Sentenza n. 333/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso n. 207 del 2026: del provvedimento del Questore di Terni n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; quanto al ricorso n. 208 del 2026: del provvedimento del Questore di Terni n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; quanto al ricorso n. 209 del 2026: del provvedimento del Questore di Terni n. -OMISSIS-, con cui è stata rigetta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del Questore di Terni relativi a istanze di rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione o, per uno dei ricorrenti, per residenza elettiva
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre cittadini extracomunitari, entrati in Italia con visti collegati a nulla osta al lavoro, hanno dedotto che il rapporto lavorativo non si era perfezionato a causa di una presunta truffa e di condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, successivamente denunciate. Due hanno chiesto un permesso per attesa occupazione e il terzo un permesso per residenza elettiva. La Questura ha respinto le istanze rilevando, quanto all'attesa occupazione, che il rapporto di lavoro non era mai stato effettivamente instaurato; quanto alla residenza elettiva, che mancava la titolarità di una pensione percepita in Italia. I ricorrenti hanno dedotto: omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; erronea mancata valutazione o concessione di un permesso ex art. 18-ter d.lgs. 286/1998, sostenendo che la denuncia e la collaborazione avrebbero integrato i presupposti della tutela; in subordine, spettanza di un permesso ex art. 18 d.lgs. 286/1998; omessa valutazione di titoli alternativi, tra cui protezione speciale, casi speciali e protezione sociale; erronea interpretazione degli artt. 5, comma 5, 22 e 24 d.lgs. 286/1998; difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti in relazione ai dati del passaporto e alla dichiarazione di ospitalità. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina che attribuisce al giudice ordinario le controversie sui permessi ex art. 18 d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva. Ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa al permesso per residenza elettiva, poiché tale titolo presuppone, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999, la titolarità di una pensione percepita in Italia, requisito estraneo ai ricorrenti. Ha respinto la pretesa al permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non si applica quando il rapporto non è mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipende da condotte illecite del datore o di terzi. Quanto all'art. 18-ter d.lgs. 286/1998, il rilascio presuppone l'accertamento, da parte della Procura procedente o del giudice penale, unitamente agli elementi dell'Ispettorato del lavoro quando previsto, dell'utilità della collaborazione dello straniero all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. La Questura può acquisire o sollecitare tali elementi, ma non ha l'obbligo di attivarsi per supplire alla mancanza della proposta dell'autorità giudiziaria procedente o del parere dell'Ispettorato. Sulle pretese relative al permesso ex art. 18 d.lgs. 286/1998 il TAR ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dichiarando i ricorsi inammissibili limitatamente a tale parte e indicando la possibilità di riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge. Ha escluso la rilevanza della questione di costituzionalità, non essendovi un problema di tardività e spettando al giudice munito di giurisdizione valutare l'adeguatezza della tutela. Ha ritenuto non invalidante l'omissione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché l'attività della Questura era vincolata e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999
titolare di una pensione percepita in Italia
Il permesso per residenza elettiva presuppone la titolarità di una pensione percepita in Italia.
artt. 22 ss. d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione è riferito all'interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e cessato per cause non imputabili al lavoratore, non alla mancata instaurazione originaria del rapporto.
art. 18-ter d.lgs. 286/1998
Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'art. 630 bis c.p. ... questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno
Il rilascio presuppone l'accertamento dell'utilità della collaborazione dello straniero e la proposta dell'autorità giudiziaria procedente; la Questura non è obbligata a sollecitare tali atti, pur potendo farlo.
art. 18 d.lgs. 286/1998
Le controversie relative al rifiuto, diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale spettano al giudice ordinario.
art. 3, lett. d-bis, d.l. 13/2017, convertito nella l. 46/2017
controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti, tra gli altri, i dinieghi dei permessi ex art. 18 d.lgs. 286/1998.
art. 21-octies l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità quando, trattandosi di attività vincolata, sia evidente che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 59 l. 69/2009
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione nei termini previsti.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per cause non imputabili al lavoratore; non spetta quando il rapporto non è mai sorto, anche se la mancata instaurazione è dipesa da un comportamento illecito del datore di lavoro o di terzi.
- Il permesso di soggiorno ex art. 18-ter d.lgs. 286/1998 richiede l'accertamento dell'utilità della collaborazione dello straniero all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, nonché la proposta dell'autorità giudiziaria procedente quando prevista dalla disposizione; la Questura può acquisire o sollecitare gli elementi necessari, ma non è obbligata a farlo in assenza degli atti degli organi competenti.
- Le controversie relative al rifiuto, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo deve declinare la propria giurisdizione e indicare il giudice davanti al quale la causa può essere riproposta.
- L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullabilità del provvedimento quando l'attività amministrativa sia vincolata e risulti che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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