Cassazione Penale, Sentenza n. 1722/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Enna che ha rigettato la richiesta di correzione dell'ordine di esecuzione (22/03/2019) nella parte in cui la difesa chiedeva l'unificazione in un unico cumulo trentennale di tutte le condanne. Il difensore sosteneva che la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 12/04/2016 (conferma della sentenza del Tribunale di Enna del 23/11/2013, condanna per art. 416-bis a 9 anni) riguardasse fatti anteriori alla carcerazione iniziata il 08/03/1999, con conseguente applicazione del limite edittale di cui all'art. 78 cod. pen. (pena complessiva non superiore al quintuplo della più grave pena e comunque non superiore a 30 anni). La difesa ha inoltre invocato che la consumazione "fino alla data del 2010" indicherebbe comunque fatti anteriori alla carcerazione o comunque giustificherebbe il cumulo unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Enna e della Procura generale che hanno disposto due distinti provvedimenti di cumulo parziale, ai sensi della giurisprudenza consolidata: il cumulo unitario è possibile solo se le pene si riferiscono a reati commessi tutti anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una di esse; invece, se vi sono reati commessi in tempi diversi o consumazioni prolungate che si estendono oltre l'inizio della detenzione, si procede a cumuli parziali con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 per ciascun cumulo ove necessario. La Corte ha osservato che il reato di cui all'art. 416-bis è a consumazione prolungata e, secondo la motivazione della sentenza confermata, la partecipazione di Marletta si è protratta fino al 2010, quindi ben oltre l'inizio della detenzione del 1999, giustificando i distinti cumuli. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore (pena applicabile non superiore al quintuplo della più grave pena e comunque non superiore a 30 anni) si applica nella esecuzione dei cumuli con riferimento alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare e la pena per il nuovo reato; va valutato nell'ambito di ciascun cumulo parziale e non impedisce la formazione di più cumuli se i reati sono commessi in tempi diversi.
art. 80 cod. pen.
Richiamato in giurisprudenza come disciplina del concorso di pene inflitte con sentenze diverse: se diversi sono i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, si formano cumuli differenti e il criterio moderatore si applica all'interno di ciascun cumulo parziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00).
art. 416-bis cod. pen.
Delitto associativo considerato dalla Corte quale reato a consumazione prolungata: la partecipazione dell'imputato è stata valutata estendersi nel tempo (1998-2010), con effetto sulla determinazione dei cumuli e sull'impossibilità di ricondurre quella condanna in un unico cumulo anteriore all'inizio dell'esecuzione.
Massime di principio
- La possibilità di cumulo unitario delle pene richiede che tutte le condanne si riferiscano a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una di esse; in presenza di reati commessi in tempi diversi si formano cumuli parziali.
- Per i reati a consumazione prolungata (es. art. 416-bis) occorre valutare il periodo complessivo di consumazione: se si estende oltre l'inizio della detenzione, ciò giustifica cumuli distinti.
- Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. si applica al singolo cumulo parziale (confrontando residuo delle pene e nuova pena) e non impedisce la formazione di più cumuli quando i tempi di commissione e di custodia differiscono.
- Chi chiede l'unificazione del cumulo deve fornire argomentazioni e prove che confutino la motivazione che individua consumazioni o commissioni in tempi successivi alla detenzione; controdeduzioni vaghe o non specifiche portano all'inammissibilità del ricorso.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o aspecifiche possono essere dichiarate inammissibili con condanna alle spese e irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Espressioni temporali come "fino alla data del ..." possono essere interpretate come indicazioni di consumazione prolungata e incidere sull'operazione di cumulo delle pene.
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