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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Campobasso, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Molise, pubblicata il 10 febbraio 2025, n. 34; - in via subordinata, per l'accertamento della perdurante inerzia illegittima serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche di quello del Ministero della Cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato Ceppeto, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB), e per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento con adozione del provvedimento positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 31, co. 3, e dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.; - in via pregiudiziale: per l'accertamento dell’obbligo del MASE, ricadendo il progetto in area idonea, di procedere al rilascio del provvedimento di VIA anche in assenza del parere/concerto del MIC o, in alternativa, per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sia in merito al parere istruttorio del Ministero della Cultura sia del suo concerto allo schema di provvedimento di compatibilità ambientale del progetto agrivoltaico Ceppeto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 13.4.2026: per l’accertamento dell'inefficacia e/o la nullità e/o per l'annullamento dell'atto del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR n. 2224 del 3 febbraio 2026, ricevuto in pari data dalla ricorrente, nonché dei seguenti atti richiamati nel summenzionato parere: a) nota della Soprintendenza del Molise del 27 novembre 2023 n. 13191; b) nota del Servizio II della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura del 5 dicembre 2023 n. 28397; c) nota della Soprintendenza del Molise del 20 gennaio 2026 n. 677; d) nota del Servizio II della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura del 22 gennaio 2026 n. 149972991; e) nota del Servizio III della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura del 22 gennaio 2026 n. 149930517. nonché, per ottenere ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.a. la condanna del Ministero della Cultura a esibire la documentazione chiesta con l'istanza di accesso agli atti del 9 febbraio 2026, annullare il parziale diniego tacito formatosi su di essa e ordinare all'Amministrazione di esibire la documentazione richiesta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 14.4.2026 per la nullità e/o l'annullamento: - dell'atto - di estremi e data sconosciuti - con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha devoluto al Consiglio dei Ministri la decisione sulla valutazione di impatto ambientale del progetto Ceppeto; - della nota del 31 marzo 2026 n. 70825, ricevuta a mezzo pec il 1° aprile 2026, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che "...il contrasto tra il parere positivo con prescrizioni di ISPRA ... e quello negativo del Ministero della cultura ... non consente di pervenire ad una unitaria decisione in merito al procedimento di VIA ... e ha proposto la rimessione degli atti relativi al procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Giustizia amministrativa202500400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 34/2025 e, con motivi aggiunti, parere negativo del MIC e atti di rimessione della procedura VIA al Consiglio dei Ministri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 34/2025, che aveva ordinato alle amministrazioni di concludere il procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico. Ha dedotto l’inadempimento del MASE e del MIC, chiedendo la nomina di un commissario ad acta o, in subordine, la condanna alla conclusione del procedimento e all’adozione di un provvedimento positivo di VIA. Ha sostenuto che il ritardo del MIC avesse determinato la formazione del silenzio-assenso sul concerto ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990 e che il parere negativo della Soprintendenza Speciale PNRR del 3 febbraio 2026 fosse tardivo, inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, nullo per violazione del giudicato e illegittimo per violazione dell’art. 25 d.lgs. 152/2006, degli artt. 10 e 146 d.lgs. 42/2004, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità e irragionevolezza. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato gli atti con cui il MASE aveva rimesso la decisione al Consiglio dei Ministri, deducendo violazione o elusione del giudicato, violazione degli artt. 25 d.lgs. 152/2006, 5 l. 400/1988 e 2 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, nonché illegittimità derivata dal parere del MIC. Ha inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.; tale domanda è stata successivamente dichiarata soddisfatta per l’avvenuta ostensione documentale.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio la Regione Molise e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendo stati dedotti atti o comportamenti loro direttamente imputabili. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la sentenza n. 34/2025, il MASE aveva attivato ISPRA, acquisito il parere tecnico, richiesto e sollecitato il concerto del MIC; il MIC aveva poi espresso il proprio avviso negativo e il MASE aveva rimesso la decisione al Consiglio dei Ministri per il contrasto tra le amministrazioni. Il Collegio ha escluso che il ritardo nel concerto del MIC producesse silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990, poiché l’art. 25 d.lgs. 152/2006 prevede, per l’inerzia nel rilascio del concerto, un meccanismo di potere sostitutivo o devolutivo incompatibile con la formazione dell’assenso tacito. Il parere del 3 febbraio 2026 è stato qualificato non come mero parere istruttorio, ma come espressione del diniego di concerto richiesto dal MASE sullo schema di provvedimento VIA; pertanto è stata respinta la domanda di inefficacia ex art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. È stata respinta anche la domanda di nullità, ritenuta generica e non riconducibile a una causa di nullità. Le censure sostanziali contro le valutazioni archeologiche, paesaggistiche e sull’impatto cumulativo sono state dichiarate improcedibili perché rivolte contro atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi e riproponibili contro la futura decisione conclusiva. Gli ulteriori motivi aggiunti contro la rimessione al Consiglio dei Ministri sono stati respinti: in presenza del diniego di concerto e del contrasto interministeriale, il MASE poteva legittimamente attivare la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988, senza dover previamente ricercare ulteriori soluzioni conciliative. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’ostensione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio; nel caso concreto la domanda subordinata è divenuta improcedibile perché l’amministrazione ha posto in essere attività conclusive o comunque idonee a superare l’inerzia.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per ottenere una condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento; la domanda non è stata accolta per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per l’accesso; la relativa domanda è stata dichiarata cessata per avvenuta ostensione dei documenti richiesti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Prevede il procedimento di VIA, il concerto del Ministero della Cultura e, in caso di inerzia o dissenso, meccanismi sostitutivi o devolutivi. Tali meccanismi escludono la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990 sul concerto del MIC.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso endoprocedimentale non opera quando la disciplina speciale della VIA prevede, per l’inerzia dell’amministrazione concertante, un potere sostitutivo o la rimessione della decisione a un organo superiore.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Non determina l’inefficacia del parere del MIC, poiché l’atto del 3 febbraio 2026 è stato qualificato come diniego di concerto e non come mero parere istruttorio tardivo.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    Consente di rimettere al Consiglio dei Ministri la soluzione del contrasto tra amministrazioni nel procedimento di VIA; l’attivazione di tale procedura è idonea a superare l’inerzia amministrativa e a concludere la fase ministeriale del procedimento.

  • art. 2, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Richiamato nella ricostruzione normativa quale disposizione che prevede il potere sostitutivo in caso di ritardo nel rilascio del concerto del Ministero della Cultura.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA, quando la disciplina speciale prevede un potere sostitutivo o un meccanismo di devoluzione della decisione per l’inerzia dell’amministrazione chiamata a rendere il concerto, il decorso del termine non determina la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990.
  • La qualificazione di un atto amministrativo dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla funzione esercitata, non dalla denominazione formale: un atto denominato “parere tecnico”, adottato in risposta alla richiesta di concerto sullo schema di provvedimento VIA, può costituire espressione del diniego di concerto.
  • La rimessione al Consiglio dei Ministri della decisione su un contrasto tra amministrazioni nel procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988, è uno strumento previsto dall’ordinamento per superare il dissenso e può far venir meno l’inerzia dell’amministrazione procedente.
  • Le censure rivolte contro atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività sono improcedibili per carenza di interesse e possono essere riproposte, se necessario, contro il provvedimento conclusivo del procedimento.
  • L’ottemperanza a una sentenza che ordina di concludere un procedimento non impone necessariamente l’adozione di un esito favorevole al privato, ma richiede l’effettivo svolgimento delle attività procedimentali e l’adozione della decisione secondo i meccanismi previsti dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioAutotutelaGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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