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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società operante nel settore della sicurezza privata. In appello, nell'ambito del rito ex L. n. 92/2012, la Corte territoriale ha ritenuto inefficace il recesso e ha applicato una tutela indennitaria, escludendo la tutela reintegratoria riconosciuta in primo grado. Il punto centrale era l'interpretazione dell'art. 64, ultimo comma, del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e istituti investigativi, che prevede, per infrazioni di rilevante gravità, la sospensione cautelare del dipendente e stabilisce che la procedura disciplinare "dovrà compiersi entro 30 giorni" dall'inizio. La società ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che quel termine regolasse solo il trattamento economico durante la contestazione e non comportasse decadenza dal potere di licenziare; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto superato il termine di 30 giorni senza considerare che il ritardo sarebbe dipeso dal comportamento del lavoratore; 3) violazione dell'art. 7 Stat. lav. e del CCNL, perché l'audizione sarebbe stata sostituita da difese scritte e il periodo tra richiesta di audizione e invio delle giustificazioni avrebbe dovuto considerarsi neutro. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la violazione del termine contrattuale dovesse comportare una tutela più intensa di quella riconosciuta dalla Corte d'appello, cioè non l'indennità di cui al comma 6 dell'art. 18 Stat. lav., ma quella più favorevole del comma 5. La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la reintegrazione e applicato la tutela indennitaria ex art. 18, comma 6, Stat. lav. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola collettiva come termine procedimentale/sollecitatorio e non come termine di decadenza del potere disciplinare; ha dichiarato inammissibile la doglianza sul fatto che il ritardo fosse imputabile al lavoratore, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito; ha inoltre escluso che la censura relativa al computo del termine potesse essere proposta come violazione di legge, trattandosi in realtà di contestazione della ricostruzione fattuale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la violazione dei termini fissati da legge o contratto collettivo per la contestazione o per la conclusione del procedimento disciplinare integra una violazione procedurale sanzionata con la tutela indennitaria del comma 6 dell'art. 18, salvo ritardo notevole e ingiustificato, che qui non è stato ravvisato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. n. 300/1970

    richiamato come tutela reintegratoria riconosciuta in primo grado ma non confermata in appello

  • art. 18, comma 5, l. n. 300/1970

    invocato dal lavoratore in ricorso incidentale come tutela più favorevole, ma ritenuto non applicabile

  • art. 18, comma 6, l. n. 300/1970

    applicato dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione come sanzione indennitaria per violazione procedurale nel licenziamento disciplinare

  • art. 7 l. n. 300/1970

    norma procedurale del licenziamento disciplinare la cui violazione, in presenza di termini contrattuali, integra irregolarità sanzionata in via indennitaria

  • art. 64, ultimo comma, CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi

    "la procedura, che dovrà compiersi entro 30 giorni dall'inizio della procedura"

    interpretato come previsione di un termine generale per il completamento del procedimento disciplinare, avente natura sollecitatoria e non decadenziale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nei criteri ermeneutici; la Corte ribadisce la centralità del dato letterale quando la clausola è chiara e univoca

  • art. 1363 c.c.

    invocato ai fini dell'interpretazione sistematica del CCNL, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il significato letterale della clausola

  • art. 1369 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo, ma non decisivo rispetto alla lettura letterale del testo contrattuale

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non decisiva

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge; la Corte distingue tra violazione di norme e contestazione della ricostruzione del fatto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare soggetto all'art. 18 Stat. lav. novellato, la violazione dei termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la contestazione o la conclusione del procedimento integra, di regola, una violazione procedurale e comporta la tutela indennitaria prevista dal comma 6, non la reintegrazione.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva deve partire dal dato letterale: se il testo è chiaro e univoco, non è consentita una lettura che ne alteri il significato per via di criteri sistematici o teleologici.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un fatto storico già accertato dal giudice di merito: se la doglianza investe la ricostruzione del fatto, il motivo esula dal vizio di violazione di legge.
  • La violazione del termine finale del procedimento disciplinare fissato dalla contrattazione collettiva non determina automaticamente la sanzione reintegratoria; tale conseguenza resta eccezionale e richiede un ritardo notevole e ingiustificato, capace di ledere sostanzialmente il principio di tempestività e l'affidamento del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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