Cassazione Penale, Ordinanza n. 20037/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze difensive si limitassero a riproporre questioni già vagliate nei gradi di merito, senza evidenziare veri vizi di legittimità. Conseguentemente ha rilevato che all'inammissibilità seguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 29/04/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto sussistenti, anche sotto il profilo soggettivo, i presupposti della responsabilità per lesioni ed evasione contestate, nonché aveva affrontato la questione della procedibilità del reato di furto a lui ascritto, poi riqualificato dai giudici di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ritenuti non consentiti in sede di legittimità, essendo meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già esaminati e disattesi dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logicamente coerente, puntuale e aderente alle risultanze processuali.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
- Quando la decisione di merito ha correttamente valutato sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche o reiterative, ma deve denunciare specifici vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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