Sentenza n. 954/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/25 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 17.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13545/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per due annualità. La sentenza aveva quindi imposto all'amministrazione l'erogazione di un beneficio complessivo di 1.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025 ai fini dell'esecuzione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva impugnato la sentenza e non aveva fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine processuale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., il rispetto dei termini camerali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte: la penalità è commisurata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. La misura deve conservare una funzione compulsiva e non risultare manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata applicata anche in funzione di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione ai contratti a tempo determinato della ricorrente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
artt. 479 c.p.c. e 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Sono richiamati per la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e per l'idoneità delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali quali titoli esecutivi senza necessità di formula esecutiva.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali relativi alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da conservare una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, senza trasformarsi in una sproporzionata forma di arricchimento del creditore; è pertanto legittimo fissare un termine iniziale, un termine finale collegato all'adempimento e un tetto massimo commisurato all'importo dovuto.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'adempimento, amministrazione e commissario operano in una situazione di esercizio concorrente del potere, sicché l'adempimento spontaneo dell'amministrazione può determinare la cessazione della penalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →