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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 9/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 9 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta di un appuntamento necessario a formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato l'interessata per la formalizzazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente aveva convocato la ricorrente per formalizzare l'istanza di visto, con conseguente soddisfazione della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate. Il Tribunale ha tuttavia disposto il rimborso alla ricorrente del contributo unificato, ove versato, considerata la ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla convocazione dell'interessato per formalizzare l'istanza non impedisce la compensazione delle spese di lite; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente quando l'amministrazione abbia riscontrato positivamente la richiesta entro un termine ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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