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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 1619 - Comm. Trib. Prov. Torino

IVA Reverse charge Operazioni inesistenti Reverse charge - Operazioni inesistenti - Diritto di detrazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diritto alla detrazione è stato escluso. La violazione della disciplina del reverse charge non comporta automaticamente la perdita della detrazione se gli obblighi sostanziali ai fini IVA sono stati rispettati; tuttavia, quando l'operazione è cartolare e inesistente, il diritto alla detrazione è precluso perché manca il presupposto oggettivo dell'IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) a operazioni rivelatesi inesistenti. In particolare, si discute se il soggetto possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA quando l'operazione indicata documentalmente non è realmente avvenuta e manca quindi il presupposto sostanziale dell'imposta.

Norme richiamate

  • Articolo 17 del DPR 633/1972

    Reverse charge o inversione contabile

    La disciplina dell'inversione contabile impone al cessionario o committente specifici obblighi di assolvimento dell'imposta; la violazione formale della procedura non è di per sé decisiva se gli obblighi sostanziali sono stati rispettati.

  • Articolo 19 del DPR 633/1972

    Diritto alla detrazione dell'IVA

    La detrazione presuppone che l'IVA riguardi un'operazione effettivamente esistente e inerente all'attività. Se l'operazione è inesistente, manca il presupposto sostanziale e la detrazione non può essere riconosciuta.

Massime di principio

  • Nel reverse charge occorre distinguere tra irregolarità formali della procedura e inesistenza sostanziale dell'operazione.
  • Se l'operazione è realmente avvenuta e l'IVA è stata correttamente assolta, una violazione meramente formale del reverse charge può non comportare la perdita del diritto alla detrazione, ferma restando l'eventuale sanzione.
  • Se l'operazione è solo documentale o simulata, il diritto alla detrazione è escluso perché manca il presupposto oggettivo dell'IVA.
  • La fattura, da sola, non dimostra l'esistenza dell'operazione: devono risultare effettività, inerenza e collegamento con l'attività economica.
  • In presenza di operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può recuperare l'IVA detratta anche quando l'operazione è stata formalmente assoggettata al reverse charge.

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