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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - operazioni inesistenti - Regime di detraibilità dell'imposta e conoscenza dell'operazione fraudolenta. Prova della fittizietà dell'inesistenza. Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione riconosce che il disconoscimento della detrazione IVA è legittimo solo in presenza di una prova adeguata dell’inesistenza dell’operazione e della partecipazione consapevole del contribuente alla frode. In mancanza della prova della conoscenza dell’intento fraudolento, la buona fede del cessionario tutela il diritto alla detrazione dell’IVA. L’esito è quindi favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto del contribuente a detrarre l’IVA relativa a operazioni commerciali contestate dall’Amministrazione finanziaria come inesistenti. Per negare la detrazione, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà o inesistenza dell’operazione sia la consapevolezza, o quanto meno la conoscibilità, da parte del cessionario dell’intento fraudolento. La mera contestazione dell’operazione non è sufficiente, soprattutto quando il contribuente abbia agito in buona fede.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto può essere negato in caso di operazioni inesistenti o di frode, ma l’Amministrazione deve dimostrare i presupposti della contestazione e la consapevolezza del contribuente.

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cause C-277/14, C-80/11 e C-142/11

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e non può essere negato al soggetto passivo che non sapeva e non poteva sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta. L’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della detrazione IVA richiede una prova concreta dell’inesistenza, totale o parziale, dell’operazione; non sono sufficienti presunzioni generiche o irregolarità meramente formali.
  • Quando l’operazione è effettivamente avvenuta, l’Amministrazione deve dimostrare anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
  • La buona fede del cessionario conserva il diritto alla detrazione, purché il contribuente abbia adottato una condotta ragionevolmente diligente nelle verifiche della controparte e dell’operazione.
  • La presenza di anomalie nella posizione del fornitore non comporta automaticamente la perdita della detrazione: occorre collegare tali anomalie alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • In una situazione analoga, è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettività dell’operazione, la regolarità dei pagamenti, la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi e la normale diligenza commerciale.

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