Deliberazione n. 262 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il provvedimento ordina di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrive, per l’eventuale contenuto acquisito in chiaro dalla piattaforma, la conservazione a fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione è adottata e ratificata nei termini previsti dalla disciplina speciale sul revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali. Il caso origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti indicati come riconducibili a una ipotesi di c.d. revenge porn.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e la decisione del Garante entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e segnalazione
La persona interessata segnala di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiede l’intervento del Garante presso Instagram, piattaforma indicata come possibile veicolo di diffusione del materiale. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata sotto il profilo della compatibilità con la disciplina speciale.
Misure urgenti adottate il 9 aprile 2026
Con determinazione n. 174 del 9 aprile 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza che:
- Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottino immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma sia conservato solo a fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia delle misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria, senza indicazione di sanzioni pecuniarie nel testo esaminato.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente del dirigente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 174 del 9 aprile 2026. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
La determinazione urgente ha inoltre prescritto alla medesima società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della segnalazione, della verifica di compatibilità con l’art. 144-bis del Codice, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 174/2026 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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