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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16056/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale aveva agito in surrogazione ex art. 1916 c.c. per recuperare le somme corrisposte a una danneggiata a seguito di un sinistro stradale attribuito alla responsabilità di un conducente. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti del responsabile civile e rigettata nei confronti della compagnia di assicurazioni del responsabile. In appello il danneggiante aveva impugnato la condanna e l'ente, a sua volta, aveva proposto appello incidentale tardivo contro il rigetto della domanda verso l'assicurazione. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile tale appello incidentale ritenendo che l'interesse a impugnare fosse già sorto con la sentenza di primo grado e non con l'appello principale. L'ente ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 334 e 100 c.p.c., sostenendo che l'interesse all'impugnazione nei confronti dell'assicurazione era sorto solo dopo l'appello principale del condannato, che aveva rimesso in discussione l'assetto di interessi definito dalla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, affermando che l'interesse a impugnare del creditore comune può sorgere solo a seguito dell'impugnazione principale del coobbligato, quando quest'ultima metta in discussione l'assetto di interessi risultante dalla decisione di primo grado. Ha inoltre osservato che l'appello principale investiva il rapporto comune di solidarietà e, perciò, rendeva ammissibile l'impugnazione tardiva anche nei confronti dell'assicurazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare l'appello incidentale e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    Rileva come norma sulla surrogazione dell'ente previdenziale nei diritti del danneggiato verso il responsabile civile e, nel caso, verso il relativo assicuratore.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza non impugnata dalla parte interessata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale; può sorgere solo per effetto dell'impugnazione principale che altera la situazione di vantaggio inizialmente accettata.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale.

  • art. 331 c.p.c.

    L'impugnazione principale che investe un rapporto comune determinativo di solidarietà può assumere rilievo in termini di litisconsorzio necessario processuale, consentendo l'estensione dell'impugnazione anche rispetto ai destinatari del rapporto comune.

Massime di principio

  • L'appello incidentale tardivo è ammissibile quando l'impugnazione principale rimette in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza di primo grado, perché in tal caso l'interesse all'impugnazione della parte rimasta inizialmente inerme sorge solo in conseguenza dell'altrui impugnazione.
  • Nelle cause relative a obbligazioni solidali o a rapporti comuni, la parte che abbia prestato acquiescenza alla decisione di primo grado può proporre impugnazione incidentale tardiva anche nei confronti di soggetti diversi dall'appellante principale, se l'impugnazione principale incide sul rapporto comune oggetto di decisione.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non conta soltanto che la parte abbia un interesse astratto a censurare la decisione, ma che tale interesse sia concretamente attuale al momento in cui l'impugnazione viene proposta; esso può emergere successivamente per effetto dell'impugnazione avversaria.
  • Quando l'impugnazione principale coinvolge un rapporto unitario o comune, il giudice deve verificare se la decisione sull'appello principale possa alterare la posizione giuridica di altri soggetti coinvolti, poiché ciò può rendere tempestiva e ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di costoro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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