Circolare numero 61 del 14-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni applicative sull’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, che introduce per i datori di lavoro agricolo un contributo del 15% sugli accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e assistenza integrativa relativi al periodo 1.09.1985-30.06.1991. Vengono chiariti l’ambito soggettivo, le esclusioni per alcune aziende ubicate in zone montane o svantaggiate, le modalità di denuncia delle basi imponibili, la rateizzazione del debito e la tempistica operativa per sedi INPS e aziende. È inoltre allegato il modello di dichiarazione e l’elenco dei conti correnti postali provinciali da utilizzare per i versamenti.
Contributo del 15% su accantonamenti previdenziali e assistenziali integrativi per lavoratori agricoli OTI e OTD
Contributo del 15% su accantonamenti per previdenza e assistenza integrativa nel settore agricolo
La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative sull’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce un contributo del 15 per cento sugli accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e assistenza integrativa effettuati dalle aziende agricole per manodopera OTI e OTD nel periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991. Le indicazioni integrano quanto già disposto con la circolare 28 gennaio 1997, n. 20.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La norma si riferisce ai periodi nei quali i datori di lavoro non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme accantonate per le finalità indicate. In tale cornice, la circolare ritiene escluse dall’obbligo del contributo speciale le aziende agricole ubicate nei territori montani e quelle situate nelle zone svantaggiate, limitatamente agli anni per i quali tali soggetti avevano già beneficiato dell’esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare:
- per le aziende agricole dei territori montani, l’esclusione riguarda gli anni 1985, 1986 e 1987;
- per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, l’esclusione riguarda gli anni 1986 e 1987.
Il chiarimento è motivato dal richiamo alle disposizioni contenute nelle leggi 25 luglio 1952, n. 991, e 27 febbraio 1978, n. 41, nonché alla sentenza della Corte Costituzionale n. 370/85 e all’art. 18, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La Direzione ha comunque investito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, riservandosi eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano indirizzi ministeriali diversi.
Modalità di pagamento e rateizzazione
La disciplina stabilisce che il contributo venga pagato in 18 rate bimestrali consecutive di uguale importo. La prima rata ha scadenza 20 febbraio 1997. È ammesso il versamento in unica soluzione dell’intero importo quando l’entità del debito lo renda conveniente; per le aziende cessate, il pagamento in unica soluzione è invece obbligatorio.
La circolare chiarisce inoltre che le prime due rate, già scadute il 20 febbraio e il 20 aprile 1997, sono accorpate alla terza, con possibilità di effettuare il versamento con un unico bollettino di conto corrente postale avente scadenza 20 giugno 1997.
Riscossione, bollettini e adempimenti delle aziende
Il contributo è accertato e posto in riscossione tramite bollettini di conto corrente postale emessi dalle sedi provinciali, a seguito della dichiarazione delle basi imponibili da parte dei contribuenti. I versamenti devono essere effettuati sui conti correnti provinciali intestati "CONTR. IVS OTI/OTD-AUT".
I datori di lavoro devono denunciare alle sedi INPS competenti, entro il 20 aprile 1997, l’ammontare delle basi imponibili secondo lo schema allegato alla circolare. L’allegato prevede la dichiarazione:
- degli accantonamenti a casse, fondi e gestioni previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali;
- dei premi pagati per polizze previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali per prestazioni previdenziali o assistenziali al lavoratore e ai familiari.
Il modulo richiede anche l’indicazione del codice fiscale e del codice contribuente, nonché la distinzione tra azienda attiva e azienda cessata, con indicazione della data di cessazione nei casi pertinenti.
Attività delle sedi INPS e tempistiche operative
Le sedi regionali devono ricevere i bollettini entro il 30 marzo 1997 e distribuirli alle sedi provinciali entro tre giorni dal ricevimento, secondo il piano predisposto dalla Direzione Generale. Le sedi provinciali devono completare entro il 20 maggio 1997 la postalizzazione dei bollettini prestampati, dopo aver acquisito le basi imponibili denunciate dalle aziende e aver provveduto alla stampa tramite l’apposita procedura che sarà rilasciata dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Per semplificare gli adempimenti delle aziende, sono previste tre emissioni annuali dei bollettini di pagamento, ciascuna comprensiva di sei rate bimestrali. Entro il 20 maggio 1997 le sedi provinciali devono emettere 5 bollettini:
- il primo per il pagamento dell’intero debito, con scadenza 20 giugno 1997;
- il secondo per il pagamento delle prime tre rate, con scadenza 20 giugno 1997;
- gli altri tre per la quarta, quinta e sesta rata, con scadenze rispettivamente 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1997.
Le emissioni successive sono previste:
- entro il 20 gennaio 1998 per le ulteriori 6 rate;
- entro il 20 gennaio 1999 per le ultime 6 rate.
Allegato: elenco dei conti correnti postali
La circolare include un elenco analitico dei conti correnti postali provinciali collegati al conto polo GPA 02/02, intestati "CONTRIBUTI FISSI LIBERI PROFESSIONISTI". Per tali conti è prevista la variazione della tipologia da non fatturatori a fatturatori e l’attribuzione della nuova denominazione "CONTR. IVS OTI/OTD-AUT".
Punti principali
Ambito normativo e finalità del contributo
La circolare richiama l’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e precisa che i datori di lavoro agricolo devono versare un contributo del 15% sugli accantonamenti a fondi e casse con finalità di previdenza e assistenza integrativa, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991. Il chiarimento riguarda le somme accantonate dalle aziende agricole per la manodopera OTI e OTD.
Esclusioni per aziende montane e svantaggiate
Viene precisato che la norma si applica ai casi in cui i datori di lavoro non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme accantonate. Sono quindi escluse dall’ambito di applicazione le aziende agricole ubicate nei territori montani e quelle situate nelle zone svantaggiate, per gli anni indicati nella circolare: per le prime, gli anni 1985, 1986 e 1987; per le seconde, gli anni 1986 e 1987. L’esclusione è motivata dal fatto che tali aziende avevano già beneficiato dell’esonero totale dai contributi previdenziali e assistenziali in forza di specifiche disposizioni normative.
Riserva di ulteriori istruzioni ministeriali
Poiché si tratta di un obbligo contributivo nuovo e di natura speciale, la Direzione ha investito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L’Istituto si riserva di applicare in futuro la disciplina anche alle fattispecie escluse, qualora intervengano disposizioni ministeriali di segno diverso.
Rateizzazione del pagamento e facoltà di versamento unico
Il contributo deve essere pagato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, con prima scadenza fissata al 20 febbraio 1997. È riconosciuta la facoltà di versare l’intero importo in unica soluzione quando l’entità del debito renda conveniente tale scelta; il pagamento in unica soluzione è invece obbligatorio per le aziende cessate.
Denuncia delle basi imponibili e riscossione
Il contributo è accertato e posto in riscossione mediante bollettini di conto corrente postale emessi dalle sedi provinciali a seguito della dichiarazione, da parte dei contribuenti, delle basi imponibili. I versamenti devono essere canalizzati sui conti correnti provinciali intestati "CONTR. IVS OTI/OTD-AUT", secondo l’elenco allegato.
Termini per le aziende e operazioni delle sedi INPS
I datori di lavoro devono denunciare alle sedi INPS competenti, entro il 20 aprile 1997, l’ammontare delle basi imponibili secondo lo schema allegato. Le prime due rate, scadute il 20 febbraio e il 20 aprile 1997, vengono accorpate alla terza, consentendo il pagamento tramite un unico bollettino con scadenza 20 giugno 1997. Le sedi regionali devono ricevere i bollettini entro il 30 marzo e distribuirli alle sedi provinciali entro tre giorni; le sedi provinciali devono completare la postalizzazione dei bollettini prestampati entro il 20 maggio, dopo aver acquisito le basi imponibili e stampato i bollettini con la procedura informatica dedicata.
Programmazione delle emissioni dei bollettini
Per semplificare gli adempimenti delle aziende, sono previste tre emissioni annuali di bollettini, ciascuna comprensiva di sei rate bimestrali. Entro il 20 maggio 1997 le sedi provinciali devono emettere 5 bollettini: il primo per l’intero debito con scadenza 20 giugno 1997, il secondo per le prime tre rate con scadenza 20 giugno 1997, e i successivi per la quarta, quinta e sesta rata con scadenze rispettivamente 20 agosto, 20 ottobre e 20 dicembre 1997. Le emissioni successive sono previste entro il 20 gennaio 1998 per le ulteriori 6 rate e entro il 20 gennaio 1999 per le ultime 6 rate.
Modello di dichiarazione allegato
È allegato un prospetto che il titolare o legale rappresentante della ditta deve compilare indicando i dati identificativi dell’azienda, il codice fiscale e il codice contribuente, la qualifica di azienda attiva o cessata, e gli importi relativi: A) agli accantonamenti a casse, fondi o gestioni previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali; B) ai premi pagati per polizze previste dai medesimi strumenti per prestazioni in favore del lavoratore e dei familiari. Il modulo richiede il totale degli importi, la data e la firma.
Istruzioni operative sul modello e sui dati da indicare
Le note al modello precisano che le aziende devono indicare sia il Codice Contribuente sia il Codice Fiscale. Va siglato il quadro relativo all’attività in corso se l’azienda è ancora attiva; in caso di cessazione dell’attività, va siglato il quadro corrispondente e indicata la data di cessazione.
Elenco dei conti correnti postali provinciali
La circolare contiene un allegato con l’elenco dei conti correnti postali intestati "CONTRIBUTI FISSI LIBERI PROFESSIONISTI" e collegati al conto polo GPA 02/02, per le sedi provinciali. Tali conti devono essere oggetto di variazione di tipologia, da non fatturatori a fatturatori, e ricevere la nuova denominazione "CONTR. IVS OTI/OTD-AUT".
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