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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06723/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per riciclaggio (art. 648-bis), falso (artt. 482, 476) e truffa aggravata (artt. 61 n.7, 640). La difesa ha dedotto: (i) errore nella qualificazione del reato di riciclaggio perché il Volta avrebbe detenuto il veicolo come "noleggiatore di fatto" e sarebbe concorrente nel reato presupposto; (ii) manca prova che sia stato il Volta l'autore materiale della contraffazione della carta di circolazione; (iii) per la truffa mancherebbero gli elementi oggettivi e soggettivi (assenza di prova dell'induzione in errore, possibilità di delega da parte di terzi, mancanza di prova che il bonifico sia confluito su un conto intestato a Volta) e contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7; (iv) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena (artt. 133, 62-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello), valorizzando la "doppia conforme" e l'unico complessivo corpo argomentativo. Ha trovato provato che il Volta aveva acquisito la disponibilità del veicolo senza titolo, aveva indicato l'IBAN su cui effettuare il bonifico, aveva partecipato alla consegna del veicolo e alla documentazione, e che la circolazione della carta di circolazione contraffatta è avvenuta su sollecitazione della parte offesa. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità e congrua la negazione delle attenuanti generiche, nonché legittima la determinazione della pena entro la discrezionalità del giudice. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e valutato profili di colpa ai fini dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è stato ritenuto integrato quando l'imputato ha acquisito la disponibilità di un bene altrui senza titolo e ha posto in essere atti idonei a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa (trasferimento/documentazione apparentemente legittima). La Cassazione ha confermato che la partecipazione soggettiva e oggettiva del Volta è adeguatamente provata.

  • art. 482 cod. pen.

    La falsità materiale o ideologica nella documentazione (carta di circolazione contraffatta) è stata considerata provata quanto basta ai fini del reato di falso ritenuto nei capi di imputazione, anche se non è indispensabile dimostrare in cassazione chi materialmente abbia imbucato la raccomandata quando ricorrono gravi indizi collegati all'attività complessiva dell'imputato.

  • art. 476 cod. pen.

    Rilevata la rilevanza penale della circolazione e dell'uso di documenti falsificati relativi al veicolo, funzionale alla configurazione del falso contestato.

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa è stata ritenuta integrata dall'induzione in errore della vittima circa la legittimazione a vendere il veicolo e dalla conseguente sottrazione del denaro; la Corte ha valutato come sufficienti i comportamenti e le omissioni dell'imputato ai fini dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità è stata applicata con validità: la Corte ha ritenuto che l'entità oggettiva del danno (perdita del veicolo e somma ingente) giustificasse l'aggravante senza la necessità di accertare le condizioni economiche della vittima.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Il procedimento di Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto in assenza delle parti perché non è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale, conforme alla norma che disciplina la trattazione in Corte di Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione era fondato su vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha però richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito al giudice di legittimità riesaminare i fatti valutati dal giudice di merito se la motivazione non è manifesta illogica, mancante o contraddittoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena rispettando i criteri della norma, e ha ritenuto non censurabile la scelta operata dai giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata dalla difesa in tema di recidiva e attenuanti; la Corte ha ritenuto correttamente considerati i precedenti e la recidiva specifica nel valutare la non concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per la valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione, quando trova una "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado coerenti), esercita un sindacato limitato e non riesamina i fatti se la motivazione dei giudici di merito non è palesemente illogica, mancante o contraddittoria.
  • Per contestare con successo in Cassazione condanne per riciclaggio o reati connessi è necessario dimostrare carenze di motivazione manifeste o l'assenza di elementi essenziali del reato nel compendio probatorio, non semplici interpretazioni alternative dei fatti.
  • La prova della partecipazione a operazioni finalizzate a occultare la provenienza delittuosa non richiede necessariamente la prova materiale di ogni singola condotta (es. chi ha imbucato una lettera), se l'insieme degli elementi dimostra il coinvolgimento diretto dell'imputato (indicazione IBAN, consegna documenti, ricezione proventi).
  • L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità può essere applicata sulla base dell'entità oggettiva del danno senza che sia necessario accertare le condizioni economiche della vittima quando il danno risulti di per sé rilevante.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione della credibilità delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti sono in genere inammissibili in Cassazione se non accompagnate da chiari vizi logico-motivazionali.
  • In materia di falsificazione di documenti, la mancata prova assoluta dell'autore materiale dell'atto può risultare irrilevante ove emergano indizi gravi e univoci che colleghino l'imputato all'uso o all'agevolazione della falsità.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: per impugnare la quantificazione è necessario dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione.

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