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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33504/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.; il difensore deduceva manifesta illogicità della motivazione e violazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto comunicare preventivamente alle parti la decisione negativa per permettere la rimodulazione dell'accordo e che il provvedimento di rigetto fosse anch'esso impugnabile in cassazione unitamente alla sentenza definitiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la questione dell'impugnabilità in cassazione del rigetto del concordato ex art. 599-bis è stata rimessa alle Sezioni Unite (art. 618, comma 1 c.p.p.) e che le Sezioni Unite hanno deciso (udienza 10/07/2025) che il provvedimento con cui la Corte d'appello non accoglie il concordato e dispone la prosecuzione del giudizio non è soggetto a ricorso per cassazione. La motivazione è che, dopo il rigetto, le ragioni difensive restano intatte e le parti possono proporre una nuova offerta corretta rispetto ai vizi rilevati; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il concordato sulla pena; la Corte ha ritenuto che il rigetto del concordato da parte dell'appello, con prosecuzione del giudizio, non costituisce provvedimento impugnabile separatamente in cassazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla recidiva: impone il divieto di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche quando opera la causa di aumento prevista per la recidiva specifica (come interpretato dalla Corte d'appello).

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale) che la Corte d'appello ha contestato e ritenuto applicabile, influendo sul divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni interpretative contraddittorie, utile per risolvere l'ammissibilità del ricorso avverso il rigetto del concordato.

  • Ordinanza Sez. 2, n. 12488 del 14/03/2025 (rimessa alle Sezioni Unite) e decisione delle Sezioni Unite udienza 10/07/2025

    Sez. 2, ord. n. 12488 del 14/03/2025

    La giurisprudenza di legittimità, come rimessa e poi decisa dalle Sezioni Unite, ha stabilito che il provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis che dispone la prosecuzione del giudizio non è ricorribile in cassazione; le parti possono riproporre una nuova offerta corretta rispetto ai vizi rilevati.

Massime di principio

  • Il rigetto da parte della Corte d'appello del concordato sulla pena ex art. 599-bis che determina la prosecuzione del giudizio non è impugnabile separatamente in cassazione: l'impugnazione può riguardare la sentenza finale del giudizio ordinario, ma non il mero diniego del concordato.
  • Se il giudice di appello rifiuta il concordato per vizi nella proposta, le parti mantengono intatte le loro posizioni difensive e possono presentare una nuova proposta adeguata; pertanto il rimedio processuale immediato è la rimodulazione dell'accordo, non la cassazione del rigetto.
  • Quando la recidiva specifica (art. 99, comma 4) è contestata e ritenuta, opera il divieto previsto dall'art. 69 cod. pen. di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche nella determinazione della pena; la presenza di tale recidiva può essere una ragione ostativa al concordato che preveda prevalenza delle attenuanti.
  • In situazioni simili il difensore dovrebbe (a) cercare di anticipare e correggere i vizi che il giudice potrebbe ritenere ostativi al concordato; (b) se il concordato è rifiutato, valutare di formulare una nuova proposta piuttosto che affidarsi a ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto; (c) comunque contestare, con i mezzi ordinari di impugnazione, eventuali errori di diritto o di fatto nella sentenza definitiva.

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