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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00681/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 su una dichiarazione dei redditi presentata da una società già sottoposta ad amministrazione straordinaria per un lungo arco temporale. L’Ufficio ha disconosciuto il riporto di perdite fiscali pregresse e ha emesso cartella per maggior IRES, interessi e sanzioni. In primo grado il contribuente ha ottenuto l’annullamento della cartella, ma in appello la CTR ha riformato la decisione ritenendo non provata l’esistenza delle perdite perché non sarebbe stata prodotta la dichiarazione dei redditi degli anni 1985-1986 con le ricevute di presentazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza deducendo sette motivi: vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo; violazione dell’art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992; nullità/inesistenza della notifica della cartella alla società estinta e a soggetto non legittimato a riceverla; violazione dell’art. 2495 c.c. sulla estinzione della società; violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella; illegittimità del ricorso al controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973; omessa pronuncia su errori materiali della sentenza di primo grado. Nel frattempo la CTR, su ricorso per revocazione della parte privata, ha revocato la sentenza di appello ritenendo sussistente un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la sentenza aveva supposto inesistente la produzione della dichiarazione dei redditi, che invece risultava agli atti. L’Agenzia ha quindi ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, deducendo che non ricorressero i presupposti dell’errore revocatorio e che la CTR avesse omesso la fase rescissoria di merito.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro la sentenza di appello, perché quella sentenza era stata nel frattempo revocata e sostituita dalla decisione resa all’esito della revocazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al ricorso dell’Agenzia contro la sentenza di revocazione, lo ha accolto nei limiti della motivazione: ha riconosciuto che la CTR aveva correttamente individuato un errore di fatto revocatorio, poiché la sentenza revocata aveva supposto mancante la produzione della dichiarazione dei redditi quando invece essa risultava prodotta e tale circostanza non era controversa; tuttavia ha censurato la CTR perché, una volta revocata la sentenza, avrebbe dovuto svolgere anche la fase rescissoria, cioè riesaminare il merito della controversia tenendo conto del fatto correttamente emendato, e non limitarsi ad annullare automaticamente ruoli e cartella. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame di merito. Le spese del primo ricorso sono state compensate; quelle del secondo sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione, ma la sentenza non ne afferma in modo definitivo l’ampiezza oltre il caso concreto; il ricorso del contribuente su questo punto non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta inammissibilità del primo ricorso.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato come motivo di ricorso del contribuente, ma non deciso nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dal contribuente per contestare la notifica della cartella alle persone giuridiche; non oggetto di decisione nel merito.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal contribuente in tema di nullità della notificazione; non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per sostenere l’inesistenza/nullità della notifica a società estinta; non esaminato nel merito della controversia principale.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per il difetto di motivazione della cartella; non esaminato nel merito.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia; il giudice della revocazione deve poi passare alla fase rescissoria se l’errore è decisivo.

  • artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c.

    fondano la cassazione con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la regolazione delle spese.

  • art. 274 c.p.c.

    la riunione di procedimenti connessi è ammessa anche in cassazione per esigenze di economia processuale e certezza del diritto.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione dei ricorsi contro la sentenza d’appello e quella resa sulla revocazione è disposta in via analogica per la stretta connessione tra le decisioni.

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire e a impugnare deve persistere sino alla decisione; la revocazione della sentenza impugnata rende il ricorso contro di essa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    il regolamento delle spese del giudizio di cassazione può essere demandato al giudice del rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dai motivi del ricorrente per vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso del contribuente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso dell’Agenzia contro la sentenza di revocazione per violazione delle norme sulla revocazione e sul rito.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice supponga inesistente un fatto la cui esistenza risulti positivamente dagli atti oppure presuma esistente un fatto sicuramente escluso, a condizione che il fatto non sia stato oggetto di controversia e che l’errore sia immediatamente verificabile dal raffronto tra sentenza e atti.
  • La decisività dell’errore revocatorio va valutata in senso logico-giuridico: occorre verificare se, eliminato mentalmente l’errore, la decisione perderebbe la propria base logica e giuridica, non se il giudice avrebbe certamente deciso diversamente in concreto.
  • Nel giudizio di revocazione, una volta accertato l’errore di fatto decisivo, il giudice deve procedere anche alla fase rescissoria e riesaminare il merito della controversia alla luce del fatto correttamente emendato; non è sufficiente limitarsi a revocare la precedente decisione e a pronunciare l’annullamento dell’atto.
  • La revocazione della sentenza impugnata per cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro quella sentenza, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto attuale del requisito di cui all’art. 100 c.p.c.
  • La riunione dei ricorsi per cassazione contro sentenze strettamente connesse, in particolare sentenza d’appello e sentenza resa sulla revocazione della stessa, è ammissibile anche in sede di legittimità per ragioni di economia processuale e coerenza delle decisioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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