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Circolare

Circolare numero 59 del 13-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni sul condono contributivo previsto dalla legge n. 662/1996, integrandole con la novità introdotta dalla legge n. 30/1997 per i soggetti operanti in specifiche aree territoriali, che consente la rateazione fino a 60 rate bimestrali. Vengono chiariti soggetti ammessi, periodi regolarizzabili, scadenze, modalità di calcolo delle somme aggiuntive ridotte, effetti su sanzioni, procedimenti esecutivi, sgravi, contenzioso e disposizioni speciali per il settore agricolo. La circolare disciplina inoltre l’uso della modulistica già predisposta per precedenti condoni e la possibilità di definire o ricalcolare posizioni già oggetto di rateazione o di condono precedente.

Regolarizzazione contributiva agevolata e pagamento rateale del condono contributivo

Regolarizzazione contributiva agevolata e nuove modalità di rateazione

La circolare illustra in modo organico la disciplina del condono contributivo previsto dall’art. 1, commi 226-233, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrandola con la successiva novità introdotta dall’art. 10, comma 13-quinquies, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il documento riprende le prime istruzioni già fornite con la circolare n. 1 del 4 gennaio 1997 e chiarisce ambito soggettivo, periodi sanabili, termini, modalità di calcolo, effetti estintivi e profili operativi, con un’attenzione specifica anche al settore agricolo e ai soggetti che avevano già beneficiato di precedenti procedure di definizione agevolata.

Soggetti ammessi e periodi regolarizzabili

Possono avvalersi della sanatoria i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, quando debitori per omesso o tardivo pagamento. La regolarizzazione vale sia per i contribuenti già iscritti sia per quelli di prima iscrizione, senza differenziazione ai fini dei periodi sanabili.

Sono regolarizzabili i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto giugno 1996, con i seguenti limiti finali:

  • mese di giugno 1996 per i soggetti che versano con sistema DM10M;
  • secondo trimestre 1996 per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico;
  • anno 1992 per liberi professionisti e per lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;
  • per la contribuzione agricola, si rinvia alla disciplina speciale illustrata dalla circolare.

Presentazione della domanda e termine di scadenza

La domanda può essere presentata presso gli sportelli unificati INPS, INAIL, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché presso le commissioni provinciali per l’artigianato e gli sportelli polifunzionali. La circolare precisa che, poiché il 31 marzo 1997 cade in giorno festivo, il termine ultimo utile è il 1 aprile 1997 sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento della prima rata nei casi di pagamento rateale.

Alla domanda devono essere allegati:

  • l’attestazione del pagamento di quanto dovuto, oppure della prima rata;
  • la documentazione richiesta dal modulo;
  • per i soggetti non iscritti, anche la denuncia di prima iscrizione.

Somme aggiuntive ridotte e tetto massimo

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta deve essere effettuato con tasso annuo del 17%, per il periodo che va dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo fino alla data del pagamento effettivo. La riduzione opera entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto del condono nei confronti di ciascun ente, considerando sia i contributi già versati tardivamente sia quelli ancora da versare.

Pagamento rateale in 30 rate bimestrali

L’art. 1, comma 227, della legge n. 662/1996 consente, oltre all’unica soluzione, il pagamento in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con prima scadenza fissata al 1 aprile 1997. La facoltà è generale e non dipende dall’ammontare del debito.

Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno dei bimestri successivi; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno non festivo. Il calcolo della rata costante avviene applicando al debito complessivo il coefficiente 0,040127, con interessi al tasso annuo semplice dell’8%. La circolare richiama anche la possibilità di estinzione anticipata del debito, da calcolarsi utilizzando la tabella allegata alla legge.

Pagamento rateale eccezionale in 60 rate bimestrali per aree territoriali agevolate

Per i soli soggetti operanti nelle aree territoriali comprese negli obiettivi 1, 2 e 5 b dei regolamenti CEE richiamati, l’art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30/1997 consente la rateazione in sessanta rate bimestrali, con prima scadenza al 31 marzo 1997, che nella pratica coincide con il 1 aprile 1997 per la festività del 31 marzo.

La circolare indica le aree interessate:

  • obiettivo 1: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • Abruzzi: la circolare riserva ulteriori istruzioni;
  • obiettivo 2: aree indicate nell’elenco richiamato dalla circolare n. 192 del 23 giugno 1994;
  • obiettivo 5 b: zone rurali ammissibili individuate dalla decisione della Commissione 94/197/CE e dal decreto ministeriale 22 marzo 1994.

Per questa rateazione il coefficiente da applicare è 0,022570. È inoltre prevista la possibilità di estinzione anticipata del debito. I soggetti che avevano aderito al precedente condono ex D.L. n. 538/1996 e rientrano ora nella nuova facoltà possono imputare l’eventuale eccedenza già versata in compensazione delle rate successive.

Effetti estintivi su sanzioni, reati ed esecuzioni

La regolarizzazione estingue:

  • i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
  • le obbligazioni per sanzioni amministrative;
  • ogni altro onere accessorio connesso a violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi.

Per beneficiare dell’esonero dalle sanzioni amministrative per omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive, le denunce devono comunque essere presentate entro il termine del condono. La circolare distingue le irregolarità formali di mancata presentazione dei modelli di denuncia, che possono essere sanate con la presentazione entro il termine, dagli illeciti amministrativi relativi all’omesso pagamento dei contributi, che si considerano definiti solo dopo l’integrale pagamento dei contributi e delle sanzioni civili ridotte.

È inoltre disposto che i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, siano sospesi dalla domanda di regolarizzazione, purché il debitore rispetti puntualmente le scadenze di pagamento. La sospensione riguarda le iniziative esecutive conseguenti a partite oggetto di sanatoria; in caso di inadempimento, gli uffici devono segnalare il venir meno dei presupposti per la riattivazione dell’esecuzione forzata.

Sgravi, fiscalizzazione e altre definizioni agevolate

In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 338/1989, che prevedono la perdita dei benefici di fiscalizzazione e sgravi per inosservanza delle condizioni richieste. La circolare ricomprende inoltre nella sanatoria le somme dovute nella procedura di mobilità previste dalla legge n. 223/1991.

Le agevolazioni possono applicarsi anche ai crediti oggetto di rateazione già in corso, con le modalità operative richiamate per i precedenti condoni.

Esclusioni: omesse trattenute di pensione

La disciplina agevolativa non si applica alle omesse trattenute di pensione ai dipendenti pensionati, né alle relative penalità di cui all’art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 488/1968. La circolare ribadisce che tali trattenute hanno natura di prestazioni pensionistiche e non di contributi, e quindi non possono essere incluse nel condono.

Settore agricolo

La circolare dedica una parte specifica ai contribuenti del settore agricolo, precisando che le disposizioni si applicano anche a loro con riferimento ai periodi contributivi ricompresi entro il 30 giugno 1996. Il pagamento deve avvenire con gli interessi del 17% annuo, in unica soluzione entro il 1 aprile 1997 oppure nelle rate bimestrali previste.

Per i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i mezzadri e i coloni che avevano già usufruito della precedente procedura di regolarizzazione, la legge n. 662/1996 disciplina il pagamento della somma residua ancora dovuta. In alternativa alla prosecuzione secondo il vecchio piano di pagamento, è possibile optare per le nuove 30 o 60 rate bimestrali, mediante domanda integrativa da presentare entro il 1 aprile 1997.

La circolare precisa anche che:

  • chi prosegue con le modalità del precedente decreto-legge n. 511/1996 non deve presentare nuovi adempimenti;
  • chi opta per le nuove rate bimestrali deve presentare l’apposito modello integrativo e allegare la ricevuta della prima rata;
  • se si intendono regolarizzare anche contributi non compresi nella precedente domanda, occorre presentare una nuova istanza di condono e tenere distinte le due posizioni debitorie;
  • per i pagamenti si utilizzano, in attesa di ulteriori disposizioni, i bollettini di conto corrente postale n. 8045 con numero 961 nelle prime tre cifre della specie.

Restano esclusi dalla particolare disciplina del comma 229 i contribuenti agricoli che non si siano avvalsi del precedente condono, che siano decaduti dai benefici o che intendano regolarizzare contributi non ricompresi nei periodi indicati dalla norma.

Rapporti con il precedente condono ex D.L. n. 538/1996 e con le rateazioni in corso

Per i soggetti che avevano presentato domanda entro il 16 dicembre 1996 nell’ambito del condono ex D.L. n. 538/1996, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 1/1997 e il messaggio n. 27786 del 6 febbraio 1997. La modulistica e i bollettini predisposti per il nuovo condono coincidono sostanzialmente con quelli già utilizzati per la precedente sanatoria, ma con nuove avvertenze sostitutive.

La circolare disciplina inoltre il caso dei soggetti che avevano già versato le prime tre rate dei precedenti condoni disciplinati dalla legge n. 724/1994 e dal D.L. n. 499/1996: tali soggetti possono scegliere tra:

  • la nuova regolarizzazione ai sensi dei commi 226 e 227 della legge n. 662/1996, presentando una nuova domanda e ricalcolando il debito residuo;
  • la prosecuzione del piano rateale originario, con le scadenze e gli interessi previsti dalle norme precedenti.

Nel primo caso il debito residuo va determinato scomputando gli importi già versati e calcolando nuovamente le somme aggiuntive al 17%. Nel secondo caso si continua con i versamenti previsti dal vecchio regime, maggiorati degli interessi dell’8% per il periodo di differimento.

Versamenti tardivi delle rate dei precedenti condoni

L’art. 1, comma 231, della legge n. 662/1996 conferma validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima relativi a una serie di precedenti condoni, purché entro il 16 dicembre 1996 siano stati versati gli interessi dell’8% annuo, calcolati sul ritardo rispetto alle scadenze originarie. La convalida riguarda i condoni disciplinati dalla legge n. 724/1994 e dai successivi decreti-legge richiamati in circolare, nonché il condono ex D.L. n. 499/1996.

La circolare ricorda inoltre che la legge n. 608/1996 ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti sulla base di numerosi decreti-legge precedenti, inclusi quelli relativi alla materia dei condoni contributivi.

Estinzione dei crediti di importo modesto

È infine ribadita la disciplina dell’art. 1, comma 232, della legge n. 662/1996, secondo cui i crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti insieme agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni, senza procedere alla loro riscossione.

Punti principali

Ambito soggettivo e periodi sanabili

Possono avvalersi della regolarizzazione i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, debitori per omesso o tardivo pagamento. La sanatoria riguarda sia soggetti già iscritti sia soggetti di prima iscrizione, senza distinzione ai fini dei periodi regolarizzabili. Sono sanabili i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto giugno 1996, con differenti termini finali a seconda della gestione: giugno 1996 per i versamenti con DM10M, secondo trimestre 1996 per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico, anno 1992 per liberi professionisti e lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, e disciplina specifica per il settore agricolo.

Domande, allegati e scadenza del condono

La domanda di regolarizzazione può essere presentata presso gli sportelli unificati INPS, INAIL, Camere di commercio, commissioni provinciali per l’artigianato e sportelli polifunzionali. Poiché il 31 marzo 1997 cadeva in giorno festivo, il termine ultimo è fissato al 1 aprile 1997 sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento della prima rata nei casi di rateazione. Alla domanda devono essere allegati l’attestazione del pagamento dovuto o della prima rata e la documentazione richiesta dal modulo; per i soggetti non iscritti occorre anche la denuncia di prima iscrizione.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte

Le somme aggiuntive sono ridotte al tasso annuo del 17% e vanno calcolate dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo fino alla data del pagamento effettivo. Il limite massimo del 50% deve essere riferito all’ammontare complessivo dei contributi oggetto di condono presso ciascun ente, comprendendo sia contributi già versati tardivamente sia contributi ancora da versare.

Rateazione ordinaria in 30 rate bimestrali

L’art. 1, comma 227, della legge n. 662/1996 consente il pagamento in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, con prima scadenza al 1 aprile 1997. La facoltà di rateazione non dipende dall’entità del debito. Le rate successive scadono l’ultimo giorno dei bimestri successivi e, se il termine cade in giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo utile. L’importo di ciascuna rata si calcola applicando al debito complessivo il coefficiente 0,040127; è ammessa l’estinzione anticipata del debito, utilizzando i coefficienti della tabella allegata alla legge.

Rateazione eccezionale in 60 rate bimestrali per aree territoriali agevolate

L’art. 10, comma 13-quinquies, della legge n. 30/1997 consente, per i soli soggetti operanti nelle aree territoriali degli obiettivi 1, 2 e 5 b dei regolamenti CEE richiamati, la regolarizzazione anche in 60 rate bimestrali, con prima scadenza al 31 marzo 1997, di fatto al 1 aprile 1997. Le aree obiettivo 1 comprendono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; per gli Abruzzi è riservata ulteriore istruzione. Le aree obiettivo 2 e 5 b sono individuate tramite i rinvii normativi e amministrativi indicati nella circolare. Per questa rateazione il coefficiente da applicare è 0,022570. È possibile l’estinzione anticipata del debito e, per chi proviene dal condono ex D.L. n. 538/1996, l’eccedenza già versata può essere scomputata dalle rate successive.

Effetti su sanzioni, reati e procedimenti esecutivi

La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori relativi alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi. Per ottenere l’esonero dalle sanzioni amministrative per omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive, le denunce devono comunque essere presentate entro il termine del condono. Sono sospesi i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, a condizione della presentazione della domanda e del puntuale rispetto dei pagamenti dovuti; in caso di mancato rispetto, gli uffici devono attivare la ripresa dell’esecuzione.

Sgravi, fiscalizzazione e altre posizioni particolari

In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni che comportano la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi ex art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989. Sono ricomprese nella sanatoria anche le somme dovute nella procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. Le agevolazioni possono trovare applicazione anche per crediti già oggetto di rateazione. Restano escluse dal condono le omesse trattenute di pensione ai dipendenti pensionati e le relative penalità, essendo prestazioni pensionistiche e non contributi.

Settore agricolo

Le disposizioni si applicano anche al settore agricolo, con regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi contributivi entro il 30 giugno 1996, previo pagamento dei contributi dovuti e degli interessi al 17% annuo, in unica soluzione o a rate bimestrali. Per i contribuenti agricoli che avevano già aderito alla precedente procedura di regolarizzazione, la legge n. 662/1996 disciplina il pagamento della residua somma ancora dovuta, consentendo la prosecuzione secondo le vecchie modalità oppure l’opzione per le nuove rate bimestrali, mediante domanda integrativa entro il 1 aprile 1997. È prevista anche la possibilità di presentare una nuova istanza per ulteriori periodi non inclusi nella precedente domanda.

Conferma e salvezza del precedente condono ex D.L. n. 538/1996

Per i soggetti che avevano aderito al condono ex D.L. n. 538/1996 entro il 16 dicembre 1996, decaduto per mancata conversione ma salvaguardato dalla legge n. 662/1996, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 1/1997 e il messaggio n. 27786 del 6 febbraio 1997. In caso di nuova opzione rateale o di regolarizzazione di ulteriori periodi, occorre tenere distinte le diverse posizioni debitorie e utilizzare le rispettive modulistiche e scadenze.

Modulistica e istruzioni operative

Per il condono si utilizza la modulistica già predisposta in occasione della regolarizzazione ex D.L. n. 538/1996, con aggiornamento delle avvertenze. Le domande per i casi residuali possono essere presentate anche informalmente, usando il modello più simile, fermo restando che gli uffici possono chiedere ulteriori indicazioni anche dopo la scadenza. Sono richiamate indicazioni operative sullo scambio dei bollettini, sulla fornitura dei moduli agli sportelli polifunzionali e sulla possibilità di pagamento anche tramite sportelli bancari.

Convalida dei versamenti tardivi delle rate dei precedenti condoni

L’art. 1, comma 231, della legge n. 662/1996 conferma validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima relativi ai precedenti condoni, purché entro il 16 dicembre 1996 siano stati versati gli interessi dell’8% annuo, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. La disposizione riguarda i condoni disciplinati dalla legge n. 724/1994 e successive modifiche, nonché quello ex D.L. n. 499/1996. Restano validi, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di una serie di decreti-legge richiamati dalla circolare.

Estinzione dei crediti di modesto importo

È ribadita l’estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000, in essere alla data del 31 marzo 1996, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Tali crediti si intendono estinti insieme agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni, senza procedere alla riscossione.

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