Tribunale, Sentenza T-711/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 5 October 2022. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark CMS Italy – Earlier international figurative marks representing a feline bounding towards the left and earlier international figurative mark PUMA – Relative ground for refusal – Detriment to reputation – Article 8(5) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation (EU) 2017/1001) – Similarity of the signs – Proof of reputation – Overall assessment. — Case T-711/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in parte la decisione della Commissione di ricorso EUIPO in un’opposizione Puma contro il marchio CMS Italy. Pur confermando che il segno richiesto è solo debolmente simile ai marchi anteriori figurativi di Puma e dissimile dal marchio PUMA, il Tribunale censura EUIPO per non aver riesaminato tutte le prove della reputazione e per aver escluso a priori uno dei marchi anteriori. La pronuncia ribadisce che somiglianza, reputazione e nesso tra i segni vanno valutati globalmente, senza scorciatoie logiche.
Marchio dell’Unione europea – opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – segni figurativi con felino balzante – annullamento parziale della decisione EUIPO per omessa valutazione completa della reputazione dei marchi anteriori n. 593987 e n. 480105; conferma del rigetto per il marchio anteriore n. 582886
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la Commissione di ricorso abbia correttamente valutato: 1) la somiglianza tra il marchio richiesto e i marchi anteriori figurativi/complesso figurativo-verbale di Puma; 2) la prova della reputazione dei marchi anteriori; 3) l’esistenza di un nesso e di un pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo; nonché se fosse legittimo non riesaminare talune prove e un precedente decisionale relativo a uno dei marchi anteriori.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la protezione rafforzata del marchio anteriore presuppone una valutazione globale e autonoma di tutti i requisiti, compresa la prova chiara, specifica e convincente della reputazione del marchio considerato. Il Tribunale conferma che il marchio richiesto CMS Italy è solo molto debolmente o estremamente debolmente simile ai marchi figurativi anteriori n. 593987 e n. 480105, ma annulla la decisione di ricorso perché EUIPO non ha riesaminato integralmente le prove della reputazione relative a tali due marchi e ha erroneamente escluso il riesame del marchio n. 480105 sulla sola base del minor grado di somiglianza. Resta invece confermato il rigetto dell’opposizione basata sul marchio n. 582886, poiché il segno richiesto e quel marchio sono dissimili, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 156 regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 58-64 regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 66-71 regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 76, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafi 1 e 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
Marchio dell’Unione europea – opposizione fondata sulla reputazione e somiglianza di segni figurativi
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione internazionale CMS Italy designante l’Unione europea. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e verteva su tre marchi anteriori internazionali di Puma, uno dei quali comprendeva anche la parola PUMA.
Fatti e procedimento amministrativo
CMS Costruzione macchine speciali SpA aveva chiesto la protezione nell’Unione del marchio figurativo CMS Italy per beni e servizi delle classi 7, 11 e 37, legati a macchine e impianti industriali per scambiatori di calore, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione e servizi di installazione e manutenzione. Puma aveva opposto la registrazione invocando i marchi anteriori n. 593987, n. 480105 e n. 582886, tutti con raffigurazioni di un felino in salto, e per il terzo anche il termine PUMA.
L’opposizione fu respinta in primo grado per difetto di prova della reputazione. Dopo un primo annullamento da parte del Tribunale, la Commissione di ricorso ha nuovamente respinto l’opposizione, ritenendo che solo il marchio n. 593987 avesse una somiglianza molto bassa con il segno richiesto, che il marchio n. 480105 avesse una somiglianza estremamente bassa, e che il marchio n. 582886 fosse dissimile.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 richiede cumulativamente:
- identità o somiglianza tra i segni;
- reputazione del marchio anteriore nell’Unione o nello Stato membro interessato;
- rischio che l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.
Ricorda inoltre che la reputazione va provata dal titolare del marchio anteriore con elementi chiari, specifici e convincenti, valutati globalmente, e che in sede contenziosa il Tribunale esercita solo un controllo di legittimità, senza sostituirsi all’EUIPO nell’apprezzamento dei fatti.
Somiglianza tra i segni
Sul primo profilo, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso quanto al fatto che, nel marchio richiesto, l’elemento dominante è la sigla CMS, mentre il felino balzante ha ruolo secondario. La parola CMS è visivamente preponderante, ha distintività media e non è semanticamente collegata ai prodotti e servizi rilevanti; il felino, invece, è meno distintivo perché evocativo di forza e resistenza.
Nel confronto con il marchio n. 593987, il Tribunale riconosce solo una somiglianza visiva molto bassa: il marchio richiesto è un segno complesso con elemento verbale dominante, mentre il marchio anteriore è puramente figurativo; inoltre le raffigurazioni differiscono per direzione del salto, postura, coda, testa e aspetto complessivo. Sul piano fonetico e concettuale non emerge una somiglianza significativa.
Per il marchio n. 480105 la somiglianza è addirittura estremamente bassa, anche per la differenza di colore tra il felino bianco del segno richiesto e quello nero del marchio anteriore. Il Tribunale considera corretta anche la conclusione di dissimiglianza rispetto al marchio n. 582886, in cui l’elemento dominante è la parola PUMA, concettualmente percepibile dal pubblico, mentre CMS non ha significato; le differenze grafiche e strutturali escludono una somiglianza rilevante.
Reputazione dei marchi anteriori e errori dell’EUIPO
Il Tribunale censura però la Commissione di ricorso per due ragioni principali. Primo, essa non avrebbe dovuto ignorare la decisione precedente relativa al marchio n. 480105 solo perché il grado di somiglianza con il segno richiesto era inferiore a quello del marchio n. 593987: nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 5, il nesso tra i segni e il rischio di pregiudizio vanno apprezzati globalmente, e un marchio meno simile potrebbe teoricamente godere di una reputazione più forte o generare comunque un collegamento nel pubblico.
Secondo, la Commissione di ricorso ha errato nel ritenere che non fosse necessario riesaminare le 18 prove depositate in primo grado, diverse dalle precedenti decisioni amministrative, sulla base del fatto che il Tribunale, nell’ordinanza di annullamento precedente, non aveva censurato quel materiale probatorio. Il Tribunale chiarisce che l’ordinanza precedente aveva solo imposto di tenere conto delle decisioni amministrative invocate come prova della reputazione, senza validare né esaminare il resto del materiale; pertanto l’EUIPO doveva procedere a un nuovo esame globale di tutte le prove rilevanti.
Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui il giudice dell’Unione non può sostituirsi all’EUIPO nella valutazione della prova di reputazione. Non essendo stata effettuata una valutazione complessiva della reputazione dei marchi n. 593987 e n. 480105, il Tribunale non esamina nel merito il nesso, il vantaggio indebito o il pregiudizio per tali marchi.
Decisione e dispositivo
La decisione impugnata è annullata nella parte in cui riguarda le opposizioni basate sui marchi anteriori n. 593987 e n. 480105. Il ricorso è invece respinto per il marchio anteriore n. 582886, poiché la dissimiglianza tra i segni esclude in radice l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5. Le spese sono poste a carico di ciascuna parte, che resta soccombente solo parzialmente.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che, nelle opposizioni basate sulla reputazione, non basta invocare una famiglia di marchi o un’immagine commerciale forte: ogni marchio anteriore deve essere supportato da una prova autonoma e adeguata della reputazione. Inoltre, un’istruttoria incompleta dell’EUIPO sul materiale probatorio può determinare l’annullamento, anche quando il Tribunale condivide l’esito della comparazione tra i segni.
Per i pratici del diritto dei marchi, la sentenza ribadisce anche che il confronto va fatto tra i segni così come registrati o richiesti, non in base a varianti di uso ipotetiche o ricostruzioni grafiche artificiose.
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