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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 4 novembre 2025, recante rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal sig.-OMISSIS- in data 30.07.2024, notificato in data 6 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato anche sulla ritenuta falsità di un attestato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Grosseto del 4 novembre 2025, notificato il 6 novembre 2025, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 30 luglio 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire una relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa e l'attestato del quale il provvedimento impugnato rileva la falsità.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito il ricorso né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto un'istruttoria a carico dell'Amministrazione resistente, ordinando la produzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione sui fatti di causa e dell'attestato di cui è stata rilevata la falsità nel provvedimento impugnato. Ha rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione della tutela cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione e dei documenti necessari, assegnando un termine per il deposito e rinviando la prosecuzione della fase cautelare.
  • In una controversia relativa al diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, qualora il diniego sia collegato alla ritenuta falsità di un attestato, l'accertamento cautelare può richiedere l'acquisizione sia della relazione dell'amministrazione sui fatti sia dell'originale o della copia dell'attestato contestato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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