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Ordinanza

Ordinanza n. 1432/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) della Disposizione Dirigenziale N. -OMISSIS- (Area Amministrativa Patrimonio –Servizio Politiche per la Casa), firmata dal Dirigente Dott.ssa -OMISSIS- e comunicata a mezzo PEC in data 17.02.2026 presso l'indirizzo PEC del difensore avv. Mario Brandolini, con cui il Comune di Napoli ha disposto l'inammissibilità dell'istanza (ID n.-OMISSIS-) presentata dalla ricorrente per l’accesso al contributo previsto dal Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2025, 2) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202603054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di accesso al contributo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha dichiarato inammissibile la sua istanza di accesso al contributo previsto dal Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per il 2025, nonché gli atti connessi e consequenziali. Il provvedimento comunale era plurimotivato e indicava, quale primo motivo, la mancanza del requisito di accesso previsto dall’art. 1, comma 1, dell’avviso pubblico: la condizione di morosità incolpevole deve derivare dalla sopravvenuta impossibilità di pagare il canone e, per dimostrare la perdita della capacità reddituale, il richiedente residente nell’alloggio deve essere lavoratore dipendente, autonomo o precario. Dal testo emerge che la ricorrente non apparteneva pacificamente a tale categoria.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo, a un sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato il primo motivo posto a fondamento del provvedimento comunale, ossia la mancanza del requisito soggettivo previsto dall’avviso pubblico, rilevando che la ricorrente non rientrava nella categoria dei lavoratori dipendenti, autonomi o precari richiesta per dimostrare la perdita della capacità reddituale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolare delicatezza degli interessi coinvolti. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, Avviso pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 2025

    Possono partecipare all’Avviso coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa (…) come da sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo (…). Per dimostrare la perdita della capacità reddituale è necessario che il richiedente (…) residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario (…)

    Il requisito relativo alla perdita della capacità reddituale richiede che il richiedente residente nell’alloggio appartenga alla categoria dei lavoratori dipendenti, autonomi o precari; la mancata appartenenza a tale categoria esclude, in via cautelare, la sussistenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha respinto la domanda di sospensione per carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, il provvedimento impugnato risulti fondato su un requisito di accesso previsto dall’avviso pubblico che il richiedente pacificamente non possiede.
  • Quando un avviso pubblico subordina l’accesso a un contributo per morosità incolpevole alla dimostrazione della perdita della capacità reddituale mediante l’appartenenza del richiedente residente nell’alloggio alla categoria dei lavoratori dipendenti, autonomi o precari, chi non rientra in tali categorie non possiede il requisito soggettivo di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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