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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - degli atti adottati dal Comune di Noli e relativi alla procedura avviata ai sensi dell’art. 193, comma 16, d.lgs. n. 36/2023 e avente ad oggetto “l’affidamento di una concessione di project financing relativa alla progettazione, realizzazione e gestione del completamento dell’autorimessa interrata nei pressi di Via IV novembre (area foglio 18, mappale 113, NCT)”, e in particolare: - dell’“Avviso ai sensi dell’art. 193 comma 16, d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di una concessione di project financing relativa alla progettazione, realizzazione e gestione del completamento dell’autorimessa interrata nei pressi di Via IV novembre (area foglio 18, mappale 113, NCT)”, approvato con Determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile n. 115 del 10.2.2025 e della successiva “Nuova pubblicazione per errata corrige” approvata con Determinazione n. 121 del 12.2.2025 (docc. 1-2); - della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 6.11.2025, avente per oggetto: “proposte di project financing per il completamento dell'autorimessa interrata nei pressi di via iv novembre - presa d'atto delle proposte pervenute e disposizioni per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 193, comma 6, del d.lgs. 36/2023” (doc. 2); - della nota del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile prot. n. 10554 del 16.6.2025, recante “Avviso ai sensi dell’art. 193 comma 16, d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto la possibilità di presentare proposte per l’affidamento di una concessione di project financing relativa alla progettazione, realizzazione e gestione del completamento dell’autorimessa interrata nei pressi di Via IV novembre (area foglio 18, mappale 113, NCT)”, con cui dopo la presentazione della proposta della ricorrente il Comune ha concesso ulteriore termine per l’acquisizione di nuove proposte (doc. 3); - della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 6.11.2025, avente per oggetto: “proposte di project financing per il completamento dell'autorimessa interrata nei pressi di via iv novembre - presa d'atto delle proposte pervenute e disposizioni per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 193, comma 6, del d.lgs. 36/2023” (doc. 4); - della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile n. 917 del 9.12.2025, recante “Accertamento delle integrazioni e modifiche richieste ai proponenti, pervenute entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta” (doc. 5); - della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile n. 918 del 9.12.2025, recante “Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa delle proposte, ai sensi dell’art. 193, comma 6, D.lgs. 36/2023, finalizzata alla proposta all’amministrazione per l’individuazione del promotore” (doc. 6); - della deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 9.12.2025, avente per oggetto: “Procedura di finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. 36/2023 per la progettazione, realizzazione e gestione del completamento dell’autorimessa interrata nei pressi di Via IV novembre – Approvazione criteri, sub-criteri e pesi di valutazione comparativa delle proposte ai fini della individuazione del promotore” (doc. 7); - della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile n. 1014 del 30.12.2025, recante “Approvazione del verbale conclusivo della commissione giudicatrice, presa d’atto della proposta di individuazione del promotore e trasmissione degli atti alla giunta comunale per le determinazioni di competenza”, e relativo All. A), recente il Verbale conclusivo della Commissione giudicatrice con relative schede di valutazione comparativa (docc. 8-9); - della deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 30.12.2025, avente per oggetto: “Presa d’atto degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice e formale individuazione del promotore quale soggetto proponente la soluzione complessivamente preferibile, ai fini del successivo avvio della fase di gara e del prosieguo dell’iter procedurale previsto dalla normativa vigente” (doc. 10); - della nota a firma del RUP e responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile, prot. n. 20931 del 31.12.2025, recante “Comunicazione esito valutazione comparativa” alla ricorrente” (doc. 11); - nonché per l’annullamento degli atti presupposti;

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione del completamento di un’autorimessa interrata, inclusi gli atti di acquisizione e valutazione comparativa delle proposte e l’individuazione del promotore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti adottati dal Comune di Noli nell’ambito della procedura avviata ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento di una concessione di project financing relativa al completamento di un’autorimessa interrata. Sono stati contestati, tra gli altri, l’avviso iniziale e la successiva errata corrige, la riapertura o proroga del termine per la presentazione di ulteriori proposte dopo la presentazione di quella della ricorrente, gli atti di presa d’atto delle proposte, la richiesta e verifica di integrazioni e modifiche, la nomina della commissione, la definizione dei criteri di valutazione comparativa, il verbale conclusivo, l’individuazione del promotore e la comunicazione dell’esito. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto prima facie meritevoli di favorevole delibazione, senza esaurire l’esame delle plurime censure, i motivi concernenti la commistione tra i procedimenti previsti dai commi 4 e 16 dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023 per l’acquisizione delle proposte e la redazione dei criteri di individuazione del progetto di interesse pubblico soltanto dopo che il Comune aveva conosciuto le due proposte pervenute. La ricorrente ha inoltre dichiarato di conservare l’interesse all’annullamento anche dopo la pronuncia della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026 sull’incompatibilità europea del meccanismo di prelazione del promotore non aggiudicatario, in ragione dei vantaggi comunque connessi alla posizione di promotore, quali la conoscenza anticipata del progetto posto a base di gara e il regime di rimborso delle spese di predisposizione della proposta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, ritenendo necessario mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione con cognizione piena. La valutazione è stata limitata al fumus boni iuris: le censure sulla commistione dei procedimenti di cui ai commi 4 e 16 dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023 e sulla fissazione postuma dei criteri di valutazione, successiva alla conoscenza delle proposte, sono state ritenute prima facie fondate e meritevoli di approfondimento. L’ordinanza non definisce il merito, per il quale è stata fissata l’udienza del 2 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 193, commi 4 e 16, d.lgs. 36/2023

    Il TAR ha ritenuto meritevole di favorevole delibazione cautelare la censura relativa alla commistione dei procedimenti utilizzati dal Comune per l’acquisizione delle proposte di project financing.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e dell’accoglimento della sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la commistione tra distinti procedimenti previsti dall’art. 193 del d.lgs. 36/2023 per l’acquisizione di proposte di project financing può integrare un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione degli atti della procedura, quando la questione richieda un esame pieno nel merito.
  • La definizione dei criteri per individuare il progetto di interesse pubblico soltanto dopo che l’amministrazione abbia acquisito conoscenza delle proposte presentate può essere ritenuta, in sede cautelare, prima facie lesiva della regolarità e dell’imparzialità della valutazione comparativa e giustificare la sospensione della procedura.
  • La sopravvenuta incompatibilità europea del meccanismo di prelazione in favore del promotore non aggiudicatario non elimina necessariamente l’interesse del proponente all’annullamento degli atti che hanno individuato il promotore, poiché tale posizione può conservare utilità autonome, tra cui la conoscenza anticipata del progetto posto a base di gara e il regime di rimborso delle spese di predisposizione della proposta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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