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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15268/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. I due motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione, sostenendo l'illogicità della decisione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle prove. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che le doglianze tendevano a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito e a sollecitare un controllo estrinseco sulla motivazione non consentito. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse invece fornito una motivazione logica e coerente, esplicitando le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa la struttura tipica, ma conferma che la motivazione di merito ne aveva correttamente ravvisato gli estremi.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Viene richiamato il principio per cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito né effettuare un sindacato sulla tenuta logica della sentenza tramite raffronto con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, né controllare la motivazione mediante confronto con possibili ricostruzioni alternative estranee alla sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito espone in modo logico e coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che si limiti a prospettare una lettura diversa degli elementi istruttori è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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