Sentenza n. 3118/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - della comunicazione di esclusione PI271000-25 del 17 dicembre 2025, disposta dal r.u.p. nella seduta pubblica del 17 dicembre 2025, notificata in pari data a mezzo pec e tramite piattaforma di gara “STELLA”; - del verbale di prosecuzione della procedura aperta del 17 dicembre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un “Accordo dell’appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER del Comune di Roma” - COD. AZ. GARA GS202536SMO - CIG: B7A98B3AC2, nonché formulata una proposta di aggiudicazione in favore degli altri concorrenti presenti in graduatoria; - ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto, con particolare ma non esclusivo riferimento: a) al verbale di seduta pubblica della Commissione del 15 dicembre 2025 nel corso della quale è stato disposto il rinvio della seduta per l’esame delle giustificazioni fornite dalle ricorrenti e della nota prot. PI268752-25 del 15 dicembre 2025 del r.u.p. di rinvio della seduta del 15 dicembre 2025 al 17 dicembre 2025; b) al verbale di seduta riservata della Commissione del 4 dicembre 2025, in quanto richiamato nel verbale di seduta pubblica del 17 dicembre 2025, ancorché non conosciuto; c) alla nota prot. U-2025-0078225 del 4 novembre 2025 del r.u.p. avente ad oggetto “richiesta spiegazioni ex art. 110 codice dei contratti pubblici” e alla nota prot. U-2025-0083946 del 19 novembre 2025 del r.u.p. avente ad oggetto “convocazione per audizione orale (ex art. 26 Disciplinare di gara)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del raggruppamento dalla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di manutenzione del verde, pulizia degli spazi esterni e lavori, nonché gli atti connessi alla verifica delle giustificazioni dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l'esclusione disposta dal RUP e il verbale di prosecuzione della gara, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità e disparità di trattamento. L'esclusione era intervenuta nell'ambito della verifica delle giustificazioni dell'offerta, dopo la richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e la convocazione per l'audizione orale. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il verbale del 5 febbraio 2026, dal quale risultava che la Commissione giudicatrice, in esecuzione di due precedenti sentenze della medesima Sezione, aveva annullato l'esclusione e riammesso alla gara il raggruppamento composto dalle ricorrenti. Le ricorrenti hanno aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'atto di autotutela adottato nel corso del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa delle ricorrenti, determinando la loro riammissione alla procedura di gara. La dichiarazione è stata resa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato l'ATER del Comune di Roma al pagamento in favore delle ricorrenti di 1.500 euro, oltre IVA e CPA, tenendo conto anche della condotta sollecita della Commissione successiva alla pubblicazione delle precedenti sentenze. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con la controinteressata costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La riammissione alla gara, intervenuta durante il giudizio mediante atto di autotutela, ha integralmente soddisfatto la pretesa delle ricorrenti e imposto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale base della richiesta di spiegazioni formulata dal RUP nell'ambito della verifica dell'offerta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese; queste possono essere liquidate applicando il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla controversia e considerando anche la condotta processuale e amministrativa successiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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