Circolare numero 62 del 15-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento della procedura PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni in competenza 1997, incluse la gestione delle pensioni eliminate, delle trattenute per cumulo con redditi da lavoro autonomo e dei nuovi pannelli di acquisizione dati. Vengono inoltre riepilogati i valori 1997 per integrazione al minimo, maggiorazione sociale, assegni di invalidità, massimali e minimali contributivi, oltre alle regole di calcolo degli arretrati, degli interessi legali e delle stampe. Le sedi sono richiamate a verificare i caricamenti, acquisire i dati mancanti e applicare le istruzioni tecniche e fiscali indicate.
Aggiornamenti PGM 480 per ricostituzione pensioni 1997 e nuovi limiti reddituali
Aggiornamenti PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni in competenza 1997
La circolare illustra l’aggiornamento della procedura di ricostituzione pensioni PGM 480 per l’anno 1997, con particolare attenzione alla gestione passante, alle pensioni eliminate e alle trattenute connesse ai redditi incompatibili. Il documento affianca alle istruzioni operative un ampio riepilogo dei valori reddituali e contributivi validi per il 1997.
Ambito dell’aggiornamento e finalità operative
La disponibilità della procedura era già stata comunicata con il messaggio n. 32471 del 27 febbraio 1997, mentre i nuovi pannelli erano stati trasmessi con il messaggio n. 31432 del 21 febbraio 1997. La procedura è stata ristrutturata per consentire:
- la gestione delle trattenute delle quote di pensione incumulabili con il reddito da lavoro autonomo;
- la ricostituzione delle pensioni eliminate;
- l’adeguamento della ricostituzione alle nuove esigenze fiscali e contributive dell’esercizio 1997.
Limiti di reddito, integrazione al minimo e maggiorazioni sociali
Gli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 riportano i valori 1997 relativi a:
- trattamenti minimi, pensioni sociali e assegni sociali;
- limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- limiti di reddito per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per il 1997 risultano, tra gli altri, i seguenti valori di riferimento:
- trattamento minimo mensile: lire 686.050;
- pensione sociale mensile: lire 390.600;
- assegno sociale mensile: lire 498.250;
- trattamento minimo annuo: lire 8.910.200.
Sono inoltre riportate le soglie reddituali per l’accesso o l’esclusione dall’integrazione al minimo, distinte per lavoratori dipendenti e autonomi e per pensionati soli o coniugati, nonché i limiti connessi alla maggiorazione sociale per pensionati ultra sessantacinquenni e ultra sessantenni.
Massimali, fasce pensionabili e minimali retributivi
L’allegato 8 riepiloga i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili validi per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi con decorrenza 1997, con aliquota massima dell’80 per cento e aliquote decrescenti per le fasce successive.
L’allegato 9 riporta i minimali retributivi per l’accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche. La circolare ricorda espressamente che tali disposizioni non si applicano:
- ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- agli operai agricoli;
- agli apprendisti;
- ai periodi di servizio militare o equiparato.
Pannello PB1: nuove informazioni e codici rilevanti
Il pannello PB1 è stato modificato in più punti. In particolare:
- il campo "Pensione eliminata" va compilato con "SI" se la pensione da ricostituire risulta eliminata;
- il campo "Codice arretrati" ammette solo i codici 1, 3 e 8, mentre il codice 4 non è più utilizzabile;
- il campo "Decorrenza fine calcolo" va acquisito solo per le pensioni eliminate;
- il campo "Decorrenza calcolo arretrati" indica il mese e anno da cui decorre il calcolo degli arretrati;
- il campo "Requisiti contributivi" è suddiviso in due sottocampi, "al 31.12.94" e "al 30.9.96", nei quali indicare "SI" o "NO";
- il campo "Tratt. deduc. IRPEF" è diviso in "anno in corso" e "anni precedenti" per la corretta gestione dei recuperi fiscalmente deducibili.
Pannelli VBA, VB1, VCA e VS1
Per le pensioni ai superstiti il pannello VBA consente ora di acquisire anche:
- cognome e nome del dante causa;
- codice del comune di nascita del dante causa.
Nel pannello VB1 i dati relativi alla rendita INAIL devono essere riacquisiti integralmente se muta uno dei valori già presenti o se viene introdotta una nuova decorrenza. Sono ammesse fino a cinque registrazioni e va indicato se la rendita deriva dallo stesso evento che ha determinato la prestazione pensionistica.
Con i pannelli VCA e VS1 è possibile segnalare i dati per il calcolo delle quote di pensione e di supplemento con il sistema contributivo. Tuttavia, per il momento, l’utilizzo dei campi riferiti al nuovo sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 risulta inibito in attesa dei relativi programmi, ancora in test.
Pannello RED e redditi del nucleo familiare
Il pannello RED passa da 14 a 12 righe. La circolare segnala inoltre che, a partire dal mese di ottobre, la procedura consente di acquisire anche i redditi riferiti all’anno successivo a quello in corso.
Nel pannello RED è stato inserito il campo "flag di cancell", utilizzabile solo per pensioni ai superstiti nei casi di scarto con codice errore 403, al fine di eliminare redditi del dante causa non significativi e sostituirli con redditi significativi.
Pannello VF1 e trattamento di famiglia
Se il titolare della pensione diretta è coniugato, devono essere acquisiti i dati del coniuge se mancanti nel data base.
Per le pensioni a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti:
- dal 1 gennaio 1988 il coniuge fa sempre parte del nucleo familiare;
- l’assegno per il nucleo familiare spetta solo se sussistono le condizioni reddituali;
- se la decorrenza della pensione è anteriore al 1 gennaio 1988 e il coniuge non aveva diritto agli assegni familiari, nel campo "Data acquisizione diritto" va inserito "0188".
Per le pensioni dei lavoratori autonomi:
- il trattamento di famiglia spetta solo se il coniuge è a carico del pensionato;
- nel campo "cod. magg." del pannello VF1 va indicato "1" se il coniuge è a carico e "2" se non lo è;
- la corresponsione è disposta solo per i coniugi acquisiti con il codice "1", ove sussistano i requisiti reddituali.
Rendita INAIL, pensioni ai superstiti e dante causa
Per l’applicazione del nuovo regime di incumulabilità tra pensioni e rendita INAIL/IPSEMA, i dati della rendita possono essere acquisiti o variati nel pannello VB1. L’incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995; per i trattamenti con decorrenza al 1 settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Per le pensioni ai superstiti, sia indirette sia di reversibilità, è obbligatoria la registrazione dei dati del dante causa.
Redditi da lavoro autonomo e trattamento delle trattenute
Per dare attuazione all’articolo 1, comma 210, della legge n. 662, la circolare dispone la gestione provvisoria delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione resa dall’interessato.
Le sedi devono:
- acquisire le dichiarazioni con i modelli 503 AUT - 10 e 503 AUT - 11;
- verificare la presenza nel data base dei redditi da lavoro autonomo dal 1995 o dalla decorrenza della pensione, se successiva;
- utilizzare il nuovo pannello RLA per acquisire anno del reddito, ammontare del reddito, periodo di produzione e trattenute già operate dalla Sede.
I nuovi dati sono memorizzati nei campi ripetitivi GP2BAU1, GP2BAU2 e GP2BAU3.
Codici arretrati e determinazione degli importi
La circolare disciplina nel dettaglio i codici arretrati del pannello PB1:
- codice 1: rende disponibili tutti gli arretrati; è usato quando non devono essere operate trattenute per lavoro dipendente;
- codice 3: rende disponibili gli arretrati al netto delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia maturati fino alla fine del mese di calcolo;
- codice 8: accantona tutti gli arretrati su P.1/r ott localizzato all’ufficio pagatore Z08; è usato quando la Sede necessita di disporre dei conguagli per operare recuperi.
Per il codice 8 non si applicano IRPEF e contributo SSN sulle somme accantonate. Se tali somme devono poi essere corrisposte, la Sede deve calcolare e trattenere direttamente IRPEF e SSN e procedere alla rettifica della certificazione fiscale secondo la procedura già prevista con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.
Recuperi, trattamenti fiscali e conguagli
I campi relativi ai recuperi deducibili IRPEF sono stati separati in:
- tratt. deducibili IRPEF anno in corso;
- tratt. deducibili IRPEF anni precedenti.
L’importo relativo all’anno in corso viene memorizzato nel campo GP3CM01; quello degli anni precedenti viene imputato prioritariamente agli arretrati di anni precedenti e, per l’eventuale residuo, al campo GP3CM02.
La circolare richiama inoltre la disciplina del trattamento ai fini IRPEF dei conguagli a debito del pensionato: anche per il 1997 la procedura assoggetta a IRPEF e contributo SSN le somme corrisposte, e non più le somme dovute. Nei casi di pensioni ai superstiti intestate a più contitolari, l’imponibile fiscale viene certificato sulla base della composizione familiare antecedente la ricostituzione.
Per i conguagli di importo inferiore a lire 20.000, sia a credito sia a debito, la procedura non predispone documenti di pagamento né dati per il recupero crediti, ma registra gli importi nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN per la sistemazione in sede di rinnovo pensioni.
Variazione della periodicità di pagamento
Se la variazione dell’importo della pensione comporta il passaggio da periodicità semestrale a bimestrale, gli arretrati si determinano fino alla fine del semestre già disposto in pagamento. Se la variazione è elaborata nel primo semestre, la nuova periodicità opera nel periodo successivo; se avviene nel secondo semestre, la variazione decorre dall’anno successivo. In caso di riduzione della pensione, il passaggio da bimestrale a semestrale opera sempre dall’anno successivo.
Interessi legali, stampe e comunicazioni agli interessati
I programmi per la liquidazione degli interessi legali sulle pensioni ricostituite in competenza 1997 sono stati aggiornati. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 5 per cento, in applicazione dell’articolo 2, comma 185, della legge n. 662/1996.
Le stampe TE09 e TE10 devono essere prodotte su carta bianca con logo, a 66 righe e 80 colonne, formato 25 cm per 11 pollici. Il modello TE09 si stampa se sono presenti somme accantonate; il modello TE10 si stampa ogni volta che varia la trattenuta da lavoro dipendente e/o autonomo.
La circolare richiama infine l’obbligo di comunicare agli interessati le ricostituzioni in diminuzione secondo le istruzioni già impartite con i messaggi n. 15574 del 14 marzo 1996 e n. 15043 del 18 novembre 1996.
Punti principali
Aggiornamento della procedura PGM 480
La procedura di ricostituzione con calcolo passante PGM 480 è disponibile per la competenza 1997 e consente sia la gestione delle trattenute per quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro autonomo, sia la ricostituzione delle pensioni eliminate. Sono richiamati i messaggi tecnici che hanno trasmesso i programmi, i nuovi pannelli e le istruzioni operative per il caricamento sul sistema AS/400.
Limiti reddituali e importi 1997
Nell’allegato 3 e nei successivi allegati sono riepilogati gli importi previsionali 1997 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali, gli aumenti per costo della vita, i limiti reddituali per l’integrazione al minimo e per la maggiorazione sociale, nonché i limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità. Sono inoltre riportati i massimali di retribuzione e reddito pensionabili, i minimali retributivi per l’accredito contributivo e le tabelle per il cumulo con i redditi ai fini delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità.
Nuovi pannelli e campi di acquisizione
La circolare dettaglia le modifiche ai pannelli PB1, VBA, VB1, VCA, VS1, RED, VF1 e il nuovo pannello RLA. In particolare sono introdotti o riorganizzati campi per: pensione eliminata, decorrenza fine calcolo, decorrenza calcolo arretrati, requisiti contributivi al 31.12.1994 e al 30.09.1996, trattamento deducibile IRPEF distinto per anno in corso e anni precedenti, dati del dante causa, dati per il sistema contributivo, informazioni reddituali del nucleo familiare e redditi da lavoro autonomo.
Pensioni eliminate e arretrati
È prevista la ricostituzione delle pensioni eliminate, per il momento a partire da gennaio 1993. Per tali casi è obbligatoria la data di fine calcolo arretrati, che non può essere successiva alla decorrenza di eliminazione. Le procedure calcolano gli arretrati, comprensivi della tredicesima, senza trattenute sul conguaglio, non stampano documenti contabili di pagamento, aggiornano il data base pensioni con esclusioni specifiche e richiedono il pagamento come fuori competenza con contabilità a carico della Sede.
Cumulo con redditi da lavoro autonomo e recuperi
Per le quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro autonomo la Sede deve acquisire la dichiarazione del pensionato tramite il Mod. 503 AUT e il nuovo pannello RLA, verificando la presenza dei redditi nel data base almeno dal 1995 o dalla decorrenza della pensione se successiva. Il codice arretrati da usare dipende dalla gestione delle somme: il codice 1 per le trattenute da lavoro autonomo, il codice 3 per gli arretrati al netto di trattenute da lavoro dipendente, e il codice 8 per accantonare tutti gli arretrati quando servono per recuperi.
Aspetti fiscali, interessi e stampe
La circolare disciplina la deducibilità IRPEF dei recuperi sugli arretrati, la certificazione fiscale dei conguagli a debito, il trattamento dei casi con importi esigui inferiori a lire 20.000 e il calcolo degli interessi legali al tasso del 5 per cento per i periodi successivi al 31 dicembre 1996. Sono inoltre precisate le modalità di stampa dei modelli TE09 e TE10 su carta bianca, nonché l’obbligo di comunicazione agli interessati nei casi di ricostituzione in diminuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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