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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento della Prefettura di Siena con il quale il ricorrente è stato escluso dall'elenco dei richiedenti asilo da inserire nei CAS del 7 marzo 2025; - nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito; - e per l'accertamento dell’obbligo della Prefettura di Siena intimata di inserire il ricorrente nel sistema di accoglienza, e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202501025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dall'elenco dei richiedenti asilo da inserire nei centri di accoglienza straordinaria (CAS)

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia e presentata domanda di protezione internazionale, chiedeva l'inserimento nel sistema di accoglienza in quanto privo di mezzi di sussistenza. La Prefettura lo aveva escluso dall'elenco dei soggetti da inserire nei CAS assumendo, da un lato, l'incompatibilità delle sue condizioni di salute mentale con la permanenza in tali strutture e, dall'altro, l'avvenuto annullamento della domanda di protezione internazionale, sul presupposto di una sua asserita incapacità di intendere e di volere al momento della presentazione della domanda. Il ricorrente deduceva la lesione del proprio diritto di accesso alla rete di accoglienza in quanto richiedente protezione internazionale privo di mezzi, nonché la violazione dell'art. 17 della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni materiali di accoglienza e sull'assistenza sanitaria. Chiedeva l'annullamento dell'atto, l'accertamento dell'obbligo della Prefettura di provvedere sull'istanza e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la tutela cautelare collegiale era stata concessa e l'Amministrazione aveva ammesso il ricorrente in un CAS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto insussistente il primo presupposto, poiché la documentazione medica dimostrava non soltanto la compatibilità del ricorrente con l'accoglienza in un CAS, ma anche il miglioramento delle sue condizioni di salute, della vita sociale e dell'inserimento lavorativo grazie alla permanenza nella struttura; non risultavano inoltre disagi arrecati agli operatori o agli altri ospiti. Ha escluso anche il secondo presupposto, rilevando che non risultava alcun atto giurisdizionale, relazione medica o altro elemento idoneo a dimostrare l'incapacità di intendere e di volere, né al momento della domanda né attualmente. La Questura, inoltre, non dispone di un autonomo potere di dichiarare tale incapacità o di revocare le dichiarazioni di volontà del richiedente protezione internazionale; non risultava comunque adottato alcun effettivo provvedimento di annullamento della domanda. Poiché entrambi gli argomenti posti a fondamento dell'esclusione erano privi di riscontro e non veritieri, il provvedimento è stato ritenuto privo di motivazione e illegittimo. L'Amministrazione dovrà rideterminarsi sull'istanza nel rispetto della sentenza e delle statuizioni richiamate dal TAR. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di euro 2.523,50, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 17 direttiva 2013/33/UE

    «Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.»

    La disposizione è invocata a sostegno dell'accesso alle condizioni materiali di accoglienza sin dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base della tutela cautelare collegiale che ha imposto l'inserimento del ricorrente nell'elenco dei soggetti da accogliere in CAS.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare monocratica, respinta con decreto presidenziale.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nella domanda per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, senza che il giudice ne abbia disposto la nomina.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Sono applicati per la liquidazione del compenso professionale al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con dimezzamento del compenso ai sensi dell'art. 130.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati personali sensibili.

Massime di principio

  • L'esclusione di un richiedente protezione internazionale dall'accoglienza per asserita incompatibilità delle sue condizioni di salute con la permanenza in un CAS è illegittima quando non sia supportata da una specifica documentazione sanitaria e quando gli elementi clinici disponibili attestino, invece, la compatibilità con la struttura e la necessità o utilità della prosecuzione dell'assistenza.
  • L'Amministrazione non può fondare il diniego dell'accoglienza su mere affermazioni relative all'incapacità di intendere e di volere del richiedente, se tale condizione non è comprovata da idonea documentazione medica o da un atto dell'autorità competente.
  • La Questura non dispone di un autonomo potere di dichiarare l'incapacità di intendere e di volere del richiedente protezione internazionale né di revocare, per tale ragione, la dichiarazione di volontà con cui è stata presentata la domanda; l'esclusione dall'accoglienza non può quindi fondarsi su una proposta o su un'asserzione priva di un effettivo provvedimento adottato dall'autorità competente.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su presupposti fattuali non verificati o smentiti dalla documentazione disponibile è illegittimo per difetto di motivazione e deve essere annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelare

Testo integrale

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