Tribunale, Sentenza T-500/21
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 5 October 2022. — Philip Morris Products SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark TOGETHER. FORWARD. – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-500/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Philip Morris contro il diniego di registrazione del marchio UE denominativo "TOGETHER. FORWARD.". Conferma che il segno sarà inteso dal pubblico anglofono come slogan promozionale privo di carattere distintivo, non idoneo a indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti. È inoltre ritenuto legittimo l’approccio globale dell’EUIPO per i prodotti della classe 34, considerati sufficientemente omogenei.
Marchio UE denominativo "TOGETHER. FORWARD.": verifica della mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se il segno verbale "TOGETHER. FORWARD." sia privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati, in quanto percepito dal pubblico di riferimento come semplice slogan pubblicitario promozionale e non come indicazione dell’origine التجارية dei prodotti; e se l’EUIPO abbia correttamente effettuato una valutazione globale dei prodotti interessati.
Principio di diritto
Un segno composto da due parole inglesi comuni, percepito dal pubblico di riferimento come slogan pubblicitario nel senso di "jointly progressing" o equivalente, è privo di carattere distintivo se non presenta originalità, risonanza, ambiguità sufficiente o un elemento capace di attivare un processo cognitivo tale da farlo percepire come indicatore di origine commerciale. L’EUIPO può inoltre effettuare una valutazione globale per un insieme di prodotti sufficientemente omogenei e interrelati; nel caso di specie il Tribunale ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio "TOGETHER. FORWARD." ai sensi dell’articolo 7, par. 1, lett. b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE denominativo "TOGETHER. FORWARD." e assenza di carattere distintivo
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "TOGETHER. FORWARD." per prodotti della classe 34.
Fatti e procedimento amministrativo
Philip Morris Products SA aveva presentato domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea per il segno verbale "TOGETHER. FORWARD.". La domanda riguardava un ampio elenco di prodotti della classe 34, comprendente, tra l’altro, tabacco, prodotti del tabacco, articoli per fumatori, dispositivi elettronici per il riscaldamento del tabacco e accessori connessi. L’esaminatore aveva rifiutato la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, affermando che il pubblico di riferimento avrebbe percepito il segno come espressione promozionale e non come indicazione di origine.
Domanda giudiziale e censura della ricorrente
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’EUIPO alle spese. Con un unico motivo deduceva la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sostenendo che il marchio, per la sua ambiguità e originalità, costituirebbe uno slogan "risonante" capace di indicare l’origine commerciale dei prodotti. Inoltre contestava la valutazione globale effettuata dall’EUIPO, affermando che non fosse stata dimostrata l’omogeneità sufficiente di tutti i prodotti interessati.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, nonché l’articolo 7, paragrafo 2, che ne consente l’applicazione anche se il motivo di rifiuto sussiste in una sola parte dell’Unione. Ricorda inoltre che il carattere distintivo si valuta in relazione ai prodotti o servizi richiesti e alla percezione del pubblico di riferimento. Per gli slogan pubblicitari, non devono applicarsi criteri più rigorosi rispetto ad altri segni, ma la loro capacità distintiva può risultare più difficile da dimostrare se il messaggio è percepito come semplice comunicazione promozionale.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che il pubblico di riferimento, non contestato dalla ricorrente, è costituito dalla parte anglofona del pubblico generale dell’Unione. Concorda con l’EUIPO sul fatto che le parole "together" e "forward" sono vocaboli inglesi comuni e che il segno viene naturalmente compreso nel senso di "jointly progressing". Tale messaggio è giudicato semplice, chiaro e univoco, privo di particolare originalità o risonanza, e non tale da imporre un vero sforzo interpretativo o un processo cognitivo rilevante da parte del consumatore.
Il Tribunale distingue il caso dalla pronuncia Audi v OHIM sul segno "Vorsprung durch Technik", richiamata dalla ricorrente: in quel precedente il segno presentava un gioco di parole, una certa sorpresa e un grado di originalità e risonanza assenti nella specie. La mera circostanza che il segno non contenga un verbo e che "together" preceda "forward" non basta a conferire distintività.
Quanto all’argomento secondo cui il pubblico dovrebbe compiere un’ulteriore interpretazione per associare il messaggio alla salubrità dei prodotti, il Tribunale ritiene che ciò non elimini il carattere immediatamente promozionale della formula. Il messaggio di fondo resta percepibile senza sforzo.
Omogeneità dei prodotti e valutazione globale
Sul secondo profilo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’EUIPO può procedere a una valutazione globale per gruppi di prodotti o servizi quando il medesimo motivo di rifiuto si applica a una categoria sufficientemente omogenea, interrelata in modo diretto e specifico. Nel caso di specie ritiene corretto che i prodotti elencati siano collegati in modo sufficiente agli articoli per fumatori. Inoltre rileva che la ricorrente non ha indicato un significato diverso del segno riferito specificamente ai prodotti da essa menzionati, limitandosi a contestare in astratto l’omogeneità della categoria.
Decisione e principi affermati
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto il marchio privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorso è quindi respinto integralmente e Philip Morris è condannata alle spese.
Indicazioni operative
La decisione conferma che slogan brevi, composti da termini comuni e immediatamente percepiti come messaggi promozionali, difficilmente superano la soglia della distintività, salvo che presentino elementi di originalità, sorpresa o ambiguità concretamente apprezzabili. Per i titolari di marchi nel settore del tabacco e degli articoli per fumatori, il caso segnala l’importanza di costruire segni che possano essere percepiti come indicatori di origine e non soltanto come claim pubblicitari.
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