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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14016/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. chiedendo la revoca dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili per tardività i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Hanno articolato tre censure principali: (1) errore nel non aver riconosciuto la loro contumacia e nell'applicazione della disciplina del processo in absentia (richiamando l'art. 15-bis legge 28/04/2014 n. 67); (2) errore materiale e di fatto con riferimento all'art. 442, comma 3 c.p.p. sul rito abbreviato e sulla necessità di notificazione della sentenza all'imputato non comparso; (3) violazione degli artt. 599 e 128 c.p.p. per non aver considerato la notifica per estratto e il relativo decorso dei termini. Inoltre i ricorrenti hanno depositato tardivamente una memoria sulla chiusura del fallimento della Regoli Srl.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato. La Corte ha escluso la rilevanza della memoria tardiva relativa alla chiusura del fallimento (presentata oltre i termini di cui all'art. 611 c.p.p.) e ha ritenuto non fondati i tre motivi sostanziali: ha spiegato che l'istituto dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori materiali o di fatto (svista percettiva sugli atti interni) e non può essere usato per censurare errori di diritto o valutazioni giuridiche. Le questioni sollevate dai ricorrenti attengono alla corretta interpretazione e applicazione di norme processuali (decorrenza termini, notificazioni, contumacia nel rito abbreviato) e quindi costituiscono censure di diritto/giudizio non rimesse al rimedio straordinario invocato. Di conseguenza il rigetto è stato confermato e i ricorsi dichiarati non fondati.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedi straordinari ammessi solo per errore materiale o di fatto (svista o equivoco percettivo sugli atti interni); non ricomprende errori di diritto o valutazioni giuridiche.

  • art. 544 c.p.p.

    Termine di 90 giorni per il deposito della motivazione nelle sentenze di appello in camera di consiglio; rilevante per il calcolo del termine per impugnare.

  • art. 15-bis legge 28/04/2014 n. 67

    Disciplina del processo in absentia invocata dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di notificazione; la Corte ha trattato la questione come tema di interpretazione giuridica non risolvibile con art. 625-bis.

  • art. 442, comma 3 c.p.p.

    Norma sul rito abbreviato richiamata dai ricorrenti per sostenere obbligo di notificazione dell'avviso di deposito; la Corte ha considerato la questione come di interpretazione/valutazione giuridica.

  • art. 128 c.p.p.

    Norma sulla notificazione dell'avviso di deposito; i ricorrenti hanno sostenuto che la notificazione per estratto avrebbe fatto decorrere il termine solo dalla notifica, ma la Corte ha ritenuto la questione di valutazione giuridica non attinente all'errore di fatto.

  • art. 548 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla notificazione dell'estratto contumaciale e alla decorrenza dei termini; la Corte ha inquadrato la controversia come questione di diritto.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla notificazione per estratto; la dedotta violazione è stata ritenuta questione di diritto non sanabile con art. 625-bis.

  • art. 611 c.p.p.

    Fissazione dei termini per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione (15 e 5 giorni liberi); la memoria sui fatti del fallimento è stata considerata tardiva e inammissibile.

  • art. 585, comma 1 c.p.p.

    Rilevata in giurisprudenza richiamata dalla Corte per il principio secondo cui, anche in caso di errata dichiarazione di contumacia, il termine per impugnare può decorrere dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • legge 16/12/1999 n. 479 (richiamata nel contesto dell'interpretazione)

    Richiamata per la disamina storica delle norme sulla contumacia e del loro coordinamento con disposizioni successive; la Corte ha considerato tali questioni nel quadro di discussione giuridica.

  • art. 7 CEDU

    Menzi0nata dai ricorrenti per insinuare un affidamento incolpevole sulla decorrenza dei termini; la Corte non ha ritenuto questa invocazione idonea a trasformare la questione in errore di fatto.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso soltanto per errori materiali o di fatto (svista o equivoco percettivo sugli atti interni) e non per errori di interpretazione normativa o valutazioni giuridiche.
  • I termini processuali per impugnare sono stringenti: memorie o produzioni depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. non sono ammesse e non possono introdurre nuove questioni nel giudizio di cassazione straordinaria.
  • La qualificazione della contumacia e la decorrenza dei termini (se dalla lettura in udienza o dalla notificazione per estratto) è questione interpretativa-decisoria che va risolta con i normali strumenti di impugnazione e non tramite l'art. 625-bis.
  • In processi in camera di consiglio e nei riti abbreviati esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla necessità di notificazione: contestare quale criterio sia corretto costituisce sindacato di diritto/giudizio, non di fatto.
  • La notificazione per estratto dell'avviso di deposito può influire sul decorso dei termini solo se si dimostra che la sentenza è stata effettivamente pubblicata mediante deposito in cancelleria; quando la motivazione è stata fissata nei termini ordinari, la decorrenza può essere calcolata rispetto a quel dato.

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