Sentenza del 02/05/2019 n. 2606 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Ipoteca - effetti reali - contraddittorio endoprocedimentale - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca - mancanza - illegittimità - necessario accertamento giudiziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'iscrizione ipotecaria eseguita senza la preventiva comunicazione al contribuente è nulla o comunque illegittima. L'illegittimità deve essere accertata giudizialmente; una volta accertata, il giudice deve ordinare la cancellazione dell'ipoteca, così da impedirne la produzione di effetti reali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Prima di adottare un provvedimento idoneo a incidere negativamente sulla posizione del contribuente e a produrre effetti reali sul suo bene, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca, consentendo all'interessato di presentare osservazioni o contestazioni.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo sfavorevole e idoneo a incidere sulla situazione giuridica del contribuente, l'Amministrazione deve consentire all'interessato di conoscere la misura progettata e di interloquire nel procedimento.
Obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione di ipoteca non può essere eseguita validamente senza una previa comunicazione al contribuente, quando tale adempimento è necessario per garantire il contraddittorio e la possibilità di difesa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intende adottare una misura cautelare o esecutiva capace di incidere concretamente sui beni o sui diritti del contribuente, occorre verificare se sia prevista una comunicazione preventiva e la possibilità di presentare osservazioni.
- L'omessa comunicazione preventiva può determinare l'illegittimità dell'atto, anche se il credito alla base della riscossione esiste, perché il vizio riguarda il procedimento e la tutela partecipativa del contribuente.
- La cancellazione dell'ipoteca non deriva automaticamente dalla sola contestazione: è necessario ottenere un accertamento giudiziale dell'illegittimità.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente sia la mancanza della comunicazione sia l'eventuale assenza dei presupposti sostanziali dell'iscrizione.
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