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Circolare

Circolare numero 58 del 12-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che non è possibile stabilire in via generale l’equiparazione dei docenti, richiamati nella circolare n. 218 del 14.11.96, agli educatori e animatori impiegati in servizi comunali come centri giovanili, sociali, ricreativi, per anziani, per disabili o di prima accoglienza per stranieri. Ogni situazione deve essere valutata singolarmente, considerando natura dell’intervento, tipologia della prestazione, contenuto del contratto e concrete modalità di svolgimento del rapporto. Resta fermo che, per escludere la subordinazione, devono ricorrere i requisiti oggettivi indicati dal Ministero del Lavoro e già richiamati nella circolare 218.

Precisazioni sull'equiparazione tra docenti ed educatori/animatori nei servizi comunali

Precisazioni sull’equiparazione di docenti, educatori e animatori nei servizi comunali

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in relazione alla circolare n. 218 del 14.11.96. Il tema riguarda la possibilità di assimilare i docenti ivi contemplati agli educatori e animatori impiegati nell’ambito di servizi sociali e ricreativi gestiti dai Comuni.

Ambito delle attività considerate

Vengono richiamate, a titolo esemplificativo, attività svolte presso:

  • Centri di aggregazione giovanile,
  • Centri territoriali sociali,
  • Centri socio ricreativi per anziani,
  • Case di Riposo,
  • Centri per handicappati,
  • Centri di prima accoglienza per stranieri.

La precisazione muove dalla segnalazione di alcuni Comuni di notevoli dimensioni, che avevano chiesto un chiarimento circa l’eventuale assimilazione di tali figure ai docenti oggetto della precedente circolare.

Esclusione di un’equiparazione generale

L’Amministrazione esclude che si possa stabilire in astratto una equiparazione generalizzata. La ragione risiede nella diversa natura degli interventi e nella diversa tipologia delle prestazioni rese dalle figure in questione rispetto ai docenti considerati nella circolare n. 218.

Di conseguenza, non è possibile applicare automaticamente lo stesso trattamento a tutte le attività elencate, ma occorre procedere a una verifica concreta del singolo caso.

Criteri di valutazione del rapporto

La circolare ribadisce che, anche per le attività sociali svolte da educatori e animatori, restano valide le medesime considerazioni già formulate per i docenti, con particolare riferimento a:

  • contenuto specifico del contratto;
  • modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • elementi obiettivi richiesti per escludere la subordinazione.

La qualificazione del rapporto deve quindi fondarsi su un’analisi puntuale delle modalità operative effettive e non sulla sola denominazione della figura professionale o del servizio svolto.

Riferimento ai criteri del Ministero del Lavoro

Per escludere la subordinazione, le prestazioni devono assumere i contenuti e gli elementi oggettivi indicati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e richiamati nella circolare n. 218. La circolare non introduce nuovi criteri, ma conferma il rinvio ai parametri già espressi nel precedente documento.

Punti principali

Oggetto della precisazione

La comunicazione interviene per chiarire un dubbio sollevato da Comuni di grandi dimensioni in merito alla possibile equiparazione dei docenti considerati nella circolare n. 218 del 14.11.96 con educatori e animatori operanti nei servizi gestiti a livello comunale.

Mancata equiparazione automatica

Si afferma che, per la diversa natura degli interventi e la diversa tipologia delle prestazioni rese, non è possibile operare a priori una generalizzata equiparazione tra queste figure professionali e i docenti richiamati nella precedente circolare.

Valutazione caso per caso

Le situazioni indicate devono essere esaminate singolarmente per accertare in modo oggettivo la qualificazione del rapporto di lavoro effettivamente posto in essere.

Elementi rilevanti per la qualificazione del rapporto

Anche per le attività sociali svolte da educatori e animatori valgono le considerazioni già espresse per i docenti sul contenuto specifico del contratto e sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione, che devono essere valutate ai fini dell’esclusione della subordinazione.

Requisiti per escludere la subordinazione

Per non qualificare il rapporto come subordinato, le prestazioni devono presentare i contenuti e gli elementi obiettivi indicati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e richiamati nella circolare n. 218.

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