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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e ripristino del tracciato stradale alla controinteressata, unitamente agli atti e verbali di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, deducendo censure anche contro l'ammissione della controinteressata, ritenuta illegittima per la validità del contratto di avvalimento, nonché contro la valutazione dell'offerta tecnica, l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici e la formazione della graduatoria. Ha inoltre proposto domanda di subentro e domanda risarcitoria per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR, senza definire le questioni di rito né pronunciarsi nel merito sulle censure, ha ritenuto che le doglianze richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027, rilevando che la domanda di subentro e quella risarcitoria per equivalente possono comunque assicurare la tutela della posizione del ricorrente in caso di eventuale accoglimento. In sede istruttoria ha ordinato al Comune di produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, tutti i verbali di gara mancanti e, in particolare, quelli relativi all'attribuzione dettagliata dei punteggi delle offerte tecniche e ogni altro documento idoneo a dimostrare tali punteggi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della trattazione cautelare, senza che il giudice definisca la domanda cautelare con una misura di sospensione o altra misura provvisoria.

Massime di principio

  • Quando le censure contro gli atti di una gara richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione alla fase di merito, fissando sollecitamente l'udienza di discussione.
  • La tutela cautelare può essere negata o non definita in via immediata quando la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anche considerando domande di subentro o di risarcimento per equivalente, consente di contemperare adeguatamente gli interessi delle parti.
  • Se agli atti del giudizio non risultano prodotti tutti i verbali di gara e la documentazione necessaria a verificare nel dettaglio l'attribuzione dei punteggi, il giudice può ordinare alla stazione appaltante di depositare tale documentazione entro un termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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