Cassazione Penale, Sentenza n. 26577/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio in danno di Giorgio Malena. Il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come tentato omicidio (sostenendo si tratti di lesioni personali), deducendo che: i fendenti erano soltanto due e non plurimi; le lesioni avevano colpito zone prive di organi vitali (fianco sinistro e regione scapolare sinistra) e non la parete toraco-addominale; il comportamento di Decarlo dopo l'aggressione mostrava desistenza e non volontà omicidiaria (è rimasto fermo per alcuni minuti); e che, pertanto, mancavano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari che giustificassero la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non può sostituirsi a una rivalutazione ex novo dei fatti o adozione di diversa ricostruzione. La motivazione del Tribunale di Catanzaro è stata ritenuta coerente e sufficientemente articolata: numerosi elementi indiziari, valutati nel loro complesso, erano compatibili con l'intento omicidiario e sussistevano esigenze cautelari per il concreto rischio di reiterazione, per cui la custodia in carcere era adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la cancelleria dovrà trasmettere il provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'istituto di detenzione il provvedimento che investe la situazione dell'indagato, al fine di adeguare la posizione carceraria.
Giurisprudenza su limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità può verificare solo l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; è preclusa la rinnovazione del giudizio sui fatti e la riformulazione ex novo della ricostruzione probatoria.
Giurisprudenza su distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio
Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013
Per la qualificazione è necessario valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente e la potenzialità offensiva dell'azione (sede delle lesioni, idoneità dell'arma, modalità dell'atto). L'accertamento dell'idoneità degli atti a determinare la morte va fatto con la prognosi postuma, considerando le condizioni prevedibili al momento dell'azione e desumendo il dolo da elementi esterni non equivoci.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per vizio di motivazione inteso come carenza logica o illegittimità giuridica; non è consentita una ritrattazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Per distinguere tra lesioni personali e tentato omicidio il giudice valuta sia l'elemento psicologico (dolo) sia l'idoneità offensiva della condotta: sede della lesione, arma utilizzata e modalità dell'azione sono fattori decisivi.
- La valutazione dell'idoneità a cagionare la morte si effettua con la prognosi postuma, cioè riferendosi a ciò che, prevedibilmente, poteva accadere alla vittima al momento dell'azione.
- Per giustificare la custodia cautelare è necessario dimostrare esigenze cautelari concrete e attuali, come il rischio di reiterazione e l'irriducibilità del pericolo mediante misure meno afflittive; la motivazione del giudice deve esplicitare in modo coerente queste ragioni.
- Chi impugna deve puntare a dimostrare vizi logici o applicazioni erronee del diritto nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti già esaminati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26507/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26511/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →