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Ordinanza

Ordinanza n. 1575/2026 - Bologna, Sezione 2

per la correzione del decreto collegiale n. 749/2026 di liquidazione del gratuito patrocinio pronunciato da questa Sezione sul ricorso 260 del 2026;

Giustizia amministrativa202600260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza di correzione. Il decreto liquidava complessivamente 600 euro per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA dovuti per legge; secondo il Collegio, il termine «complessivamente» comprendeva ogni onere spettante per legge, sicché non sussisteva un errore materiale rimediabile mediante il procedimento di correzione. Il testo non indica una statuizione sulle spese del presente procedimento.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: decreto collegiale di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui l’associazione assumeva che fosse stata omessa la statuizione sul rimborso delle spese forfettarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, dopo la sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’ordinanza comunale sul prelievo dei colombi o piccioni di città nel periodo dal 9 febbraio al 29 marzo 2026, ha chiesto la correzione per errore materiale del decreto collegiale di liquidazione del gratuito patrocinio. Ha dedotto che il dispositivo del decreto ometteva di riconoscere le spese forfettarie che assumeva spettanti per legge ai sensi dell’art. 13, comma 10, l. 147/2012.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 86, co. 2, c. p. a.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale per l’esame dell’istanza di correzione; il TAR ha concluso che non ricorrevano i presupposti per correggere il decreto.

  • art. 13, comma 10, l. 147/2012

    Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errore materiale riscontrato nel dispositivo del citato decreto, facendo rilevare in particolare che viene omessa qualunque statuizione in merito al rimborso delle spese forfettarie invece spettanti per legge ai sensi dell’art.13 co.10, L. 147/2012;

    La norma è invocata dall’istante a fondamento della spettanza delle spese forfettarie. Il TAR non ne esamina autonomamente il contenuto, ma ritiene che la liquidazione complessiva del decreto ricomprenda ogni onere dovuto per legge.

Massime di principio

  • Non è correggibile come errore materiale un decreto di liquidazione che, disponendo una liquidazione «complessiva» per onorari, diritti e spese oltre agli accessori dovuti per legge, già ricomprende ogni onere spettante in base alla legge.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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