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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/63

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/63 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'alcole benzilico, dell'alcole 4-isopropilbenzilico, della benzaldeide, della 4-isopropilbenzaldeide, della salicilaldeide, della p-tolualdeide, della 2-metossibenzaldeide, dell'acido benzoico, dell'acetato di benzile, del butirrato di benzile, del formiato di benzile, del propionato di benzile, dell'esanoato di benzile, dell'isobutirrato di benzile, dell'isovalerato di benzile, del salicilato di esile, del fenilacetato di benzile, del benzoato di metile, del benzoato di etile, del benzoato di isopentile, del salicilato di pentile e del benzoato di isobutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nonché della veratraldeide e dell'acido gallico come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, come additivi per mangimi, di numerose sostanze aromatiche già esistenti nel registro UE, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, tali sostanze non comportano rischi per animali, salute umana e ambiente, pur richiedendo cautele per i lavoratori e specifiche indicazioni di etichettatura. Sono fissati tenori massimi raccomandati o massimi, obblighi informativi e misure di protezione, nonché un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte prodotte prima delle nuove regole. L’allegato disciplina nel dettaglio ciascuna sostanza, la specie destinataria, le condizioni d’uso e la data di scadenza dell’autorizzazione.

Autorizzazione di numerose sostanze aromatiche come additivi per mangimi per tutte le specie animali, e di veratraldeide e acido gallico per determinate specie, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi immessi sul mercato nell’Unione come sostanze aromatizzanti della categoria "additivi organolettici" e riguarda l’impiego nelle specie animali indicate in allegato. L’autorizzazione copre, in via generale, tutte le specie animali per la maggior parte delle sostanze elencate; la veratraldeide è autorizzata per tutte le specie animali esclusi pollame e pesci, mentre l’acido gallico è autorizzato per tutte le specie animali esclusi i pesci. Sono previste condizioni specifiche per premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi, oltre a disposizioni transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Autorizzazione di sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 14 dicembre 2016, dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi destinati all’alimentazione animale. La finalità è autorizzare una serie di sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi, alla luce della rivalutazione scientifica effettuata dall’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni di impiego proposte.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, relativo alla rivalutazione degli additivi autorizzati in base alla precedente direttiva 70/524/CEE. Le sostanze considerate erano già state autorizzate per un periodo illimitato e successivamente registrate come prodotti esistenti. L’EFSA ha ritenuto che la funzione delle sostanze nei mangimi sia analoga a quella svolta negli alimenti, cioè aumentare aroma e appetibilità, e che tale conclusione possa essere estesa ai mangimi. Ha tuttavia precisato di non poter formulare conclusioni sulla sicurezza nell’acqua di abbeveraggio, pur ammettendo l’impiego in mangimi composti successivamente somministrati tramite acqua.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda gli additivi organolettici del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. La maggior parte degli additivi elencati è autorizzata per tutte le specie animali. Sono previste eccezioni: la veratraldeide è autorizzata per tutte le specie animali esclusi pollame e pesci, mentre l’acido gallico è autorizzato per tutte le specie animali esclusi i pesci. L’allegato disciplina anche i casi in cui le sostanze sono destinate a mangimi per animali da produzione alimentare o per animali non da produzione alimentare.

Condizioni di impiego e limiti quantitativi

L’allegato contiene per ciascuna sostanza i dati identificativi essenziali: denominazione, composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, numero Flavis e metodo di analisi, generalmente basato su gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Le sostanze devono essere impiegate in forma di premiscela. Per molte di esse il regolamento indica un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità del 12%; per l’acido benzoico è previsto un tenore massimo di 125 mg/kg, mentre per altre sostanze i limiti sono più bassi, in alcuni casi pari a 1 mg/kg o 5 mg/kg. Per l’esanoato di benzile sono previsti limiti distinti per suini e pollame rispetto alle altre specie e categorie.

Obblighi di etichettatura e informazioni agli utilizzatori

Il regolamento impone specifiche prescrizioni informative. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di magazzinaggio e stabilità. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. Quando il contenuto effettivo nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità della sostanza attiva aggiunta. Tali prescrizioni sono finalizzate a garantire un controllo più efficace lungo la filiera dei mangimi.

Tutela degli operatori e gestione dei rischi

L’EFSA ha rilevato che, in assenza di dati completi, le sostanze possono essere potenzialmente pericolose per vie respiratorie, cute e occhi, e sensibilizzanti cutanee, nonché nocive se ingerite. Di conseguenza, l’allegato richiede agli operatori del settore di adottare procedure operative e misure organizzative per limitare i rischi da contatto cutaneo e oculare; per l’acido benzoico tali misure riguardano anche l’inalazione. Se la riduzione del rischio non è sufficiente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.

Misure transitorie

Poiché non sono emerse ragioni di sicurezza che imponessero un’applicazione immediata delle nuove condizioni, l’articolo 2 prevede un periodo transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la disciplina previgente possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2018, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 autorizza, come additivi destinati all’alimentazione animale, le sostanze elencate nell’allegato, classificate nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Rivalutazione e base normativa

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Le sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti; per veratraldeide e acido gallico erano state richieste autorizzazioni limitate a specifiche specie.

Condizioni d’impiego e tenori massimi

L’allegato stabilisce per ciascuna sostanza la composizione, la purezza minima, il numero CAS, il numero Flavis, il metodo analitico GC-MS-RTL, le specie destinatarie e i tenori massimi raccomandati o massimi nel mangime completo con umidità al 12%. Per l’acido benzoico è previsto un tenore massimo di 125 mg/kg; per altre sostanze i limiti variano, ad esempio 125 mg/kg per alcole benzilico e acetato di benzile, 25 mg/kg per benzaldeide, acido gallico e propionato di benzile, 5 mg/kg per numerose altre sostanze, 1 mg/kg per salicilaldeide, 2-metossibenzaldeide, salicilato di esile e salicilato di pentile, e limiti differenziati per esanoato di benzile (1 mg/kg per suini e pollame, 1,5 mg/kg per le altre specie e categorie).

Obblighi di utilizzo, premiscele e etichettatura

Le sostanze devono essere incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo; se il contenuto nel mangime completo supera il limite indicato, l’etichetta di premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità della sostanza aggiunta.

Tutela della salute degli utilizzatori

Per la maggior parte delle sostanze l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi da contatto cutaneo e oculare; per l’acido benzoico le misure coprono anche il rischio da inalazione. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza; per l’acido benzoico si richiedono appositi DPI.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati secondo le norme previgenti: fino al 6 agosto 2017 per le sostanze e premiscele; fino al 6 febbraio 2018 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare; fino al 6 febbraio 2019 per mangimi composti e materie prime destinati ad animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute animale

Testo integrale

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