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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20643/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi contro il provvedimento del Tribunale di Novara (17/12/2021) che, pur revocando la sorveglianza speciale con obbligo di dimora a carico di Di Giovanni, aveva disposto la confisca della s.r.l.s. CM, di conti correnti, di due immobili e altri cespiti. Con unico motivo complesso i ricorrenti denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta della Corte di appello alle deduzioni dell'appello (fra cui la censura sulla titolarità effettiva della società attribuita alla moglie El Bouzaidy, il ruolo solo di "mero impiegato" di Di Giovanni, e la critica alle risultanze della perizia Nobili), nonché contraddittorietà e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per assoluta genericità dei motivi: i ricorrenti non hanno indicato le norme di legge ritenute violate né hanno dettagliato concretamente la presunta lacuna motivazionale, impedendo la verifica della rilevanza delle questioni. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato ampia e non apparente motivazione, avendo affrontato i profili sostanziali (titolarità della società in capo alla moglie, insussistenza dell'interesse dei ricorrenti, irrilevanza della sopravvenuta cessazione della pericolosità ai fini della confisca quando i beni erano stati acquisiti in periodo di pericolosità, e controargomentazioni alle censure sulla perizia). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a pagare ciascuno €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10

    Limita il ricorso per cassazione nei provvedimenti di misure di prevenzione alla sola censura per violazione di legge; conseguentemente motivi di fatto o di logica manifestamente infondati non sono sindacabili se non in quanto violazione dell'obbligo di motivare.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    La lett. e) (illogicità manifesta) è in principio esclusa per i provvedimenti di misure di prevenzione, ma la Suprema Corte ammette comunque la censura quando si tratti di inesistenza o apparente motivazione (violazione dell'obbligo di provvedere).

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e, ove il ricorso sia inammissibile senza giusta causa, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare €3.000 a carico di ciascun ricorrente.

  • d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, comma 1 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Richiamato in relazione agli indizi di pericolosità (contatti con soggetti di rilievo della 'ndrangheta); usato a fini ricostruttivi delle ragioni che avevano originariamente motivato l'applicazione della misura.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato sintetizzato nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. c.p.p. nella redazione dell'atto di cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione deve indicare espressamente le norme di legge ritenute violate: le censure generiche e non dettagliate sono inammissibili.
  • La Corte richiede una specificazione delle censure di motivazione: non basta lamentare genericamente la "mancata risposta"; occorre indicare quali argomentazioni non siano state esaminate e perché ciò comprometta la decisione.
  • La cessazione successiva della pericolosità personale non incide necessariamente sulla confisca preventiva se i beni oggetto di ablazione sono stati acquisiti durante un periodo accertato di pericolosità.
  • Chi contesta la titolarità fittizia di beni intestati a terzi deve dimostrare un interesse proprio (es. di avere acquistato i beni lecitamente); il mero diniego del rapporto fiduciario non è sufficiente per far decorrere l'interesse a proporre ricorso in cassazione.
  • Le doglianze sulle risultanze di perizia devono essere specificate e documentate: affermazioni non provate o generiche (es. sulla natura di un risparmio o sull'origine di contanti) sono insufficienti a scalfire la valutazione peritale, salvo che non siano accompagnate da elementi nuovi e concreti.

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