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Sentenza

Sentenza n. 4514/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 2966/2025 depositata in data 06.05.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 4006/2025.

Giustizia amministrativa202504567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2966/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2966/2025, depositata il 6 maggio 2025 e indicata nel ricorso come pronunciata il 25 giugno 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Non ha chiesto in questo giudizio le spese del processo civile, già distratte in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo il 25 giugno 2025; ha quindi ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché la ricorrente aveva dedotto l’inadempimento e il Ministero non aveva contestato il fatto né riferito sull’andamento della procedura, e poiché l’an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica e accreditarvi complessivamente 1.500 euro entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di interessi, poiché il bonus è previsto al valore nominale per ogni anno di servizio, e la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente, senza compenso aggiuntivo per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 25 novembre 2025, la signora Claudia Nicosia agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2966/2025 del 25 giugno 2025 (R.G. n. 4006/2025) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

    La disposizione è la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudice ha deciso il ricorso nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ordinando l’esecuzione del giudicato e predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 25 giugno 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto ammissibilmente proposto dopo il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 25 novembre 2025, la signora Claudia Nicosia agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2966/2025 del 25 giugno 2025 (R.G. n. 4006/2025) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

    La norma è indicata quale fondamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta dal giudicato per tre anni scolastici, per un valore annuo di 500 euro.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Non può invece essere riconosciuta alcuna maggiorazione a titolo di interessi in quanto l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, indica l’importo del bonus in questione al valore nominale per ogni anno di servizio; deve essere respinta anche la domanda di rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

    La previsione del bonus al valore nominale per ciascun anno di servizio esclude la maggiorazione richiesta a titolo di interessi; la rivalutazione è esclusa perché il credito è qualificato come debito di valuta.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, ne è stata dimostrata la notificazione e il ricorso rispetta il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione specifica della prestazione dovuta.
  • Se il credito riconosciuto dal giudicato è incontestato quanto all’an e al quantum e l’amministrazione non contesta l’allegazione di mancata esecuzione né fornisce elementi sull’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento o l’accredito dell’importo dovuto entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, indicandone i poteri, il termine per provvedere e l’eventuale facoltà di delega.
  • Quando il bonus per la formazione del docente è previsto al valore nominale per ciascun anno di servizio, non spetta una maggiorazione per interessi; la rivalutazione non è dovuta se il credito ha natura di debito di valuta.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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