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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-618/21

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 ottobre 2022. — WV contro Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Assenze ingiustificate – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 del RAA – Articolo 48, lettera b), del RAA – Responsabilità. — Causa T-618/21

Giurisprudenza europea62021TJ0618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione del CdT che aveva risolto senza preavviso il contratto di un agente temporaneo per asserita impossibilità di riprendere servizio al termine del congedo di malattia retribuito. Ha ritenuto illegittimo il ragionamento dell’amministrazione, che aveva sostituito la verifica delle condizioni previste dagli articoli 16 e 48 del RAA con la sola constatazione di assenze ingiustificate. Le richieste di risarcimento del danno materiale e morale sono state respinte.

agente temporaneo del CdT: illegittimità della risoluzione senza preavviso del contratto per asserita impossibilità di riprendere servizio al termine del congedo di malattia retribuito

La questione giuridica

Se il CdT potesse risolvere senza preavviso il contratto di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 48, lettera b), del RAA, richiamando l’articolo 16 del RAA, sulla base della sola constatazione di assenze ingiustificate e senza verificare in modo autonomo che fossero soddisfatte le condizioni normative del superamento del termine del congedo di malattia retribuito e dell’impossibilità di riprendere servizio alla scadenza; e, in via conseguenziale, se ricorressero i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danno materiale e morale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la risoluzione senza preavviso del contratto di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 48, lettera b), del RAA è legittima solo se l’istituzione verifica cumulativamente, da un lato, che sia stato superato il termine del congedo di malattia retribuito previsto dall’articolo 16, secondo comma, del RAA e, dall’altro, che l’agente non possa riprendere le funzioni alla scadenza di tale termine; la mera constatazione di assenze ingiustificate non può sostituire tale verifica, neppure se l’amministrazione ritenga che esse abbiano fatto venir meno il diritto al congedo. Nel caso concreto, non avendo accertato la prima condizione nei termini richiesti dalla normativa, il CdT ha violato gli articoli 48, lettera b), e 16, secondo comma, del RAA, con conseguente annullamento della decisione; le domande risarcitorie sono state respinte perché il danno materiale non era dimostrato e il danno morale risultava integralmente riparato dall’annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 16 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 48, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 59 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione senza preavviso del contratto di un agente temporaneo del CdT per asserita impossibilità di riprendere servizio al termine del congedo di malattia

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da un agente temporaneo del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Il Tribunale esamina la legittimità della decisione con cui il CdT ha risolto senza preavviso il contratto di assunzione del ricorrente sulla base dell’articolo 48, lettera b), del RAA, nonché le richieste risarcitorie formulate a titolo di danno materiale e morale.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente era stato assunto dal CdT nel 1997 e aveva poi firmato un contratto di durata indeterminata nel 2004. Dopo un periodo di congedo di malattia retribuito, una parte delle sue assenze è stata qualificata dal CdT come ingiustificata. In particolare:

  • dal 23 luglio al 15 novembre 2019 il ricorrente è stato in congedo di malattia retribuito;
  • dal 18 novembre 2019 al 7 febbraio 2020 le assenze sono state considerate ingiustificate;
  • altre assenze sono state successivamente ritenute giustificate fino al 4 maggio 2020;
  • dal 5 maggio 2020 le assenze sono state considerate nuovamente ingiustificate.

A seguito di una teleconsultazione con il servizio medico della Commissione, che agiva per conto del CdT, il ricorrente è stato ritenuto idoneo a riprendere le funzioni a metà tempo per un mese. Egli ha chiesto l’arbitrato medico ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, quinto comma, dello Statuto, ma il medico indipendente ha confermato la valutazione del servizio medico. Con lettera del 10 agosto 2020 il ricorrente ha poi chiesto il collocamento in invalidità. Il CdT ha respinto tale domanda e ha preannunciato l’applicazione dell’articolo 48, lettera b), del RAA; dopo le osservazioni del ricorrente, il 26 novembre 2020 ha adottato la decisione di risoluzione senza preavviso, confermata in sede di reclamo il 17 giugno 2021.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto tre motivi di annullamento:

  • errato fondamento giuridico della risoluzione del contratto;
  • mancata adizione della commissione d’invalidità, insufficiente valutazione comparativa degli interessi e contraddittorietà della motivazione;
  • violazione del diritto di essere ascoltato.

La questione decisiva riguardava se il CdT potesse applicare l’articolo 48, lettera b), del RAA senza verificare in concreto le condizioni poste da tale norma e dall’articolo 16, secondo comma, del RAA, sostenendo che le assenze ingiustificate del ricorrente avessero già fatto venire meno il diritto al congedo di malattia retribuito.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 16, secondo comma, del RAA, che limita il congedo di malattia retribuito a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall’agente temporaneo, se superiore, e vieta la proroga oltre la durata del contratto;
  • l’articolo 48, lettera b), del RAA, che consente la risoluzione senza preavviso quando l’agente non può riprendere le funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto dall’articolo 16;
  • l’articolo 59 dello Statuto, richiamato dall’articolo 16 del RAA per il regime del congedo di malattia;
  • l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale dell’Unione;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per le spese.

Ragionamento del Tribunale sul motivo di annullamento

Il Tribunale rileva che l’articolo 48, lettera b), del RAA e l’articolo 16, secondo comma, del RAA subordinano la risoluzione senza preavviso a due condizioni cumulative:

  • il superamento del termine del congedo di malattia retribuito;
  • l’impossibilità dell’agente di riprendere le funzioni alla scadenza di tale termine.

Nel caso di specie, il CdT aveva ritenuto che le assenze ingiustificate del ricorrente avessero esaurito i suoi diritti al congedo di malattia retribuito e avessero determinato una sorta di cessazione anticipata del diritto, dispensandolo così dal verificare il superamento del termine previsto dall’articolo 16. Il Tribunale respinge tale impostazione: né l’articolo 48, lettera b), né l’articolo 16, secondo comma, né l’articolo 59 dello Statuto consentono di sostituire la verifica della durata del congedo con la mera constatazione di assenze ingiustificate.

Di conseguenza, il CdT ha applicato una condizione non prevista dalla normativa e ha risolto il contratto senza accertare la prima condizione legale. Quanto alla seconda condizione, il Tribunale osserva che le lettere dell’avvocata del ricorrente dimostravano l’impossibilità di riprendere le funzioni, ma tale impossibilità doveva essere valutata alla scadenza del termine del congedo di malattia retribuito: poiché il termine non era stato verificato, anche la seconda condizione non poteva dirsi validamente accertata. Il primo motivo è quindi accolto e la decisione impugnata è annullata, senza esaminare gli altri motivi.

Domande di risarcimento: danno materiale

Per il danno materiale, il ricorrente chiedeva le retribuzioni perdute dal 31 dicembre 2020 fino all’annullamento della decisione. Il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’Unione presuppone cumulativamente illegittimità, danno effettivo e nesso causale.

Nel merito, tuttavia, constata che dal 5 maggio 2020 il ricorrente si trovava in assenza ingiustificata e non percepiva più retribuzione. Pertanto, non è dimostrato un danno patrimoniale ulteriore collegato alla sola efficacia della risoluzione dal 31 dicembre 2020. La domanda di risarcimento del danno materiale è quindi respinta. È inoltre respinta la richiesta di ottenere un procedimento d’invalidità, poiché equivarrebbe a chiedere al Tribunale di emanare un’ingiunzione all’amministrazione, cosa non consentita nel controllo di legittimità.

Domande di risarcimento: danno morale

Quanto al danno morale, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’annullamento di un atto illegittimo costituisce, di regola, un risarcimento adeguato e sufficiente del pregiudizio morale, salvo prova di un danno ulteriore non integralmente compensabile dall’annullamento stesso. Poiché il ricorrente non ha dimostrato un danno morale autonomo e non integralmente riparabile tramite l’annullamento, la domanda è respinta senza esaminare il nesso causale.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del 26 novembre 2020 con cui il direttore del CdT aveva risolto il contratto di assunzione del ricorrente;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna il CdT alle spese.

Principio affermato

La risoluzione senza preavviso del contratto di un agente temporaneo per fine del congedo di malattia retribuito richiede un accertamento rigoroso e autonomo delle condizioni previste dall’articolo 48, lettera b), e dall’articolo 16, secondo comma, del RAA; l’amministrazione non può sostituire tale verifica con la sola constatazione di assenze ingiustificate né trarne una cessazione anticipata del diritto al congedo non prevista dalla normativa.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaagenti temporaneicongedo di malattiarisoluzione del contratto di lavororesponsabilità dell’unione europea

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