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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-214/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 5 October 2022. — Ondřej Múka v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to State aid control procedures – Refusal to grant access – Third indent of Article 4(2) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to the protection of the purpose of inspections, investigations and audits – General presumption of non-disclosure – Overriding public interest. — Case T-214/21

Giurisprudenza europea62021TJ0214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un richiedente l’accesso a documenti della Commissione relativi a due procedimenti di aiuti di Stato in favore di energie rinnovabili nella Repubblica ceca. Ha confermato che tali documenti rientrano nella presunzione generale di non divulgazione collegata alla tutela della finalità delle indagini, anche dopo la chiusura dei procedimenti. Ha inoltre escluso sia l’esistenza di un interesse pubblico prevalente sufficientemente specifico sia l’obbligo di concedere accesso parziale.

Accesso ai documenti relativi a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato: legittimo il diniego della Commissione fondato sull’eccezione per la tutela delle indagini e sulla presunzione generale di non divulgazione.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse rifiutare l’accesso a documenti scambiati con la Repubblica ceca nell’ambito di procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, invocando l’eccezione di cui al terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, la relativa presunzione generale di non divulgazione, l’assenza di un interesse pubblico prevalente e il mancato rilascio di un accesso parziale; inoltre, se fosse impugnabile il solo riscontro all’istanza iniziale.

Principio di diritto

Nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, la Commissione può rifiutare l’accesso ai documenti del fascicolo amministrativo facendo valere la presunzione generale che la divulgazione pregiudichi la tutela della finalità delle indagini ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001; tale presunzione opera anche se il procedimento è chiuso ed esonera l’istituzione da un esame concreto e individuale, salvo prova contraria. Il richiedente, se invoca un interesse pubblico prevalente, deve indicarne e dimostrarne specificamente la sussistenza; mere considerazioni generali sulla trasparenza o sul controllo politico-legislativo non bastano. Quando la domanda riguarda documenti coperti da detta presunzione, non sussiste neppure un obbligo di accesso parziale. Il solo diniego definitivo adottato in sede di conferma è impugnabile, non la risposta all’istanza iniziale; il Tribunale non può inoltre ingiungere direttamente all’istituzione di comunicare i documenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Accesso ai documenti relativi a procedimenti di aiuti di Stato

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso il diniego della Commissione europea di concedere accesso a documenti scambiati con le autorità ceche nell’ambito di procedimenti di controllo degli aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili. Il Tribunale esamina la legittimità del rigetto alla luce del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza sulla presunzione generale di non divulgazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto l’accesso a informazioni e documenti relativi, da un lato, agli aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Repubblica ceca e, dall’altro, ai procedimenti della Commissione nei casi SA.35177 e SA.40171, chiusi con decisioni del 2014 e del 2016. La Commissione aveva respinto l’istanza iniziale con lettera del 27 ottobre 2020, richiamando sia l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, sia l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001; in sede di domanda confermativa, con decisione del 21 febbraio 2021, aveva fondato il diniego solo sull’eccezione relativa alla tutela delle indagini.

Admissibilità

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento rivolta contro la risposta all’istanza iniziale, poiché essa non costituisce un atto impugnabile: nel sistema degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001, solo la decisione adottata sulla domanda confermativa produce effetti giuridici vincolanti. È stata invece ammessa l’azione contro la decisione definitiva di diniego. È stata poi dichiarata irricevibile anche la domanda volta a ottenere un ordine diretto alla Commissione di comunicare i documenti, poiché i giudici dell’Unione non possono, in linea di principio, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni; in caso di annullamento, l’articolo 266 TFUE impone all’istituzione di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza.

Questioni di merito sollevate dal ricorrente

Il ricorrente contestava, in sostanza:

  • l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001;
  • la possibilità di applicare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, ai documenti richiesti;
  • la mancata considerazione di un interesse pubblico prevalente;
  • la mancata concessione dell’accesso parziale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6.

Normativa e giurisprudenza rilevante

Il Tribunale richiama la finalità del regolamento n. 1049/2001, che garantisce il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni, ma soggetto alle eccezioni dell’articolo 4. Quanto ai procedimenti di aiuti di Stato, evidenzia il rilievo delle norme procedurali speciali contenute nel regolamento n. 2015/1589, in continuità con il regolamento n. 659/1999. Sul piano giurisprudenziale, richiama in particolare:

  • Commissione c. Technische Glaswerke Ilmenau, sulla presunzione generale di non divulgazione nei fascicoli di aiuti di Stato;
  • Commissione c. EnBW e LPN e Finland c. Commissione, sul funzionamento delle presunzioni generali;
  • Commissione c. Éditions Odile Jacob e Strack c. Commissione, sull’accesso parziale e sugli effetti degli atti impugnabili.

Ragionamento del Tribunale sull’eccezione per la tutela delle indagini

Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura contro l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino. Ha ricordato che la Commissione può fare affidamento su una presunzione generale di non divulgazione per i documenti contenuti nei fascicoli amministrativi relativi al controllo degli aiuti di Stato, poiché la loro divulgazione arrecherebbe, in principio, pregiudizio alla tutela della finalità delle indagini. Tale presunzione vale anche dopo la chiusura del procedimento e persino quando alcuni documenti riguardano un caso ancora pendente o connesso.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che specifici documenti fossero esclusi dalla presunzione. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a svolgere un esame concreto e individuale di ciascun documento richiesto.

Interesse pubblico prevalente

Sul punto dell’interesse pubblico prevalente, il Tribunale ha confermato che grava sul richiedente l’onere di dimostrare circostanze specifiche tali da giustificare la divulgazione. La mera evocazione della trasparenza, del controllo del procedimento legislativo nazionale o della gestione di fondi pubblici non basta se non si spiega in modo preciso come la divulgazione di quei documenti contribuirebbe concretamente alla tutela di tale interesse e supererebbe la protezione delle indagini.

Il Tribunale ha osservato che i documenti richiesti derivavano da procedure amministrative della Commissione, non da un procedimento legislativo dell’Unione, ambito nel quale il regolamento n. 1049/2001 prevede una maggiore apertura. Ha quindi approvato la conclusione della Commissione secondo cui non era stato dimostrato alcun interesse pubblico prevalente.

Accesso parziale

Quanto all’articolo 4, paragrafo 6, il Tribunale ha affermato che, quando opera una presunzione generale di non divulgazione, i documenti interessati non sono soggetti a un obbligo di divulgazione totale o parziale. La Commissione non era pertanto tenuta a verificare se potesse concedere un accesso parziale ai documenti richiesti.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso nel merito, salva l’irricevibilità della domanda contro la risposta iniziale e della domanda di ingiunzione alla Commissione. Il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiaiuti di Statotrasparenza amministrativaprocedimento contenzioso unionaletutela delle indagini

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