Cassazione Penale, Sentenza n. 39925/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione che aveva negato il riconoscimento di una sentenza rumena irrevocabile per il reato di guida senza patente, per insussistenza della "recidiva nel biennio" richiesta dalla legge italiana. La Corte di appello aveva calcolato la recidiva prendendo a riferimento la data di commissione del primo fatto (17/4/2017) e non la data di definitività dell'accertamento, ritenendo irrilevante che nel sistema rumeno la prima condotta fosse stata perseguita come reato e definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato il 20/3/2018. Il ricorrente sosteneva che il termine biennale deve decorrere dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo e, dunque, dalla data della sentenza rumena irrevocabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini della verifica della recidiva infra-biennale e quindi della doppia punibilità, occorre fare riferimento alla normativa dello Stato che ha emesso la sentenza oggetto di riconoscimento: se in quello Stato la prima condotta costituisce reato, la definitività dell'accertamento si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e da quel momento decorre il termine biennale. Ne consegue che la decisione della Corte di appello è stata annullata e il caso rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio conforme al principio indicato.
Norme richiamate
art. 116, comma 15 Codice della Strada
La nozione di "recidiva nel biennio" come elemento rilevante per configurare il reato (e per escludere la depenalizzazione); la Corte precisa che la recidiva si fonda su un precedente illecito definitivamente accertato.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Riferimento alla disciplina della depenalizzazione; la Corte indica che per escludere il reato dall'ambito della depenalizzazione occorre valutare la recidiva biennale fondata su precedente definitivo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez.4, sent. n. 8871/2025 e precedenti: De Dominici, Okere Onyewuchi, ecc.)
Sez. 4, n. 8871 del 28/1/2025; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017
Principio già affermato che la recidiva infra-biennale richiede l'accertamento definitivo del precedente illecito; anche le violazioni amministrative possono essere considerate purché anch'esse siano state accertate in modo definitivo.
Massime di principio
- Per valutare la recidiva infra-biennale ai fini del riconoscimento di una sentenza estera, occorre fare riferimento alla normativa dello Stato che ha emesso la sentenza per stabilire quando l'accertamento diventa definitivo.
- Se nel paese straniero la prima condotta è qualificata come reato, la definitività decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e da quella data va calcolato il biennio della recidiva.
- Anche le violazioni amministrative possono concorrere a fondare la recidiva, ma solo se l'accertamento è definitivo e non più annullabile mediante i rimedi previsti dall'ordinamento competente.
- Non è corretto, per il calcolo della recidiva ai fini della doppia punibilità, prendere automaticamente come riferimento la data di commissione del fatto quando l'ordinamento che ha accertato la violazione prevede una definitività diversa (es. decorso dalla sentenza irrevocabile).
- In procedure di riconoscimento di condanne straniere occorre sempre verificare l'equivalenza sostanziale del fatto e il momento di definitività dell'accertamento secondo il diritto estero, non solo secondo la legge italiana.
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