Circolare numero 57 del 12-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, emanata dopo la legge n. 617/1996 che ha salvaguardato gli effetti dei decreti-legge in materia di immigrazione, comunica la chiusura definitiva della sanatoria per i lavoratori extracomunitari presenti in Italia al 19 novembre 1995 e regolarizzati entro il 31 marzo 1996. Fornisce istruzioni agli uffici del lavoro e agli ispettorati sulla trasmissione dei dati finali relativi alle regolarizzazioni, sulle liste temporanee, sulla cessazione di alcuni adempimenti connessi e sul rilascio dei libretti di lavoro. Inoltre, disciplina in via transitoria le autorizzazioni al lavoro per gli ingressi dall’estero nel 1997, in attesa del decreto interministeriale sui flussi.
Regolarizzazioni ex D.L. 489/95 e reiterazioni; istruzioni su chiusura sanatoria, liste temporanee e ingressi 1997
Regolarizzazioni ex D.L. 489/95 e successive reiterazioni
La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 18 del 10 febbraio 1997 prende atto della conclusione della sanatoria per i lavoratori extracomunitari avviata con il D.L. 18 novembre 1995, n. 489, e reiterata da successivi decreti, alla luce della legge n. 617 del 9 dicembre 1996 che ne ha salvaguardato gli effetti. Il documento fornisce istruzioni operative agli uffici periferici per la chiusura delle attività di regolarizzazione, per il trattamento delle liste temporanee e per la gestione transitoria degli ingressi dall’estero nel 1997.
Chiusura della procedura di regolarizzazione
La circolare chiarisce che la sanatoria riguarda i lavoratori extracomunitari presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 e che hanno presentato domanda alle Questure entro il 31 marzo 1996. Nel periodo di validità dei decreti risultano presentate oltre 249.000 domande di regolarizzazione, con rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e per ricongiungimento familiare.
Con la decadenza dei decreti-legge richiamati, viene meno la specifica tipologia di permesso di soggiorno per l’iscrizione nelle liste introdotta dalla normativa eccezionale, fermo restando il quadro generale già delineato dall’art. 2 della legge n. 39/1990. La circolare rinvia inoltre alle istruzioni del Ministero dell’Interno contenute nella circolare n. 3/97 del 18 gennaio 1997, che disciplinano il rinnovo del permesso in scadenza: se nel frattempo non è stato instaurato un rapporto di lavoro, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno, con annotazione dello stato di disoccupazione.
Adempimenti conclusivi degli Uffici regionali del lavoro
Gli Uffici regionali del lavoro devono completare la rendicontazione finale della sanatoria riferita al 28 febbraio 1997. In particolare devono:
- trasmettere la sintesi delle risultanze finali della sanatoria;
- allegare un prospetto mensile delle eventuali assunzioni registrate nel mese, in sostituzione del precedente invio quindicinale;
- inviare il prospetto degli iscritti nelle apposite liste istituite presso le SCICA alla data del 28 febbraio 1997.
La circolare precisa che, con questa rilevazione di "stock", cessa l’utilizzo delle liste speciali e i relativi dati devono confluire nelle liste ordinarie.
Effetti sui rapporti di lavoro e sugli oneri contributivi
Con la cessazione della disciplina eccezionale introdotta dal D.L. 489/95 e dai successivi decreti, viene meno anche:
- l’onere della stipula del contratto di lavoro presso gli UPLMO per i lavoratori iscritti nelle liste temporanee;
- l’obbligo del versamento anticipato dei contributi previdenziali.
Attività degli Ispettorati regionali del lavoro
Gli Ispettorati regionali del lavoro devono, con riferimento al 28 febbraio 1997, inviare l’ultimo riepilogo mensile regionale dell’attività di verifica sulle dichiarazioni ricevute, corredato dai prospetti provinciali e da una relazione finale sintetica. La circolare conferma inoltre le istruzioni già impartite con la circolare n. 111/96, secondo cui cessano gli accertamenti previsti dalla circolare n. 146/95 sulle dichiarazioni pervenute dalle Questure.
Libretto di lavoro
Viene ribadito che il libretto di lavoro deve essere rilasciato al datore di lavoro o al lavoratore solo in occasione dell’inizio del rapporto di lavoro. Per l’iscrizione nelle liste dei lavoratori extracomunitari è sufficiente il possesso dell’apposito permesso di soggiorno per l’iscrizione nelle liste, oppure della ricevuta provvisoria.
Ingressi dall’estero per il 1997
In assenza del decreto interministeriale sui flussi di ingresso per l’anno 1997, il Ministero non si oppone al rilascio delle autorizzazioni al lavoro richieste dagli Uffici provinciali del lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 8 della legge n. 943/1986. Per mantenere il monitoraggio del fenomeno, gli uffici devono continuare anche per il 1997 la rilevazione prevista dalla nota n. 23977 del 2 novembre 1995, trasmettendo via fax i dati quindicinali ai numeri indicati e inviando le relazioni trimestrali sui modelli AUT1/ST e AUT2/ST relativi alle autorizzazioni rilasciate.
Termine per la trasmissione finale dei dati
La circolare conclude fissando il termine ultimo per l’invio dei dati e delle relazioni riferiti al 28 febbraio 1997: la documentazione deve pervenire al Servizio competente entro e non oltre il 15 marzo 1997.
Punti principali
Chiusura della sanatoria ex D.L. 489/95
Con la legge n. 617 del 9 dicembre 1996 si considera conclusa la procedura di regolarizzazione per i lavoratori extracomunitari presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 e che hanno presentato domanda alle Questure entro il 31 marzo 1996. Nel periodo di validità dei decreti sono state presentate oltre 249.000 domande e rilasciati permessi di soggiorno per lavoro, iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e ricongiungimento familiare.
Effetti sulla tipologia dei permessi e istruzioni del Ministero dell’Interno
Con la decadenza dei decreti viene meno la tipologia specifica del permesso per l’iscrizione nelle liste introdotta dalle norme di sanatoria, fermo restando quanto già previsto dall’art. 2 della legge n. 39/1990. La circolare richiama la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/97 del 18 gennaio 1997, che disciplina il rinnovo dei permessi: se nel frattempo non è iniziato un rapporto di lavoro, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido un anno, con annotazione della situazione di disoccupazione.
Adempimenti conclusivi degli Uffici regionali del lavoro
Gli Uffici regionali del lavoro devono trasmettere, dopo aver già inviato via fax il prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni di assunzione ricevute dagli UPLMO alla data del 31 gennaio 1997, una relazione sintetica finale sulle risultanze della sanatoria al 28 febbraio 1997, insieme a un prospetto mensile delle eventuali assunzioni registrate nel mese. Deve essere trasmesso anche il prospetto degli iscritti nelle apposite liste presso le SCICA alla stessa data del 28 febbraio 1997, con l’indicazione che tali liste cessano di essere utilizzate e che i relativi dati confluiscono nelle liste ordinarie.
Cessazione di alcuni obblighi per le liste temporanee
Con la decadenza del D.L. 489/95 e successivi, viene ritenuto venuto meno l’obbligo di stipulare il contratto di lavoro presso gli UPLMO per i lavoratori iscritti nelle liste temporanee, così come l’obbligo del versamento anticipato dei contributi previdenziali.
Adempimenti degli Ispettorati regionali del lavoro
Gli Ispettorati regionali del lavoro devono inviare, con riferimento al 28 febbraio 1997, l’ultimo riepilogo mensile regionale dell’attività di verifica sulle dichiarazioni ricevute, corredato dai prospetti provinciali e da una relazione finale sintetica. Viene inoltre confermato che cessano gli accertamenti previsti dalla circolare n. 146/95 sulle dichiarazioni pervenute dalle Questure.
Rilascio del libretto di lavoro
Il libretto di lavoro deve essere rilasciato al datore di lavoro o al lavoratore solo all’inizio del rapporto di lavoro. Per l’iscrizione nelle liste dei lavoratori extracomunitari è sufficiente il possesso dell’apposito permesso di soggiorno per l’iscrizione nelle liste, oppure della ricevuta provvisoria.
Ingressi dall’estero per l’anno 1997
In assenza del decreto interministeriale sui flussi di ingresso per il 1997, viene autorizzato agli Uffici provinciali del lavoro il rilascio delle autorizzazioni al lavoro richieste, secondo le modalità dell’art. 8 della legge n. 943/1986. Gli uffici devono attivare anche per il 1997 il monitoraggio previsto dalla nota n. 23977 del 2 novembre 1995, trasmettendo via fax i dati quindicinali ai numeri indicati e inviando le relazioni trimestrali sui modelli AUT1/ST e AUT2/ST.
Termini finali di trasmissione dei dati
I dati e le relazioni previsti per il 28 febbraio 1997 devono pervenire al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie entro e non oltre il 15 marzo 1997.
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