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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3770 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - Contratto di mutuo - Imposta sostituiva dell'imposta di registro e di bollo - Natura.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato alcune riprese a tassazione. In particolare, contestava: la qualificazione come onere fiscale dell'importo addebitatole dal mutuante per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, sostenendo che si trattasse invece di un costo accessorio del finanziamento deducibile per competenza; il disconoscimento di spese pubblicitarie sostenute in aree geografiche nelle quali la società non aveva ancora punti vendita; nonché un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, per genericità del quesito di diritto, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha stabilito che l'importo relativo all'imposta sostitutiva, trasferito contrattualmente dal mutuante al mutuatario, non costituisce un'imposta direttamente pagata dal mutuatario al fisco, bensì un componente del corrispettivo del finanziamento, deducibile secondo il principio di competenza e nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Ha inoltre riconosciuto l'inerenza delle spese pubblicitarie anche se sostenute in aree prive di punti vendita, poiché la pubblicità può promuovere l'offerta futura e non richiede uno specifico collegamento territoriale con l'attività già esercitata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito, accogliendo il ricorso della società salvo che per la ripresa relativa ai costi di servizi promozionali di cui al punto 6. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Gli enti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

    La norma individua il soggetto obbligato nei confronti dell'erario, cioè l'ente mutuante. L'eventuale addebito dell'importo al mutuatario costituisce una traslazione economica convenzionale e non rende il mutuatario il soggetto passivo dell'imposta.

  • Art. 64, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 99

    Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione; le altre imposte sono deducibili nell'anno in cui avviene il pagamento.

    La disposizione non si applica al costo trasferito al mutuatario, perché tale costo non è un onere fiscale direttamente sostenuto dal contribuente, ma una componente privatistica del corrispettivo del finanziamento.

  • Art. 74, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 108

    I costi pluriennali sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    Il costo relativo all'imposta sostitutiva, in quanto costo accessorio pluriennale del finanziamento, deve essere dedotto progressivamente secondo il principio di competenza e la durata del finanziamento.

  • Art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 109

    Le spese pubblicitarie sono deducibili se inerenti all'attività d'impresa. L'inerenza non richiede che i prodotti siano già commercializzati né che la pubblicità sia svolta in un'area geografica dove l'impresa possiede già punti vendita.

  • Art. 156 c.p.c.

    Il motivo relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo non è stato esaminato nel merito perché formulato mediante un quesito di diritto generico e quindi inammissibile secondo i requisiti processuali allora previsti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere specifico, collegato alla fattispecie concreta e idoneo a consentire l'enunciazione di una regola applicabile anche a casi ulteriori; la mera richiesta astratta di interpretazione della norma non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando un contratto trasferisce economicamente al cliente il costo di un'imposta dovuta formalmente dal fornitore o dall'intermediario, il pagamento del cliente può costituire un componente del corrispettivo e non un'imposta propria, salvo che la legge attribuisca direttamente al cliente la qualità di soggetto passivo o preveda un meccanismo di rivalsa.
  • I costi accessori collegati a un finanziamento pluriennale devono essere normalmente imputati e dedotti secondo competenza, distribuendoli lungo la durata del finanziamento, se rappresentano costi funzionalmente connessi all'acquisizione del finanziamento.
  • L'inerenza delle spese pubblicitarie va valutata in rapporto alla potenziale utilità per l'attività d'impresa e non esclusivamente alla presenza attuale di punti vendita o alla commercializzazione già avviata dei prodotti.
  • La pubblicità può essere inerente anche se anticipa l'ingresso in un mercato o promuove prodotti non ancora concretamente offerti; non è necessario un collegamento territoriale immediato tra la campagna e l'attività già svolta dall'impresa.
  • In cassazione, le censure processuali devono essere formulate in modo concreto e riferito alla decisione impugnata; quesiti generici o meramente astratti possono determinare l'inammissibilità del motivo anche se la questione astrattamente prospettata è rilevante.

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