Sentenza del 06/06/2017 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo frazionato di una maggiore IVA derivante da un avviso di rettifica, contestando: la nullità e il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; l'inesistenza della notifica della cartella per mancanza della relata; la violazione delle norme sul precetto e la mancata sottoscrizione della cartella; nonché l'insufficiente motivazione della cartella per omessa allegazione del prospetto di calcolo degli accessori. Ha inoltre riproposto contestazioni relative al plafond IVA e alla quantificazione dell'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto inammissibili le contestazioni riguardanti l'avviso di rettifica, poiché tale atto era oggetto di un distinto giudizio e, nel procedimento relativo alla cartella, potevano essere esaminati soltanto i vizi propri della cartella e della sua notifica. L'iscrizione a ruolo frazionato è stata considerata legittima ai sensi dell'art. 15 del DPR 602/1973, anche se l'avviso non era definitivo. La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritenuta valida senza necessità di relata, la cartella risultava notificata anche al socio quale coobbligato solidale, la mancata sottoscrizione del concessionario non ne determinava la nullità e la motivazione era sufficiente perché indicava il ruolo di riferimento. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15 del DPR 602/1973
Dopo la notifica dell'avviso di accertamento, le imposte dovute possono essere iscritte a titolo provvisorio nei ruoli per un importo pari alla metà di quanto risulta dall'avviso non ancora definitivo.
La norma consente l'iscrizione provvisoria a ruolo della metà dell'imposta accertata anche quando l'avviso è stato impugnato. L'impugnazione incide sull'importo riscuotibile, ma non impedisce di per sé la riscossione provvisoria, salvo sospensione giudiziale.
Art. 26 del DPR 602/1973
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto del concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando la cartella è notificata direttamente per posta, la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata separata, poiché la prova della consegna è fornita dall'avviso postale.
DM 28 giugno 1999 e DM 11 settembre 2000
La cartella di pagamento deve rispettare gli elementi previsti dalla disciplina speciale di riscossione; non è necessario che contenga tutti gli elementi tipici dell'atto di precetto né la sottoscrizione del concessionario, se tale requisito non è previsto dalla normativa applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio contro una cartella di pagamento non possono essere normalmente riesaminate le contestazioni di merito relative all'avviso di accertamento presupposto, se quest'ultimo è autonomamente impugnato o è divenuto definitivo; il ricorso deve concentrarsi sui vizi propri della cartella e della sua notifica.
- L'impugnazione dell'avviso di accertamento non impedisce automaticamente l'iscrizione a ruolo provvisoria prevista dalla legge. Per bloccare la riscossione occorre ottenere uno specifico provvedimento di sospensione.
- La notifica della cartella tramite raccomandata diretta con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica, purché sia documentata la consegna al destinatario.
- La cartella deve contenere informazioni sufficienti a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e il ruolo di riferimento, ma non deve necessariamente riprodurre i requisiti formali dell'atto di precetto.
- In appello non è sufficiente ripetere le censure formulate in primo grado: occorre contestare specificamente le ragioni poste dal giudice a fondamento della sentenza impugnata.
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