Sentenza n. 6798/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002410 34/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola AGOSTI NATALINO; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003150 18/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Bergamo, notificato all’azienda agricola ALARI ALESSANDO; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002403 27/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola BATTAGLIA GIOVANNI; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002435 59/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola BONETTI DOMENICO E MASSIMO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 035 2021 90000593 36/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Cremona, notificato all’azienda agricola CONZADORI LORENZO; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 019 2021 90003171 39/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Bergamo, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA FIGLI DI ERMANNO GATTONI DI DIEGO GATTONI & C. S.S.; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 064 2021 90001493 29/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Mantova, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA “BOIANA” DI GAVIOLI FRANCO E C. S.S.; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 122 2021 90009701 06/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Verona, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA GIACOMAZZI A R.L. ora SOCIETÀ AGRICOLA GIACOMAZZI A R.L.; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002443 67/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA EREDI DI GIURADEO ROBERTO S.S.; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 117 2021 90002819 79/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Varese, notificato all’azienda agricola IL CAMPO DI GUSSONI EMANUELE E PIERANGELO; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002430 54/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato alla SOCIETÀ AGRICOLA PANERONI ALBERTO E FIGLI S.S.; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002438 62/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola PRETI GIANLUIGI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 022 2021 90002418 42/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Brescia, notificato all’azienda agricola TONNI ALESSANDRO; - dell’atto di intimazione di pagamento n. 068 2021 90017741 18/000 dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per la Provincia di Milano, notificato all’azienda agricola VERTEMARA ANGELO; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, “anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazioni di pagamento notificate a diverse aziende agricole per importi dovuti ad AGEA in conseguenza del superamento delle quote-latte attribuite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le aziende agricole hanno proposto un unico ricorso per l’annullamento di distinte intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per diverse province e riferite a ciascun distinto debitore. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo. Il giudizio è stato oggetto di rinunce da parte di due ricorrenti; per un ulteriore ricorrente, deceduto, il processo si è interrotto e non è stato tempestivamente riassunto. Per gli altri ricorrenti il Collegio ha esaminato l’ammissibilità del cumulo soggettivo e oggettivo, rilevando che le controversie riguardavano cartelle e intimazioni indirizzate a soggetti diversi, per importi individuali dovuti ad AGEA in ragione del superamento delle rispettive quote-latte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei due ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio nei confronti del ricorrente deceduto, per mancata tempestiva riassunzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Quanto agli altri ricorrenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha affermato che il ricorso collettivo è uno strumento eccezionale, ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e dell’assenza di conflitto di interessi; l’identità richiede, in particolare, domande aventi lo stesso oggetto, atti impugnati dello stesso contenuto e censure fondate sui medesimi motivi. Anche il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è eccezionale e presuppone una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra gli atti, riconducibili a una stessa sequenza procedimentale o alla medesima azione amministrativa. Tali presupposti sono risultati assenti perché le intimazioni erano state indirizzate a diverse aziende agricole e riguardavano importi distinti e individualmente dovuti ad AGEA. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti rinunciatari.
art. 300 c.p.c.
La mancata tempestiva riassunzione dopo l’interruzione conseguente al decesso della parte comporta l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente deceduto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale quale disposizione applicabile all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce uno strumento eccezionale e derogatorio rispetto alla regola secondo cui ciascuna domanda deve essere proposta dal relativo titolare con autonoma azione.
- Il cumulo soggettivo di ricorrenti è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — mediante identità dell’oggetto delle domande, del contenuto degli atti impugnati e dei motivi di censura — e l’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti.
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra gli atti, riconducibili alla stessa sequenza procedimentale o alla medesima azione amministrativa.
- La mera riconducibilità di distinti provvedimenti a una materia o a un’amministrazione comune non integra, di per sé, la necessaria connessione oggettiva quando gli atti sono rivolti a soggetti diversi e concernono importi individualmente determinati.
- La mancata tempestiva riassunzione del processo interrotto per il decesso di una parte determina l’estinzione del giudizio nei confronti della parte deceduta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →