini del filtro di ammissibilità. La sola affermazione che una questione sia frequente o potenzialmente rilevante per molte controversie non è sufficiente, poiché la frequenza del problema non equivale alla sua rilevanza sistemica ai fini dell’articolo 58a dello Statuto.

Quanto alla pretesa novità delle questioni, la Corte osserva che il fatto che un tema non sia stato ancora esaminato non basta, di per sé, a dimostrarne la significatività: il ricorrente deve spiegare in che modo quella novità incida concretamente sullo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, tale dimostrazione mancava.

In relazione alle critiche sulla delimitazione delle "caratteristiche dell’aspetto", sulla sufficienza o meno della prova documentale e sulla valutazione della domanda di brevetto, la Corte rileva che si tratta in sostanza di censure relative a circostanze di fatto e alla valutazione degli elementi probatori. Tali doglianze, anche se formulate come errori di diritto, non sono idonee a fondare, da sole, l’ammissione del ricorso.

La Corte respinge inoltre le argomentazioni basate su un preteso contrasto con la giurisprudenza DOCERAM e con la sentenza Praesidiad, osservando che il ricorrente non ha spiegato in modo sufficientemente preciso la comparabilità delle situazioni e l’esatta natura della contraddizione denunciata. Una critica generica alla corretta applicazione della giurisprudenza non soddisfa gli oneri imposti dagli articoli 58a dello Statuto e 170a-170b del regolamento di procedura.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte conclude che la richiesta di ammissione non consente di stabilire che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto, il ricorso non è autorizzato a proseguire. Poiché la decisione è stata adottata prima della notificazione alla controparte, Tinnus Enterprises è stata condannata a sostenere le proprie spese.

Principio affermato

Il filtro di ammissibilità dell’impugnazione ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa della significatività della questione di diritto sollevata; non sono sufficienti affermazioni generiche sulla rilevanza della materia, sul carattere nuovo della questione o su asseriti errori nella valutazione dei fatti e delle prove. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte respinge la richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualeimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziaammissibilità del ricorsonullità del disegno comunitario

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